Superbonus 110% e bonus edilizi: novità cessioni dei crediti a partire dal 15 luglio

Antonella Ciaccia

13/06/2022

Bonus edilizi: l’Agenzia delle entrate aggiorna le regole per la comunicazione sulla “Piattaforma cessione crediti” in linea con le ultime novità normative di questi mesi.

Superbonus 110% e bonus edilizi: novità cessioni dei crediti a partire dal 15 luglio

Con provvedimento del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate recepisce le novità introdotte dal decreto Sostegni ter e del decreto Aiuti. Il nuovo provvedimento adegua le istruzioni sulla comunicazione e stabilisce un aggiornamento della «Piattaforma di cessione del credito.»

Dal 15 luglio dunque sarà possibile per i soggetti “qualificati”, cioè le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, comunicare al Fisco la cessione del credito dei bonus edilizi a favore dei clienti professionali privati che hanno un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

L’Agenzia torna sulla disciplina delle cessioni dei bonus edilizi aggiornando il precedente provvedimento pubblicato lo scorso febbraio con le ultime novità in materia introdotte dai decreti emanati negli ultimi mesi. Difatti, con il vecchio provvedimento del 3 febbraio, nell’approvare il modello di cessione, il Fisco aveva fornito indicazioni non più in linea con le norme vigenti.

Vediamo nello specifico quali sono le novità apportate dal nuovo provvedimento: dalla comunicazione dal 15 luglio 2022 all’adeguamento del modello di cessione.

Cessione dei bonus edilizi, come è cambiata la normativa

Come premesso, dopo l’emanazione del provvedimento del 3 febbraio sono intervenute ulteriori modifiche alla disciplina di cui si discute con il decreto Sostegni ter (Dl n. 4/2022) e dal decreto Aiuti (Dl n.50/2022)

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter riguardano:

  • la possibilità per banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato e imprese di assicurazione autorizzate all’operatività in Italia di effettuare due cessioni dei crediti d’imposta successive alla prima;
  • il divieto di cessioni parziali successive per le cessioni a partire dal 1° maggio 2022, con l’attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Per quel che concerne invece il decreto Aiuti, l’articolo 14 del DL n.50 del 2022 ha previsto che banche e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, possano sempre cedere il credito in favore dei clienti professionali privati.

Tali clienti devono aver stipulato un contratto di conto corrente con la banca in questione o con la banca capogruppo. Non è invece prevista la possibilità di un’ulteriore cessione da parte dei clienti indicati.

Pertanto, il nuovo provvedimento emanato dal Fisco interviene su alcuni punti:

  • termini per la presentazione della comunicazione, che pur essendo confermate al 16 marzo, si arricchiscono di un ulteriore termine al 5 aprile per l’annullamento o la sostituzione di quelle inviate a marzo;
  • obblighi dei cessionari e fornitori relativamente all’obbligo di comunicare alla Piattaforma la scelta di utilizzare le rate in compensazione;
  • modalità di effettuare la comunicazione per la cessione o lo sconto in fattura in base alle nuove regole e limiti.

Ulteriori cessioni dei crediti

Il primo innovativo intervento introdotto dal provvedimento 10 giugno riguarda la completa riscrittura del punto 6 del provvedimento del 3 febbraio che si occupa delle ulteriori cessioni.

La ragione è evidente poiché è proprio questa la parte che ha maggiormente subito modifiche a opera dei decreti già citati. La riscrittura è fedele alle norme, come di seguito riporteremo, in relazione ai limiti relativi alle cessioni successive alla prima.

Inoltre, tra le altre cose è stato precisato che in relazione alla possibilità concessa alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario di effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, le relative funzionalità della Piattaforma per comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

Il provvedimento del 10 giugno 2022 stabilisce quindi una serie di novità che sinteticamente riportiamo:

  • i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”;
  • se la comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti, sempre “qualificati”;
  • con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la piattaforma fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del dl “Sostegni-ter” convertito, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti “qualificati”, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti “qualificati”;
  • la comunicazione delle cessioni deve essere effettuata esclusivamente dal cedente tramite la piattaforma cessione crediti, dopo aver accettato la cessione, utilizzando la stessa piattaforma;
  • i cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione attraverso la piattaforma. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale;
  • le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la piattaforma cessione crediti. Tali disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle opzioni comunicate all’Agenzia entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 (risoluzione n. 21/2022);
  • i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni fissate dall’articolo 121, comma 1, del decreto “Rilancio” e dall’articolo 28, comma 2, del dl “Sostegni-ter” sono nulli.

Nuove funzionalità della piattaforma

Tra le novità di rilievo varate qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate vi è come detto quella che preannuncia nuove funzionalità della Piattaforma, destinate alle comunicazioni della cessione del credito dalle banche ai clienti professionali.

In linea con quanto disposto dal decreto Sostegni ter (Dl n. 4/2022) e dal decreto Aiuti (Dl n.50/2022), dal 15 luglio 2022 la Piattaforma permetterà ai soggetti “qualificati” (cioè le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”) di comunicare al fisco la cessione del credito dei bonus edilizi a favore dei clienti professionali privati che hanno un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Utilizzo dei crediti d’imposta

Il recente documento interviene anche sulle modalità di utilizzo dei crediti che qui approfondiamo.

In particolare, oltre a confermare che i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, si precisa che:

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale; l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

Quindi per le richieste relative a crediti dal 1° maggio 2022, si deve comunicare in anticipo la scelta della fruizione in compensazione. Tale scelta deve essere indicata per ciascuna rata annuale, che può avvenire anche in più soluzioni.

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