La polizza assicurativa Superbonus tutela sempre il committente in caso di decadenza dai benefici fiscali per fatti a lui non imputabili?
In caso decadenza dai benefici del Superbonus, il committente che perde l’agevolazione fiscale come può tutelarsi?
La risposta è semplice: può rivalersi attraverso la copertura assicurativa. Il problema sorge quando il soggetto che ha commesso l’errore non ha una polizza assicurativa in quanto non obbligatoria.
Il comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, istitutivo del Superbonus, prevede l’obbligo per i professionisti che rilasciano attestazioni Superbonus, Sisma bonus e Fotovoltaico di avere una polizza dedicata in modo specifico a questa tipologia di attività, ma quali sono i professionisti obbligati a stipulare la polizza Superbonus? In quali casi il committente non è tutelato dalla polizza assicurativa?
Superbonus, quali professionisti devono avere la polizza assicurativa?
L’articolo 119, comma 14, del decreto legge 34 del 2020 prevede
I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La polizza, come si può notare, copre i danni provocati al committente e al bilancio dello Stato, ciò però non esime il professionista da ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie con importo da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Nel caso in cui il fatto costituisca reato penale, sono applicate anche sanzioni penali.
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Si evince dall’articolo che i professionisti obbligati a stipulare la polizza non sono tutti coloro che intervengono nei lavori di ristrutturazione, ma esclusivamente quelli che rilasciano delle asseverazioni relative alla spettanza del bonus. Naturalmente non sono mancate critiche a tale scelta.
Ad esempio, in caso di lavori di ristrutturazione con miglioramento del rischio sismico, si ritiene che la polizza debba essere stipulata da:
- progettista strutturale;
- direttore dei lavori;
- collaudatore;
- tecnico che presenta l’attestazione Enea.
Restano esclusi altri soggetti che intervengono anche in maniera importante nei lavori, come il direttore generale dei lavori, il coordinatore per la sicurezza e l’impresa edile.
Cosa succede se il committente perde il superbonus per violazioni delle norme sulla sicurezza?
Le anomalie emergono soprattutto in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, infatti la normativa prevede che il beneficio delle detrazioni legate al Superbonus viene meno nel caso in cui siano violate le norme sulla sicurezza nei cantieri e in particolare in caso di:
- omessa comunicazione preventiva all’ASL competente;
- violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.
In questo caso i responsabili delle omissioni sono soggetti diversi rispetto a quelli obbligati ad avere la polizza Superbonus, cioè coloro che effettuano asseverazioni, in particolare sono responsabili di tali violazioni:
- il direttore dei lavori;
- il coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione);
- l’appaltatore.
Ciò implica che il committente rischia di perdere i benefici previsti, ma non vi è una polizza assicurativa dedicata che possa tutelarlo da tali mancanze.
Ricordiamo che per le imprese edili gli obblighi assicurativi generali (indipendenti dal Superbonus) sono molto differenti a seconda che il committente sia pubblico o privato. Per il committente privato la tutela è minima, di conseguenza, il rischio di dover sopportare la perdita delle agevolazioni fiscali senza alcun paracadute, è molto alto.
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