Codice rosso contro la violenza sulle donne è legge, il Senato ha dato l’ok definitivo. Contiene anche il reato di Revenge porn e di sfregi con l’acido. Ecco tutte le novità.
Il Codice rosso è legge. Si tratta di una grande vittoria per tutte le donne che, dopo un lungo iter, si vedono finalmente riconoscere una maggiore tutela in caso di violenza, maltrattamenti in famiglia, Revenge porn e sfregio con l’acido.
La legge ha ottenuto l’ok definitivo del Senato, ultimo passaggio necessario, incassando 197 voti a favore e 47 astensioni (tra cui Leu e Pd). Adesso il nuovo Codice rosso contro la violenza sulle donne è in Gazzetta Ufficiale e tra 15 giorni sarà operativo a tutti gli effetti.
Ricordiamo che il testo nasce dalla collaborazione tra la Ministra Bongiorno e il Ministro della Giustizia Bonafede, ed affonda le sue radici in un progetto messo a punto circa un anno fa con la collaborazione di Michelle Hunziker che da anni sostiene le vittime di violenza domestica.
Facciamo il punto su tutte le disposizioni introdotte e sulle modifiche apportate al Codice di procedura penale.
Codice rosso contro la violenza sulle donne è legge: le novità
Con 197 sì in Senato, il testo intitolato “Codice rosso” contro la violenza sulle donne diventa legge. Scopo della riforma è abbattere i tempi della giustizia, accelerare l’avvio del procedimento penale e delle misure preventive per allontanare la persona violenta dalla vita della donna.
Inoltre, si prevedono tre nuove fattispecie di reato, tutti puniti con la reclusione: il revenge porn (ovvero la pratica di diffondere materiale pornografico su Internet), il reato di sfregio con l’acido e di matrimoni forzati.
Il testo prevede anche l’inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale e stalking. Per maggiori dettagli si allega il pdf della legge:
Codice rosso: per tutelare le donne indagini più veloci
Una delle novità fondamentali del testo approvato è la velocizzazione delle indagini e l’ampliamento dei termini per denunciare gli atti violenti: da 6 a 12 mesi dal compimento del fatto.
Le Forze dell’Ordine che riceveranno la denuncia dovranno darne immediata comunicazione al magistrato competente e la vittima di violenza, atti persecutori, lesioni aggravate e altro dovrà essere sentita dal pm nel termine tassativo di 3 giorni.
Violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia: il Codice rosso prevede pene più severe
Come anticipato, le già esistenti fattispecie delittuose di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia vengono inasprite.
Per quanto riguarda il delitto di violenza sessuale, la pena passa da 5 -10 anni di reclusione a 6-12 anni. Gli atti di violenza vengono considerati “aggravati” se commessi nei confronti di minori di 14 anni.
Mentre lo stalking passa da 6 mesi a 5 anni di reclusione a un anno e 6 anni.
Novità anche sul versante dei maltrattamenti in famiglia: qui la pena passa dagli attuali 2-6 anni di reclusione a 3-7 anni. Pene aumentate se i maltrattamenti sono diretti ad una donna in gravidanza, se l’aggressore è armato o se avvengono in presenza di minori.
Sfregio con l’acido, introdotto un nuovo reato
All’interno del Codice Penale viene introdotto un nuovo delitto: lo sfregio con l’acido, misura necessaria a contrastare il preoccupante aumento che il fenomeno sta avendo negli ultimi anni.
Chi sfregia una donna sarà punito con la reclusione da 8 a 14 anni, in caso di morte della vittima è previsto l’ergastolo.
Revenge porn: fine della vendetta su Internet
Dopo molte discussioni in Parlamento, finalmente il Revenge porn trova il giusto riconoscimento a livello penale. Dunque, a partire da adesso, chi diffonde materiale pornografico e offensivo per “vendetta” su Internet (in particolare sui Social network) rischia da 1 a 6 anni di carcere e una multa fino a 15mila euro.
La pena risulta aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal coniuge o dall’ex.
Delitto di nozze forzate e combinate: la nuova fattispecie di reato
Nel testo del Codice rosso troviamo anche il delitto di nozze forzate che prevede il carcere fino a 6 anni per chi induce o costringe a sposarsi, o a contrarre un unione civile, una persona affetta da inferiorità psico-fisica.
Se la vittima è minore di 14 anni la pena è aumentata fino alla metà.
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