La definizione agevolata delle cartelle Inps e la sua comunicazione al creditore/esattore estingue il giudizio. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione.
La definizione agevolata delle cartelle Inps, anche detta “rottamazione delle cartelle”, da parte del debitore estingue il relativo giudizio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge numero 193 del 2016. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, la quale specifica che la dichiarazione di definizione agevolata, per avere effetto estintivo, deve essere validamente comunicata al creditore.
In particolare, il giudizio di legittimità inerente le cartelle Inps deve essere dichiarato estinto per rinuncia, quando il debitore è il ricorrente, oppure per estinzione ex lege, quando è il resistente o l’intimato al pagamento. Inoltre, in entrambe le ipotesi poc’anzi dette, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere quando risulta che il debitore ha già provveduto al pagamento del debito.
La questione nasce da una parte che, dopo aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata e la comunicazione di avvenuto pagamento, non si era vista riconoscere la cessata materia del contendere.
Definizione agevolata cartelle Inps estingue il giudizio di legittimità: il caso di specie
La definizione agevolata delle cartelle Inps, anche detta “rottamazione delle cartelle”, estingue il relativo giudizio di legittimità. Così l’ordinanza numero 1154 del 2 maggio 2019 nella quale la Corte di Cassazione ribadisce quanto stabilito nel decreto legge 193/2016 all’articolo 6.
In pratica, dopo la definizione agevolata delle cartelle Inps, il relativo giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia o cessata materia del contendere, ancor di più se il debitore ha provveduto al pagamento del debito a rate.
Nel caso di specie, le parti coinvolte aveva documentato la definizione agevolata dei debiti ed anche l’avvenuta comunicazione di aver pagato all’Inps, tuttavia non vi era stata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Per questa ragione, le parti chiedevano alla Corte di estinguere definitivamente il giudizio di legittimità.
Sul punto, i giudici della Cassazione ritengono che la dichiarazione di definizione agevolata comunicata al creditore/esattore provochi l’estinzione del giudizio di legittimità, mentre l’inadempimento, anche parziale, causa l’evoluzione dei termini ex articolo 6, comma 4 del d.l. n. 193/2016, convertito e poi richiamato dall’articolo 1 del d.l. n. 148/2017 (l. n. 172/2017).
Per quanto riguarda le spese, la Corte di Cassazione ha inoltre sancito che non devono essere regolate perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Questa regola vale sia in caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore sia quando emerge che il debitore/contribuente risulti esente o intimato. Dunque, in entrambi i casi, le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA