Solo il contratto di apprendistato professionalizzante dà diritto a cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Cosa dice la legge e requisiti degli apprendisti per ottenere i benefici salariali Inps.
Anche gli apprendisti possono andare in cassa integrazione, al pari degli altri dipendenti subordinati. Questo perché il contratto di apprendistato è definito dal Jobs Act (articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015) a tutti gli effetti “un contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Di conseguenza all’apprendista spettano le integrazioni salariali in caso di situazioni straordinarie che costringono l’azienda a chiudere.
Ma non tutti gli apprendisti ne hanno diritto: precisamente solo coloro che sono impiegati in aziende che hanno i requisiti per ottenere Cigo e Cigs, chi ha firmato un contratto di apprendistato professionalizzante e chi è impiegato da almeno 90 giorni.
Sono esclusi dal beneficio Inps gli apprendista di primo e terzo livello (le altre due tipologie di apprendistato previste nel nostro ordinamento).
Qui tutte le informazioni che cerchi sul contratto di apprendistato e le sue tipologie
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Cassa integrazione per apprendisti: i requisiti per richiederla
Chi è impiegato in virtù di un contratto di apprendistato professionalizzante ha diritto alla cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria. Ma c’è una condizione da soddisfare: l’apprendista deve aver maturato almeno 90 giorni di lavoro, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa e da eventuali assenze per ferie e malattia.
Prima dei 90 giorni il diritto alle integrazioni Inps non matura.
Apprendisti che non hanno diritto alla cassa integrazione
Posto che solo gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante hanno diritto alle integrazioni salariali, non possono ricevere la cassa integrazione:
- gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria e certificato di specializzazione secondaria;
- gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca.
Obbligatorio “recuperare” la formazione: dopo la cassa integrazione l’apprendistato si allunga
Il tratto caratteristico del contratto di apprendistato è la formazione del giovane dipendente, elemento imprescindibile che fa nascere in capo al datore l’obbligo di nominare un tutor che segue e formi l’apprendista.
Da ciò è facile evincere che durante il periodo di cassa integrazione - quindi di sospensione dell’attività lavorativa - gli obblighi di formazione non possono essere adempiuti.
Per tale ragione il D.Lgs.148/2015 stabilisce che i periodi di formazione “persi” dovranno essere recuperati al ripristino dell’attività ordinaria. Questo significa che la data che segna la fine dell’apprendistato potrà essere posticipata rispetto a quanto indicato nel contratto iniziale.
All’articolo 2 della sopra citato D.Lgs leggiamo:
“Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.”
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