Diritto d’autore: come funziona e quando scade

Isabella Policarpio

15/03/2019

Il diritto d’autore tutela le opere intellettuali sotto l’aspetto morale e patrimoniale. Scade dopo 70 anni dalla morte dell’autore. Disciplina ed eccezioni.

Diritto d’autore: come funziona e quando scade

Il diritto d’autore è un istituto giuridico presente in tutto il mondo, con lo scopo di tutelare e salvaguardare l’attività intellettuale e creativa, sia dal punto di vista economico che morale.

Le opere protette dal diritto d’autore sono individuate dalla legge n. 633 del 1941; vi rientrano tutte le opere d’ingegno con carattere creativo, indipendentemente dal modo o la forma di espressione. Si tratta di un’elencazione non esaustiva ma che anzi è soggetta ad aggiornamenti continui in base all’avanzamento della tecnica. L’elenco comprende le opere letterarie (drammatiche, scientifiche, didattiche, ecc…), la musica, scultura, pittura e disegni, opere teatrali e coreografiche opere cinematografiche , software, database e disegni tecnico-industriali.

Secondo la disciplina generale, il diritto d’autore scade dopo 70 anni dalla morte dell’autore, tuttavia non mancano casi particolari, ad esempio per le opere collettive, anonime o periodiche.

Quando scade il diritto d’autore?

Prima della modifica del 2014 (D.lgs. n. 58) il diritto d’autore scadeva dopo 50 anni; invece adesso la sua durata è aumentata e la scadenza sopraggiunge dopo 70 anni dalla morte dell’autore dell’opera.

Il termine di scadenza è stato innalzato in ragione del progressivo aumento dell’aspettativa di vita in modo che l’autore dell’opera ed i suoi eredi abbiamo un margine di tempo più ampio per rivendicare il compenso a loro spettante.

Per stabilire la durata del diritto d’autore bisogna anzitutto prendere in considerazione due elementi, uno variabile e uno fisso:

  • la durata della vita dell’autore;
  • 70 anni dalla morte dell’autore.

Quando l’autore è in vita egli ha diritto a percepire tutti i proventi derivanti dalla sua opera, invece dopo la morte questo diritto passa agli eredi, che possono esercitarlo per 70 anni.

Quali diritti scadono dopo 70 anni?

Innanzitutto occorre ribadire che il diritto d’autore non è una fattispecie unitaria, al contrario racchiude in sé diversi concetti. Dunque, non tutti i diritti d’autore scadono dopo 70 anni, ma ce ne sono alcuni che non scadono mai, anche se non vengono esercitati.

I diritti d’autore vengono comunemente suddivisi in due categorie:

  • i diritti patrimoniali, cioè quelli dai quali deriva un vantaggio economico diretto all’autore; sono il diritto di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione, recitazione o comunicazione al pubblico, modificazione, noleggio e prestito;
  • i diritti morali, cioè i diritti che tutelano la personalità dell’autore. Essi sono il diritto alla paternità dell’opera, il diritto di inedito, di pentimento e il diritto all’integrità dell’opera.

I diritti morali non possono in alcun caso essere ceduti a terzi, sono irrinunciabili e non si prescrivono mai. Facciamo un esempio: uno scrittore può decidere di cedere i diritti patrimoniali del proprio libro, ma l’editore non può cambiare il nome dell’autore o dire che è stato scritto da un’altra persona.

I conclusione, sono soggetti a scadenza dopo 70 anni solamente i diritti d’autore di tipo patrimoniale, gli altri invece non scadono mai.

Che succede alle opere realizzate da più persone?

Quanto abbiamo esposto in precedenza non vale per le opere che sono frutto del lavoro di più persone. Scendiamo nei dettagli:

  • l’opera in comunione, cioè realizzata con un contributo collettivo che non può essere distinto (ad esempio due musicisti che scrivono un brano) scade dopo 70 anni dalla morte dell’ultimo autore superstite;
  • le opere collettive, realizzate con un contributo scindibile e distinguibile, scadono dopo 70 anni dalla prima pubblicazione;
  • le opere collettive periodiche (ad esempio riviste e giornali) scadono dopo 70 anni a partire dalla fine dell’anno di pubblicazione dei singoli numeri o fascicoli;
  • le opere anonime o pseudonime scadono dopo 70 anni dalla prima pubblicazione. Invece se l’autore si rivela si applica la scadenza ordinaria (70 anni a partire dalla sua morte);
  • le opere cinematografiche scadono dopo 70 anni dalla morte del direttore artistico, degli autori della sceneggiatura, dell’autore del dialogo e della musica.

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