Le vacanze estive sono in arrivo, cosa succede quando la coppia è separata o divorziata? Con chi devono stare i figli e chi paga le vacanze?
Si avvicinano le vacanze estive, uno fra i periodi più attesi dell’anno da tutte le famiglie. Tra organizzazione dei viaggi e tempistiche di lavoro e scuola, questo momento può essere anche complicato. Soprattutto per le famiglie con coppie separate o divorziate, che devono mettersi d’accordo per permettere ai figli di trascorrere le vacanze con entrambi i genitori, e far quadrare date e località scelte. Soprattutto se la separazione è stata conflittuale, poi, non mancano le liti e i dissapori per stabilire con chi devono stare i figli, quando e per quanto tempo. Vediamo cosa dice la legge a riguardo.
Genitori separati o divorziati, con chi devono stare i figli durante le vacanze estive?
Di norma, i figli minori hanno diritto a passare del tempo con entrambi i genitori, sia in caso di affidamento condiviso che in ipotesi di affidamento esclusivo (la situazione cambia, ovviamente, quando l’affidamento è super esclusivo, riservato comunque a casi eccezionali). Di conseguenza, anche per quanto riguarda le vacanze estive i genitori devono far in modo di trascorrere entrambi questo momento con i figli, rispettando i doveri reciproci e non ostacolandosi.
Di norma, comunque, è già il giudice nella sentenza di separazione o divorzio – oppure nella regolamentazione dell’affidamento dopo la cessazione della convivenza – a stabilire il calendario di visite a seconda della tipologia di affidamento. Naturalmente, non è prevista una data specifica, proprio per consentire ai genitori di organizzarsi, ma vi è l’obbligo di accordarsi entro un certo termine. Di solito, i genitori devono trovare un’intesa entro il mese di maggio, in modo da avere un po’ di anticipo in caso di complicazioni.
In regime di affidamento esclusivo (non rafforzato) le vacanze del genitore non collocatario sono invece stabilite direttamente dal giudice, chiaramente sempre nelle possibilità del genitore e nell’interesse dei figli. In ogni caso, si ribadisce il diritto dei figli minori di trascorrere le vacanze estive con entrambi i genitori. Peraltro, il mancato rispetto del calendario stabilito dal tribunale configura un reato, ovvero la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice.
Quanto durano le vacanze estive con genitori separati?
Come si evince, in regime di affidamento condiviso (che ad oggi è la regola, salvo situazioni in cui si necessità altro regime, ed è quello vigente quando non si ricorre al giudice) c’è un ampio margine di discrezionalità dei genitori. Di conseguenza, non c’è un tempo massimo di durata delle rispettive vacanze estive.
Per prassi, ogni genitore ha diritto a trascorrere con i figli almeno 15 giorni delle vacanze estive (anche non consecutivi) salvo diverso accordo o decisione del giudice.
Pagamento delle vacanze estive e mantenimento
Le vacanze estive non rientrano fra le spese straordinarie, pertanto non devono essere divise fra gli ex coniugi. Ogni genitore deve provvedere personalmente al pagamento delle proprie vacanze trascorse con i figli.
Allo stesso tempo, l’obbligo di mantenimento non cessa durante le vacanze estive, nemmeno nel periodo in cui i figli le trascorrono con il genitore non collocatario. La Cassazione ha infatti chiarito che la suddivisione mensile del mantenimento è soltanto una modalità pratica di ripartizione, ma si riferisce al mantenimento complessivo del minore.
Vacanze estive e genitori separati, dove si può andare?
Seguendo un principio di libertà, anche la meta delle vacanze è del tutto libera, purché nazionale e sempre che non vi siano valide obbiezioni opponibili dall’altro genitore. Per quanto riguarda l’estero, invece, i genitori sono tenuti ad accordarsi prevedendo la possibilità o meno di portarvi con sé il minore, nel caso anche in modo specifico. In mancanza di accordo, è poi possibile rivolgersi al tribunale per ottenere – se ci sono i presupposti e quindi il rifiuto dell’altro genitore è immotivato – l’autorizzazione all’espatrio.
Resta fondamentale, a prescindere dalla meta, comunicare all’altro genitore l’indirizzo e un recapito telefonico sempre reperibile. La violazione di quest’obbligo può essere sanzionata in un eventuale ricorso, in quanto contrario al dovere di collaborazione in capo ai genitori.
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