Vetrate panoramiche su balconi e terrazze anche senza permesso: cosa cambia con il decreto Aiuti

Giorgia Bonamoneta

16 Settembre 2022 - 22:37

Le vetrate panoramiche saranno installate in regime di edilizia libera. Tra le novità del decreto Aiuti bis vi è l’assenza di autorizzazioni per le VEPA. Ecco cosa cambia.

Vetrate panoramiche su balconi e terrazze anche senza permesso: cosa cambia con il decreto Aiuti

In Senato è stato approvato il decreto Aiuti bis, testo che ha introdotto anche diverse novità legate al mondo dell’edilizia, con novità sul superbonus 110%. Tra le novità una nuova norma sull’istallazione di vetrate panoramiche. Si tratta di una sorta di “mini condono”, è stato definito già da qualcuno, per le vetrate panoramiche non autorizzate in passato e che rientrano così nelle opere di “edilizia libera”.

Se si tratta di condono per le opere già effettuate, la regola di semplificazione burocratica rimarrà anche in futuro. Questo vuol dire che si potranno installare vetrate panoramiche su balconi, terrazzi e sul proprio patio senza chiedere una specifica autorizzazione preventiva. Nell’articolo 33-quater si liberalizza l’istallazione delle vetrate panoramiche amovibili, anche dette VEPA, pur mantenendo alcuni requisiti fondamentali.

Cosa cambia rispetto al passato con il decreto Aiuti bis? Ci sono nuovi requisiti da rispettare, ma anche maggiore libertà di movimento per le installazioni delle vetrate panoramiche.

Vetrate panoramiche, stop alle autorizzazioni: cosa è cambiato

Nella data del 13 settembre 2022, insieme a molte altre novità, è stata approvata una modifica che permette di istallare le vetrate panoramiche in edilizia libera. Rispetto al passato, per quanto esistono ancora requisiti per la costruzione, non sarà più necessario ottenere un’autorizzazione

A normare l’istallazione delle vetrate panoramiche amovibili era l’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto il presente Repubblica 6 giugno 2001, numero 380. L’articolo 6-bis prevedeva, previa comunicazione (anche via telematica) l’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, cioè quella che disciplinava il settore urbanistico ed edilizio.

Con l’articolo 33-quater del decreto Aiuti bis si va invece a semplificare la burocrazia dietro la pratica dell’istallazione delle vetrate panoramiche amovibili. Tale velocizzazione e semplificazione dell’istallazione delle vetrate panoramiche (VEPA) avviene soprattutto in funzione della protezione contro gli agenti atmosferici e per migliorare le prestazioni energetiche, cioè riducendo dispersione termica, la propria abitazione.

Vetrate panoramiche, cosa è cambiato: requisiti

L’istallazione delle vetrate panoramiche è stata inserita all’interno della definizione di “edilizia libera”, una definizione descritta per la prima volta nel Testo unico edilizia . Vuol dire che per effettuare i lavori in regime di edilizia libera non serve prima ottenere una o più autorizzazioni da parte degli uffici urbanistici, di edilizia e dei Beni Culturali del proprio Comune. Le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti sono così inserite all’interno dell’elenco delle opere in regime di edilizia libera, ovvero non hanno bisogno di autorizzazioni, purché rispettino le regole urbanistiche e il codice del Beni Culturali.

Tra i requisiti per rientrare in questa categoria vi è l’amovibilità. Per poter installare una vetrata panoramica è quindi necessario prevedere l’istallazione di una vetrata chiusa in maniera stabile, cioè inamovibile. Altri requisiti sono:

  • protezione dagli agenti atmosferici
  • miglioramento prestazioni acustiche ed energetiche
  • riduzione delle dispersioni termiche
  • parziale impermeabilizzazioni da infiltrazioni di acque piovane
  • microareazione (flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici)

Infine, tra i requisiti essenziali, vi è quello del minimo impatto visivo. Si tratta infatti del requisito di trasparenza, cioè, come si legge nel testo, “le vetrate devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

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