Di cosa si occupa il Presidente della Repubblica? Compiti e funzioni della prima carica dello Stato a pochi giorni dalla nuova elezione.
Tema di assoluta attualità vista l’elezione imminente, molti italiani in questi giorni si stanno documentando sull’importanza del Presidente della Repubblica in Italia, informandosi su compiti e funzioni del cosiddetto Capo dello Stato.
La Costituzione dedica al Presidente della Repubblica un intero Titolo, il secondo, definendo tutti i compiti della prima carica dello Stato. Il primo comma dell’articolo 87 della Costituzione descrive il Presidente della Repubblica come “il Capo dello Stato” che “rappresenta l’unità nazionale”. Possono ricoprire l’incarico di Presidente della Repubblica soltanto personalità d’indubbia competenza, dedizione allo Stato e professionalità: l’elezione avviene ogni 7 anni dal Parlamento in seduta comune.
Eppure nonostante il ruolo centrale all’interno dell’ordinamento, in molti non ne conoscono le funzioni e tendono a confonderlo con il Presidente del Consiglio che, invece, è a capo del Governo.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: COSA FA, COME VIENE ELETTO E QUANTE VOLTE
Come viene eletto il Presidente della Repubblica
In Italia il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune e non su elezione popolare come avviene, ad esempio, in Francia dove la legge prevede il suffragio universale diretto dei cittadini con diritto di voto.
Come viene eletto è indicato all’articolo 83 della Costituzione italiana:
“Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.”
Da notare che la legge preveda per l’elezione del Presidente lo “scrutinio segreto” per assicurare che non si conosca la preferenza espressa dai singoli deputati e senatori e, quindi, scongiurare le pressioni dei partiti di appartenenza.
Per i primi due scrutini serve la maggioranza di due terzi dell’assemblea dato che la persona prescelta non deve essere espressione della sola maggioranza politica - come, invece, il Presidente del Consiglio - ma deve godere del più vasto appoggio possibile.
Per questo la scelta è sempre orientata verso personalità di grande prestigio nazionale e internazionale capaci di rivestire il ruolo con moderazione nell’interesse di tutti, senza privilegiare nessun partito o fazione.
Età minima e altri requisiti
L’articolo 84 della Costituzione indica i requisiti di età (e non solo) che si devono possedere per diventare Presidente della Repubblica:
L’incarico di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
Il Presidente della Repubblica può essere rieletto? Se sì, quante volte?
Contrariamente a quanto molti pensano, il Presidente della Repubblica può essere rieletto due o più volte dato che la Costituzione italiana non indica alcun limite numerico.
Il limite alla rielezione esiste negli Stati in cui il Presidente viene eletto direttamente dal popolo (ad esempio negli Stati Uniti può essere riletto 2 volte al massimo) invece in Italia non vi sono particolari indicazioni.
Ad oggi, Giorgio Napolitano è il primo e unico caso di rielezione del Presidente Repubblica (20 aprile 2013).
Quanto dura il mandato
Il presidente della Repubblica resta in carica per 7 anni, più della legislatura delle Camere (5 anni). Il mandato può essere interrotto anticipatamente in caso di:
- morte;
- dimissioni volontarie;
- grave malattia
- destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90);
- decadenza, se viene meno di uno dei requisiti di eleggibilità.
I poteri del Presidente vengono prorogati oltre i 7 anni nel caso in cui le Camere siano sciolte o manchino meno di 3 mesi allo scioglimento e alle nuove elezioni. Ciò perché la Costituzione vuole che il nuovo Presidente venga eletto dalla nuova composizione del Parlamento e non da quello uscente.
Tutti gli ex Presidenti diventano senatori a vita, ai sensi dell’articolo 59 della Costituzione.
Gli ultimi 6 mesi di mandato del Presidente della Repubblica vengono chiamati “semestre bianco” nel corso dei quali la Costituzione vieta di sciogliere le Camere prima della fine della legislatura.
Formazione o crisi di governo: il ruolo del Presidente della Repubblica
Tra i compiti più importanti del Capo dello Stato c’è quello di nominare il Presidente del Consiglio, tenendo conto dei risultati delle elezioni, il governo, infatti, deve essere espressione dei partiti che hanno ottenuto la maggioranza.
Egli riceve il giuramento del Primo Ministro e dell’intera squadra di governo, autorizza la presentazione dei disegni di legge d’iniziativa del governo, emana i regolamenti dell’esecutivo e ne chiede il riesame se lo ritiene opportuno.
Spetta al Capo della Stato l’emanazione dei decreti-legge approvati dal Consiglio dei Ministri in situazioni di necessità e urgenza.
Nel caso in cui il governo perdesse la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica deve ascoltare i leader delle forze politiche e prendere una di queste decisioni, in base alla gravità della crisi:
- il rinvio alle Camere, cioè sottoporre il governo a una ulteriore verifica del rapporto di fiducia sia in Senato che in Camera dei deputati;
- nominare un nuovo governo, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, ma modificando l’assetto dei Ministri ed eventualmente dei Ministeri;
- nominare un nuovo Presidente del Consiglio all’interno della stessa maggioranza, oppure di una maggioranza politica diversa;
- formare un governo tecnico o di scopo con durata limitata al lasso di tempo che manca alle nuove elezioni.
Elezioni anticipate
Soltanto il Presidente della Repubblica ha il potere d’indire elezioni anticipate, prima del termine ordinario del mandato, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell’articolo 76.
Le Camere non possono essere sciolte durante i sei mesi che seguono le elezioni. Il termine è di dodici mesi qualora le elezioni siano avvenute successivamente all’elezione del Presidente della Repubblica.
La promulgazione delle leggi
L’articolo 103, comma 1, della Costituzione recita che:
“Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro un mese o nel termine più breve da esse stabilito.”
Si tratta di un passaggio obbligatorio, senza il quale nessuna legge o decreto legge può entrare in vigore e produrre effetti. Egli ha il potere di rinviare le leggi al Parlamento e invitare a una nuova deliberazione; tuttavia, se le Camere promulgano la stessa legge - senza modificazioni - per la seconda volta, il capo dello Stato è obbligato a promulgarla.
Altri poteri del Presidente della Repubblica
Abbiamo elencato fino a ora soltanto alcuni dei poteri/funzioni del Capo dello Stato, ma ve ne sono molti altri:
- vigila sul rispetto della Costituzione
- nomina cinque giudici della Corte costituzionale
- presiede il CSM
- può convocare in via straordinaria ciascuna Camera
- ratifica i trattati internazionali autorizzati dalle Camere
- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
- può concedere grazia e commutare le pene
- dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune
- presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa ed in questa qualità ha il comando delle Forze Armate
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Il Presidente della Repubblica è una figura super partes
Riassumendo, il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale, monocratico e super partes, con il compimento di rappresentare al meglio la nazione e verificare il corretto funzionamento degli organi configurandosi come garante dell’intero meccanismo costituzionale.
Nel contesto italiano, quale Repubblica parlamentare, il Presidente della Repubblica risulta generalmente privato della funzione d’indirizzo politico (in capo al Governo), a differenza di altri Paesi come ad esempio la Francia che tuttavia è una repubblica semipresidenziale dove il Capo dello Stato viene eletto dal popolo e non dal Parlamento.
Possiamo dunque dire che nel diritto italiano il Presidente della Repubblica è una figura super partes, in una posizione dunque al di sopra delle parti politiche.
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