Nel processo tributario solamente il Sindaco può rappresentare il Comune in giudizio. Esclusi tutti gli altri dirigenti comunali. La pronuncia della Cassazione.
La Corte di Cassazione ha sancito che nel processo tributario solo il Sindaco è legittimato a rappresentare il Comune in giudizio, come ricorrente o come resistente.
Quindi nessun altro dirigente comunale o funzionario può costituirsi, a meno che ciò non sia previsto da una espressa previsione contenuta nello Statuto comunale oppure nel regolamento dell’ente.
Vediamo il caso di specie e le motivazioni della Corte di Cassazione.
Il caso
La pronuncia della Corte di Cassazione prende le mosse dall’appello del Comune di T. contro la sentenza Corte tributaria provinciale riguardo l’annullamento della delibera con cui determinava le tariffe TARSU, con il relativo annullamento dell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune.
Ma la Corte tributaria provinciale aveva dichiarato il gravame inammissibile poiché il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad annullare il pagamento, invece si era sostituito al Comune nella determinazione della tariffa congrua.
Dunque, il Comune in questione aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, che da parte sua ha nuovamente chiarito la regola da applicare in caso di rappresentanza in giudizio dell’ente.
La sentenza della Corte di Cassazione
Il caso di specie sopra esposto ha portato alla sentenza 27579/2018 nella quale i giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito che solo il Sindaco può stare in giudizio in rappresentanza del Comune.
Dunque, la Corte ha motivato la decisione richiamando l’articolo 22 dello Statuto comunale, che recita:
“Il sindaco ha la rappresentanza politico istituzionale dell’ente. In tale veste può esprimere valutazioni di opportunità a promuovere o resistere alle liti in quei giudizi che coinvolgono interessi generali dell’Ente. In ogni altro procedimento la rappresentanza processuale dell’ente è conferita al Dirigente pro tempore degli AA.LL, il quale acquisito il parere del dirigente della Direzione ha curato l’attività amministrativa sfociata in controversia, provvede a sottoscrivere il mandato previa adozione degli atti amministrativi presupposti”.
Ma la Corte non si è limitata a questo. Infatti i giudici hanno anche confermato i precedenti giurisprudenziali affermando che la rappresentanza in giudizio può essere svolta da persona diversa dal Sindaco solo quando esiste una specifica previsione nello Statuto o nel Regolamento comunale. In questo caso anche i dirigenti comunali possono stare in giudizio come parte ricorrente o resistente. In questa ipotesi, chi sostituisce il Sindaco può stare in giudizio anche senza procura.
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