Il CCNL dipendenti ICT contiene alcune rilevanti norme circa il meccanismo del contratto a tempo determinato. Apposizione del termine, periodo di prova, rinnovi: ecco che cosa ricordare.
La contrattazione collettiva nazionale di lavoro costituisce una fonte specifica del diritto del lavoro, la quale ha la funzione di regolare i rapporti di lavoro di un certo settore. In altre parole, può definirsi come l’iter di negoziazione fra le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che sfocia nella redazione di un CCNL, i cui contenuti vincolano le parti firmatarie. Di fatto, i CCNL sono atti che disciplinano i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori di uno specifico ambito - a prescindere dal loro impiego.
Di seguito intendiamo vedere da vicino quali sono le regole riguardanti il lavoro a tempo determinato, contenute nel primo CCNL dipendenti ICT, sottoscritto lo scorso anno. Ciò al fine di saperne di più su alcuni importanti aspetti come il periodo di prova, le proroghe e i rinnovi, il diritto di precedenza. Facciamo chiarezza.
CCNL dipendenti ICT: il contesto di riferimento
Prima di focalizzarci sull’argomento specifico del nostro articolo, è preferibile offrire qualche indicazione in generale sui contratti collettivi nazionali di lavoro, che rappresentano il ’terreno’ in cui si inserisce la disciplina del lavoro a tempo determinato per i dipendenti ICT.
Ricordiamo in particolare che il contratto collettivo nazionale di lavoro è disciplinato dalle norme del codice civile sui contratti in generale ed è considerato un contratto atipico (artt.1321 c.c. e segg.). Detto testo è stipulato solitamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
Nella gerarchia delle fonti del diritto, il CCNL è subordinato alla legge e sovraordinato alla contrattazione individuale. Ovviamente ciò vale anche per il CCNL dipendenti ICT, che qui ci interessa.
Come sopra accennato, tra le regole fondamentali e tipiche della struttura di un CCNL, vi sono quelle sui trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori del settore. Ad esse, necessariamente, si devono attenere i contratti individuali.
Ad integrazione del CCNL vi è la contrattazione collettiva di secondo livello, attraverso i contratti aziendali e territoriali detti altresì contratti di prossimità. In virtù di essi, tutti i datori di lavoro possono immettere deroghe alle norme di legge e del CCNL su particolari aspetti del rapporto di lavoro. Ciò attraverso intese che hanno efficacia generale verso tutti i lavoratori interessati. In particolare, l’azienda stipula di fatto un contratto aziendale con l’intervento della propria associazione (se aderente) e dell’associazione sindacale rappresentante la maggioranza dei lavoratori.
In linea generale, la contrattazione collettiva ha una duplice funzione. Infatti, da un lato determina le condizioni del rapporto di lavoro subordinato. In questo senso ha il ruolo di regolamentare anche il rapporto di lavoro individuale. Dall’altro disciplina, tramite le relazioni sindacali, i rapporti fra i soggetti del rapporto del lavoro e della stessa contrattazione collettiva.
Ricordiamo altresì che i CCNL disciplinano una pluralità di temi anche assai diversi tra loro. Solitamente però sono formati da due parti in relazione alla tipologia delle regole e della loro efficacia sui rapporti di lavoro individuali. E ciò vale anche per il CCNL dipendenti. ICT.
In particolare abbiamo:
- parte normativa: qui troviamo i criteri generali di gestione del rapporto di lavoro, attinenti ad esempio alla durata del periodo di prova, all’inquadramento dei lavoratori, alle ferie e ai permessi ed alla gestione delle assenze;
- parte economica, che disciplina gli aspetti della retribuzione dei lavoratori.
Chiaro che la parte economica prevede che ad ogni lavoratore inquadrato in un certo livello corrisponda la stessa retribuzione. Anche questo significa assicurare piena tutela ai diritti dei lavoratori.
CCNL dipendenti ICT: apposizione del termine e limiti di durata
All’interno del titolo V, agli articoli 154-160, le parti firmatarie dell’accordo hanno inteso occuparsi del contratto a tempo determinato in ambito ICT. Si tratta certamente di uno dei contratti di più ampia applicazione pratica, dunque era inevitabile disciplinarlo con regole ad hoc, all’interno del CCNL dipendenti ICT.
