Tregua fiscale, l’Agenzia chiarisce i vantaggi penali

Nadia Pascale

3 Luglio 2023 - 14:44

Per coloro che accedono alla definizione agevolata delle liti vi è la possibilità di ottenere lo scudo penale, cioè la non punibilità. Ecco come fare e il modello per aderire.

Tregua fiscale, l’Agenzia chiarisce i vantaggi penali

La legge di bilancio 2023 ha previsto misure di pace fiscale che consentono di regolarizzare la propria posizione con il Fisco in modo volontario, in alcuni casi senza applicazioni di sanzioni, in altri casi con l’applicazione di sanzioni ridotte.

Questa però non è l’unica novità in campo fiscale, perché con il decreto legge 34 del 2023 si è provveduto anche a introdurre, per coloro che accedono alle misure di pace fiscale, delle cause di non punibilità per alcuni reati previsti da decreto legislativo 74 del 2000 andando così a introdurre importanti vantaggi penali per i reati tributari.

Si parla in questo caso anche di scudo penale.
Vediamo ora in quali casi viene esclusa la punibilità e come poterne beneficiare.

Reati per i quali con la definizione agevolata si ottiene la non punibilità

L’Agenzia delle entrate rende noto che viene esclusa la punibilità per i seguenti reati:

  • omesso versamento di ritenute (articolo 10 bis del decreto legislativo 74 del 2000;
  • omesso versamento Iva (articolo 10 ter d.lgs 74 del 2000);
  • indebita compensazione con utilizzo di crediti non spettanti (articolo 10-quater, comma 1).

In base a quanto stabilito con il decreto legge 34 del 2023 (articolo 23), si esclude la punibilità penale nel caso in cui le violazioni inerenti i reati prima elencati sono definite con una delle procedure di sanatoria fiscale previste nella legge di Bilancio 2023 (legge 197 del 2022), in particolare con applicazione dell’articolo 1, commi da 153 a 158 (definizione agevolata delle liti) o dai commi da 166 a 252.

Per questi stessi reati il decreto legislativo 74 del 2000 prevede dei vantaggi penali con esclusione della punibilità nel caso in cui il contribuente estingua il debito tributario attraverso il pagamento degli importi dovuti

anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso

Come avvalersi della non punibilità con la tregua fiscale

Precisa la nota dell’Agenzia delle entrate, pubblicata sul sito FiscoOggi, che con l’applicazione dell’articolo 23 del decreto legge 34 si provvede ad escludere la punibilità per tutti quei contribuenti che hanno dilazionato il debito fiscale con l’Agenzia delle entrate, avvalendosi degli strumenti deflattivi previsti dalla “tregua fiscale” questo anche a fronte di richieste di dilazionamento del pagamento del dovuto, quindi accesso al pagamento rateale fino a 5 anni.

Questo particolare scudo penale ha l’obiettivo di incentivare i contribuenti a regolarizzare i rapporti con il Fisco.

Per avvalersi della esclusione della punibilità per i reati sopra visti, il contribuente deve presentare istanza per aderire alla definizione agevolata delle pendenze fiscali utilizzando il modello ufficiale approvato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 1° febbraio.
Potete trovare qui il modello con le istruzioni per la compilazione.

Modello domanda
Modello domanda
Istruzioni compilazione
Istruzioni compilazione

Affinché si perfezioni la non punibilità è necessario il pagamento integrale delle somme prima dell’apertura del dibattimento.

Nel caso in cui la contestazione riguardi l’omesso versamento delle ritenute fiscali, dell’Iva o l’indebita compensazione di crediti non spettanti, aderendo alla definizione agevolata, sarà possibile avvalersi dello “scudo penale” di cui all’articolo 23 del Dl n. 34/2023, chiedendo, in sede penale, l’applicazione della nuova causa di non punibilità.

In questo specifico caso sarà possibile chiedere la rateizzazione delle somme fino alla pronuncia della sentenza di appello e il processo penale risulterà sospeso fino all’effettivo e integrale pagamento del debito.

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