Ai minori con disabilità, per favorirne l’inserimento scolastico, viene erogata l’indennità di frequenza, ma cosa accade al compimento dei 18 anni?
L’indennità di frequenza è una indennità economica erogata per favorire l’inserimento scolastico dei minori con disabilità. Al compimento dei 18 anni, però, l’indennità di frequenza viene sospesa. Cosa bisogna fare per vedersi riconoscere i diritti spettanti al disabile adulto?
Rispondiamo alla domanda di una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buongiorno mia figlia ha invalidità civile con L104 art.3. comma 3, fino a dicembre ha preso indennità di frequenza. Ora ha appena compiuto 18 a breve dovrebbero calendarizzare visita revisione L 104. Per percentuale di invalidità civile invece cosa devo fare? Nuova domanda di accertamento da parte di mia figlia?” .
Indennità di frequenza e maggiore età
Al compimento della maggiore età l’indennità di frequenza viene sospesa perché è una prestazione che viene riconosciuta solo ai minori disabili. Se avesse presentato, sei mesi prima del compimento dei 18 anni della ragazza, domanda di invalidità civile, a sua figlia sarebbe stata riconosciuto l’assegno di invalidità civile in attesa di visita di revisione. Questo in via provvisoria, in attesa di svolgere le visite che accertino il permanere della disabilità
La legge che ha apportato semplificazioni per i minori invalidi, la 114 del 2014, prevede, infatti, solo per i minorenni invalidi con indennità di accompagnamento, ciechi o sordi civili o per coloro cui è stato concesso l’esonero da ulteriori accertamenti, il riconoscimento in automatico delle prestazioni economiche previste per gli invalidi maggiorenni senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari.
Per coloro che, invece, sono destinatari della sola indennità di frequenza, pur con riconoscimento di legge 104, è necessario entro 6 mesi dal compimento della maggiore età, la presentazione della domanda per ricevere le prestazioni previste per i disabili maggiorenni, ferma restando anche la necessità di sottoporsi a revisione successiva.
Ora, invece, avendo la ragazza compiuto i 18 anni deve si deve richiedere l’accertamento dello stato invalidante per capire se sussistono i requisiti che potrebbero far avere il diritto a pensione di invalidità civile per invalidi totali, assegno di invalidità civile ed eventualmente anche indennità di accompagnamento se la ragazza non riesce a compiere gli atti normali della vita quotidiana o se non riesce a camminare senza l’ausilio di un accompagnatore.
Con la visita di revisione, in ogni caso, a sua figlia sarà riconosciuta una percentuale di invalidità in base alla quale sarà definito a quale prestazione avrà diritto tra quella concessa ai disabili totali (100%) o quella prevista per i disabili parziali (con percentuale tra il 74% ed il 99%).
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