Ebbene, all’art. 154, riguardante la cd. apposizione del termine, le parti hanno rimarcato che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine. D’altronde però, come fissato dalle norme di legge in materia - e “fatte salve le specifiche disposizioni previste per le attività di carattere stagionale” - la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, firmati per lo svolgimento di mansioni di pari categoria d’inquadramento e categoria legale e al di là dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può oltrepassare i dodici mesi.
Il contratto potrà avere una durata maggiore, ma comunque non superiore ai 24 mesi, esclusivamente se ricorrono particolari condizioni. Vediamo di seguito quali sono.
All’art. 154 del CCNL dipendenti ICT si fa riferimento a:
- esigenze temporanee e oggettive, non caratteristiche dell’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri dipendenti;
- ragioni collegate ad aumenti temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria di lavoro.
Laddove il limite dei 12 mesi sia oltrepassato in mancanza delle condizioni appena citate, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del limite.
Mentre, oltre il limite dei 12 mesi, o 24 in caso delle causali sopra esposte, è possibile sottoscrivere un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Attenzione però a quanto segue: tranne i rapporti di lavoro di durata non al di sopra dei dodici giorni, l’apposizione del termine è resta senza effetto se non emerge da atto scritto. Inoltre, il citato atto scritto dovrà indicare, in ipotesi di rinnovo per un lasso di tempo al di sopra dei 12 mesi, la specificazione delle esigenze per le quali è stato stipulato.
Sul piano delle proroghe e rinnovi, ricordiamo altresì che il contratto individuale può essere prorogato nei primi 12 mesi dall’assunzione. Dopo tale termine, potrà essere invece prorogato esclusivamente se ricorre una delle causali di cui sopra.
Inoltre, nel CCNL dipendenti ICT si trova scritto che: “qualora la durata del contratto sia inferiore ai 24 mesi lo stesso può essere prorogato, con l’assenso del lavoratore, per un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Un numero superiore di proroghe comporta la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
CCNL dipendenti ICT: periodo di prova, trattamento economico e diritto di precedenza
Il CCNL in oggetto, oltre a contenere regole sulla proporzione numerica, ossia sulla possibilità di assumere lavoratori a tempo determinato in base a precisi limiti numerici, contiene altre fondamentali norme.
In riferimento al cd. periodo di prova, il CCNL dipendenti ICT fissa che per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà oltrepassare la metà della durata del primo contratto di lavoro, sempre nel rispetto del limite di 180 giorni previsto dall’attuale normativa. Laddove alla scadenza del periodo di prova l’azienda non dia luogo alla disdetta del rapporto, il lavoratore dovrà ritenersi confermato in servizio ed il periodo in oggetto sarà computato agli effetti dell’anzianità (art. 157).
Sul piano del trattamento economico, non vi sono dubbi. Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta l’identico trattamento economico e normativo, valevole per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in rapporto al
periodo di lavoro compiuto (art. 158).
In quest’ambito, l’art. 154 contiene una significativa norma. Infatti, vi si trova scritto che laddove il rapporto di lavoro a tempo determinato prosegua dopo la scadenza del termine fissato all’inizio o prorogato in un momento successivo, il datore di lavoro sarà tenuto a versare al lavoratore dipendente del settore ICT, una maggiorazione della retribuzione per ciascun giorno di continuazione del rapporto, corrispondente al 20% fino al decimo giorno e al 40% per ogni giorno ulteriore.
Infine, all’art. 160 del CCNL dipendenti ICT vi è un’altra importantissima norma, riguardante il diritto di precedenza. Ebbene, in base ad essa, il lavoratore che, nell’ambito di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia lavorato per un lasso di tempo al di sopra dei 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, eventualmente compiute dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. Ciò vale in relazione alle mansioni già svolte nell’ambito del rapporto a termine in oggetto, a patto che l’interessato renda nota la propria volontà - in forma scritta - al datore di lavoro. Quanto detto, deve verificarsi entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto. Tuttavia il lavoratore non deve dimenticare che detto diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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