Sono valide anche le dichiarazioni non sottoscritte raccolte in fase di indagini difensive. L’atto del difensore ha gli stessi effetti processuali di quello redatto dal Pm.
La Corte di Cassazione ha sancito la parità di valore e di effetti processuali tra gli atti del difensore raccolti in fase di indagini difensive e quelli del pubblico ministero.
Ciò perché l’avvocato è tenuto a rispettare gli articoli 371 e 391 del Codice di procedura penale dove viene sancito l’obbligo alla corretta verbalizzazione ed il dovere di documentare le dichiarazioni rese.
Per questo la Cassazione ha ritenuto utilizzabili anche le dichiarazioni non sottoscritte dalle parti in ogni suo foglio ma firmate solamente in calce.
Il caso
La decisione sopra anticipata trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di violenza sessuale nei confronti dell’imputato.
In seguito, l’imputato aveva proposto il ricorso in Cassazione per le violazioni che andremo ad elencare.
Innanzitutto, la parte contestava il fatto che il giudice per l’udienza preliminare aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni della parte poiché non sottoscritte in ogni suo foglio, posizione confermata anche in sede di Appello.
A questo punto, la difesa contestava che la mancata sottoscrizione non fosse una causa di invalidità poiché le norme di procedura penale prevedono la nullità solo in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute e per l’assoluta mancanza della sottoscrizione (ex articolo 142 del Codice di procedura penale).
Così la vicenda è arrivata alla Corte Suprema di Cassazione che ha accolto il ricorso. In questa sede gli ermellini hanno respinto le argomentazioni confermate in Appello, stabilendo che le dichiarazioni sono valide anche con la sola firma in calce, e non su ogni foglio, unitamente all’autenticazione del difensore.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e nella sua decisione ha premesso innanzitutto che non deve essere messo in dubbio l’obbligo di fedeltà del difensore nella verbalizzazione ed il dovere di documentare le dichiarazioni. Questi obblighi sono una garanzia anche per il soggetto chiamato dall’avvocato a rendere le informazioni.
I suddetti obblighi sono strettamente connessi all’espletamento dell’attività difensiva e sono funzionali ad attribuire agli atti la stessa valenza probatoria dell’attività del pubblico ministero.
Dunque, la Cassazione sancisce che non è necessaria la sottoscrizione di ogni foglio in quanto anche l’articolo 371 del Codice di procedura penale impone il dovere di dire il vero, dovere penalmente sanzionato. Sull’avvocato grava già l’obbligo della corretta verbalizzazione e ciò rende superabile la non sottoscrizione di ogni foglio da parte del soggetto informato sui fatti.
Senza lasciare margini interpretativi, gli ermellini scrivono così:
“L’atto redatto dal difensore, in sede di indagini difensive, ex artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen., ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal Pubblico Ministero e può ritenersi nullo solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell’Avvocato o del sostituto che lo ha redatto, e non anche se l’informatore dichiarante non ha sottoscritto l’atto foglio per foglio“.
(Sez. 2, n. 6524 del 20/01/2011)
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