Truffa Superbonus, arriva lo stop alla cessione del credito per questi proprietari

Nadia Pascale

25 Luglio 2024 - 15:15

Cosa succede se un credito fiscale da Superbonus viene sequestrato dopo la cessione del credito a un terzo? Il sequestro per truffa Superbonus colpisce anche il terzo in buona fede. Ecco perché.

Truffa Superbonus, arriva lo stop alla cessione del credito per questi proprietari

In caso di truffa Superbonus a rimetterci è il cessionario, cioè chi ha acquistato i crediti, ignaro della truffa, e che subisce il provvedimento di sequestro dei crediti.

Ecco chi rischia di perdere i crediti derivanti da cessione del credito.

Nodo centrale del Superbonus è stata la cessione del credito, cioè la possibilità per chi effettua lavori di ristrutturazione di cedere i crediti maturati derivanti da detrazioni fiscali. In poche parole, chi effettuava una ristrutturazione, poteva ottenere un credito fiscale da sfruttare sotto forma di detrazioni fiscali in proprio o da “vendere”/cedere a fronte di altre prestazioni (sconto in fattura).

Nel tempo la disciplina è cambiata, è stata ristretta fino a essere eliminata del tutto la possibilità di optare per la cessione del credito. Uno dei motivi per i quali la cessione del credito è stata bloccata in modo anche repentino (decreto legge 11 del 2023) erano le frodi che si sviluppavano attraverso questo meccanismo.

Iniziano, quindi, le indagini e le azioni giudiziarie avverso le truffe Superbonus e molti proprietari rischiano di perdere i crediti fiscali acquistati. Ecco chi sono.

Sequestro cessione del credito anche per il terzo in buona fede

Naturalmente, scoperte le frodi legate al Superbonus sono iniziate le azioni giudiziarie e con il passare del tempo iniziano a essere emesse sentenze.
La sentenza n. 28064/2024 della Corte di Cassazione fissa un principio molto importante: in caso di frode relativa al Superbonus, ad esempio lavori mai eseguiti, anche se vi è stata cessione del credito e l’acquirente era all’oscuro della frode avvenuta, i fondi sono congelati.

Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate con la circolare 23/E/2022 ha disciplinato la responsabilità in solido nella cessione superbonus, quest’ultimo doveva effettuare controlli stringenti prima di acquistare i crediti.

Nel caso in oggetto il terzo in buona fede (cessionario) è una banca che ha acquisito i crediti da Superbonus senza rendersi conto che gli stessi erano inesistenti. Gli stessi crediti sono però stati congelati perché in seguito a indagini sono emersi profili penalistici.

Sebbene alla banca non possano essere additate responsabilità sotto il profilo penalistico, il sequestro comunque viene disposto a tutela dell’interesse pubblico. Naturalmente la banca si oppone al sequestro.

Truffa Superbonus, il sequestro dei crediti fiscali è lecito anche nei confronti del terzo in buona fede

La Corte di Cassazione ribadisce la correttezza di tale procedura.
Fin da subito facciamo una premessa: la banca che subisce il sequestro potrà eventualmente esercitare il diritto di rivalsa sul soggetto che ha ottenuto in modo fraudolento il riconoscimento dei crediti e ha successivamente effettuato la cessione del credito al terzo. Ovviamente non è semplice recuperare le somme e la procedura richiede tempo, ma questa è la tutela che la banca, o qualunque altro terzo cessionario, può attivare.

La Corte di Cassazione nella sentenza ribadisce che il sequestro preventivo è diretto a impedire l’aggravamento delle conseguenze di un reato e implica la presenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non un legame tra il reato e l’autore.

Di conseguenza è ammissibile il sequestro anche se i beni appartengono a un terzo, in questo caso il terzo è la banca che detiene legittimamente il bene, lo stesso bene, cioè i crediti, è però collegato al reato e il sequestro evita ulteriori ammanchi alle Casse dello Stato.

Precisa la Corte di Cassazione che nel caso proposto la cessione ha avuto a oggetto detrazioni fiscali ottenute in modo fraudolento, di conseguenza il diritto alla detrazione è inesistente, ne deriva che non può circolare e non può essere compensato.

Dal punto di vista pratico anche la banca è stata truffata e deve rivalersi su chi ha effettuato la truffa e non su chi, a sua volta, l’ha subita (Agenzia delle entrate).

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