Fondazioni: cos’è e come funziona l’obbligo di trasparenza

Isabella Policarpio

2 Dicembre 2019 - 09:53

Fondazioni, associazioni e Onlus sono soggetti all’obbligo di trasparenza, quindi a pubblicare i contributi ricevuti, le sovvenzioni e i vantaggi economici. Qui la disciplina del Ministero del Lavoro.

Fondazioni: cos’è e come funziona l’obbligo di trasparenza

Di questi tempi si sente spesso parlare dell’obbligo di trasparenza cui sono tenuti fondazioni, associazioni e Onlus. Ma di cosa si tratta esattamente e cosa prevede la normativa?

Per capirlo dobbiamo prendere in esame la legge numero 124 del 4 agosto 2017 che sancisce i profili dell’obbligo di trasparenza, i soggetti destinatari e le informazioni che devono essere rese note.

La trasparenza si estende a fondazioni, associazioni e Onlus che intrattengono rapporti con gli enti pubblici, dai quali ricevono contributi, ricavi e agevolazioni fiscali per il perseguimento dei propri obiettivi. Quindi l’obbligo di trasparenza consiste nel pubblicare su Internet tutte le informazioni sulle somme ricevute, causale, entità del contributo e gli estremi del soggetto erogante. L’obbligo di trasparenza vale per gli importi superiori a 100 mila euro percepiti nel corso dell’anno.

Chi non si attiene all’obbligo di trasparenza è tenuto a restituire le somme percepite ai soggetti eroganti.

In questo articolo spiegheremo le caratteristiche dell’obbligo di trasparenza, a chi si applica, per quali informazioni e cosa sono fondazioni, associazioni e Onlus.

Obbligo di trasparenza, a chi si applica?

L’obbligo di trasparenza di benefici e contributi ricevuti si estende ad associazioni, fondazioni e Onlus. In diverse circolari, il Ministero del Lavoro ha specificato che nelle associazioni sono comprese anche le imprese sociali, le cooperative e le società di capitali. In altre parole, la normativa si riferisce genericamente agli Enti del terzo Settore ma se si applica anche alle associazioni che non ne fanno parte, come le cooperative sportive.

La circolare ministeriale numero 2/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che per assolvere l’obbligo di trasparenza i soggetti obbligati debbano pubblicare:

“...sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiore a € 10.000,00”.

Di seguito la circolare di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare numero 2/2019
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Associazioni, fondazioni e Onlus: cosa sono

Ora che abbiamo chiarito gli aspetti principali dell’obbligo di trasparenza, occorre precisare la natura dei soggetti a cui si applica, ovvero cosa sono esattamente associazioni, fondazioni e Onlus.

Un’associazione è un insieme di persone fisiche o giuridiche - che prendono il nome di “associati” - uniti da un comune scopo, definito e indicato nell’atto costitutivo. Generalmente le associazioni perseguono finalità culturali, di volontariato, assistenziali-ricreativo.

Anche la fondazione è l’unione di più soggetti che perseguono uno scopo comune, ma con un patrimonio preordinato. Le fondazioni, a differenza delle associazioni, devono essere dotate di un proprio patrimonio e non possono mai avvalersi esclusivamente dei contributi di terzi. Detto più semplicemente, la nascita della fondazione è legata alla volontà e al patrimonio del fondatore, che lo mette a disposizione degli altri per raggiungere un fine comune.

Ultime le Onlus, il cui acronimo vuol dire Organizzazione Non Lucrativa Sociale. Anche in questo caso si dovranno sempre pubblicare i contributi ricevuti e il patrimonio in avanzo non potrà mai essere divisi tra i consociati. Anche le Onlus perseguono per loro stessa natura fini assistenziali, culturali, promozione dei diritti e volontaristici e beneficiano di notevoli agevolazioni fiscali.

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Obbligo di trasparenza: per quali informazioni?

Sempre la circolare 2/2019 fornisce chiarimenti circa le informazioni sulle quali c’è l’obbligo di trasparenza; esso si estende a tutte le erogazioni pubbliche ricevute o gli immobili regalati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 31 dicembre di ogni anni e riguarda le informazioni seguenti:

  • denominazione e codice fiscale dell’associazione, fondazione o Onlus ricevente;
  • denominazione del soggetto che eroga i contributi;
  • la somma esatta di ogni rapporto giuridico intercorrente tra erogante e beneficiario;
  • causale dell’erogazione;
  • data d’incasso.

Per “rapporto giuridico” bisogna intendere contributi, ricavi, rendite, proventi ed entrate di altro tipo che siano superiori a 100 mila euro annui.

Dove devono essere pubblicate queste informazioni? Associazioni, fondazioni e Onlus dovranno indicare le informazioni di cui sopra sui rispettivi siti Internet, sulla pagina Facebook o su altri Social network, e anche sul sito ufficiale della rete associativa alla quale la fondazione/associazione ha aderito, basta che i dati siano facilmente consultabili.

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