Cambia la soglia minima per i versamenti periodici Iva e ritenute sui redditi da lavoro. Ecco quando è possibile saltare i versamenti e quando devono essere effettuati.
Cambia la soglia minima dei versamenti Iva e ritenute portando novità per professionisti e imprese negli adempimenti periodici.
Con il decreto Semplificazioni sono cambiate le soglie minime per i versamenti di Iva e altre imposte, questo consente a chi ha un volume di affari blando di evitare i versamenti minimi e concentrare i pagamenti.
Vediamo quali sono le nuove soglie minime per i versamenti Iva e ritenute sui redditi da lavoro.
Versamenti Iva e ritenuta, la soglia minima innalzata a 100 euro
L’articolo 9 del decreto legislativo Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 apporta modifiche alla soglia minima per i versamenti Iva. La stessa viene innalzata da 25,82 euro (trasposizione nel passaggio dalla lira all’euro di 50 mila lire) a 100 euro. La stessa soglia viene ora applicata anche alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
Cosa vuol dire? Per versare l’Iva mensile o trimestrale è prevista la possibilità di accorpare due versamenti (o più) quando l’importo dovuto è inferiore alla soglia minima prevista per legge.
In passato la soglia minima era di 25,82 euro. Con le novità normative apportate dal decreto Semplificazioni la soglia cambia e non sono più dovuti i versamenti di importo inferiore a 100 euro. Questo non vuol dire che le somme siano definitivamente non dovute, ma che semplicemente vanno accorpate al versamento successivo che, se trattasi di Iva mensile ricade il mese successivo, se trattasi di Iva trimestrale ricade nel trimestre successivo.
Questa la norma generale, ma è prevista un’eccezione, infatti il versamento dovuto al 16 dicembre, anche se di importo inferiore alla soglia minima di 100 euro, deve comunque essere effettuato entro tale data.
Le norme trovano applicazione per le liquidazioni periodiche dell’anno di imposta 2024.
Le stesse norme trovano applicazione anche per:
- ritenute redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
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