Superbonus: da oggi 27 maggio 2022 si applica il contratto Cnnl per opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro.
Tra le novità in materia di bonus edilizi poniamo l’attenzione al nuovo adempimento che, a partire dal 27 maggio, lega i bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Come sappiamo a partire da questa data è operativo l’obbligo di applicazione dei Cnnl nei cantieri temporanei e mobili in cui si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus edilizi, con qualche novità.
La conferma definitiva arriva con la conversione in legge n. 51/2022 del D.L. n. 21/2022, (legge «Taglia prezzi») e in particolare con l’art. 23-bis del provvedimento.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e le Casse edili. Esso va applicato per opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro, anche in caso di subappalto.
Segnaliamo inoltre che una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la portata del nuovo obbligo di applicazione del CCNL edilizia che esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti da imprenditori individuali che non abbiano dipendenti.
Andiamo con ordine e vediamo come la norma è cambiata dalla sua prima versione. Quali obblighi e qual è nello specifico l’ambito di applicazione e i cantieri coinvolti.
Obbligo di applicazione del Ccnl dal 27 maggio, le novità
Bonus edilizi, l’obbligo del contratto collettivo nazionale
L’adempimento in questione è quello che dal 27 maggio 2022 obbliga a inserire in contratti e fatture un riferimento al Ccnl applicato dalle imprese che eseguono i lavori edili, pena la perdita dei bonus casa, superbonus in primis.
La ratio della misura è quella di garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per il comparto dell’edilizia, a fronte dell’aumento dei cantieri dovuto alle numerose agevolazioni fiscali riconosciute sui lavori in casa.
Il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge n. 51/2022" riscrive i confini di questo nuovo obbligo.
All’art. 23 rubricato (Modifiche all’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ovvero la legge bilancio 2022) prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo complessivamente superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste per alcuni bonus fiscali possono essere concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Si chiarisce che l’importo di 70mila euro, al di sopra del quale scatta l’obbligo, si applica «alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro» e si sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi «è riferito esclusivamente ai soli lavori edili».
Questo cosa significa? Se un’impresa sta eseguendo un lavoro edile di importo inferiore a 70mila euro, ma che concorre alla realizzazione di un’opera di valore superiore a 70mila euro, deve applicare il contratto collettivo. Il limite al di sopra del quale scatta l’obbligo pertanto, non è più riferito solo ai lavori edili, ma a tutto l’intervento.
Inoltre, è stato valutato che, visto che nei cantieri non operano solo le imprese edili, ma ci sono ad esempio anche quelle di restauro, impiantistiche e metalmeccaniche, non è possibile imporre l’obbligo del contratto collettivo a tutte violando principi di concorrenza.
Quindi, se da una parte la norma introdotta dal decreto «Taglia prezzi» può sembrare una nuova stretta, perché assoggetta all’obbligo del contratto collettivo anche le imprese che eseguono lavori di importo inferiore a 70mila euro, dall’altra, questa modifica esclude dall’applicazione del contratto collettive tutte le imprese che svolgono lavori diversi da quelli edili.
L’ambito di applicazione e i cantieri coinvolti
A essere coinvolte saranno soltanto le lavorazioni edili in senso stretto; e a vigilare sull’inserimento corretto di questi riferimenti saranno anche i soggetti che appongono il visto di conformità.
Rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti i “cantieri temporanei o mobili”, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D.Lgs. 81/2008 - Testo unico della sicurezza.
Ci si riferisce dunque all’elenco contenuto nel suddetto allegato, ovvero i lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Il 27 maggio 2022, con la pubblicazione di una nuova circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la portata del nuovo obbligo di applicazione del CCNL edilizia in caso di lavori Superbonus 110% e altri bonus edilizi.
L’Agenzia specifica che, per adeguarsi al nuovo obbligo, le imprese devono essere in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:
- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).
È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
L’obbligo di indicare il CCNL deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor , ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.
In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
Esclusioni dall’obbligo di applicazione del CCNL
Con la stessa circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono escluse dall’obbligo di applicazione del CCNL edilizia più rappresentativo le imprese individuali. I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.
La disposizione, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti
Stessa esclusione anche per i soci di società di persone o capitali che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti.
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Le modifiche apportate dal nuovo provvedimento
La legge di conversione al decreto «Taglia prezzi» ha semplificato i conteggi, ma ha anche allargato i confini della norma.
Il riferimento ai 70mila euro, in collegamento ai lavori edili, viene cancellato e viene disposto quanto segue:
«La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
Pertanto, l’impatto del cambiamento è degno di attenzione. Se, infatti, prima non era così semplice raggiungere 70mila euro di lavori esclusivamente edili, adesso si parla di opere «il cui importo risulti complessivamente superiore ai 70mila euro».
Inserendo nel conteggio impianti e infissi ad esempio. Quindi i nuovi obblighi si potranno applicare molti più casi.
Modalità applicative per il riconoscimento dei bonus fiscali edilizi
Vediamo infine schematicamente quali sono i requisiti richiesti per il riconoscimento dei bonus:
- nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il Ccnl indicato nel contratto di appalto deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
- il soggetto che rilascia il Visto di conformità verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
- a sua volta, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
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Agevolazioni fiscali
Con l’entrata a regime dell’obbligo, diventerà sostanzialmente efficace quanto stabilito dall’art. 28-quater del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter), introdotto con la legge di conversione n. 25/2022.
Le agevolazioni fiscali per le quali è previsto l’utilizzo obbligatorio del CCNL Edlizia sono
- Superbonus 110%;
- Bonus barriere architettoniche 75%;
- Adeguamento ambienti di lavoro 60%
- Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito);
- Bonus Facciate;
- Bonus Verde;
- Bonus Mobili
Ricordiamo che le disposizioni si applicheranno anche in caso di subappalto: come previsto all’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i subappaltatori devono infatti garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.
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