Malattia, quanto spetta e per quanti giorni

Simone Micocci

17 Gennaio 2024 - 19:38

Malattia: quanto viene pagata e fino a quando? Qui una guida con tutte le informazioni sull’indennità erogata dall’Inps (ma anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Malattia, quanto spetta e per quanti giorni

Il dipendente assente dal posto di lavoro per malattia mantiene il diritto alla retribuzione.

Nel dettaglio, nei primi tre giorni è l’azienda a farsi carico dello stipendio in caso di malattia, tenendo conto della percentuale indicata nel contratto di lavoro collettivo. Dopodiché interviene l’Inps erogando la vera e propria indennità di malattia.

L’importante è che lo stato di malattia sia stato accertato da un medico e attestato nell’apposito certificato, nel quale viene indicato periodo e durata della prognosi. Inoltre bisogna rendersi reperibili alle visite mediche di controllo disposte dall’Inps.

Va detto che non copre tutto il periodo di astensione: l’indennità di malattia Inps, infatti, ha una durata limitata, oltre la quale non spetta nulla.

Trattandosi di un aspetto importante per il dipendente, è bene approfondire ogni aspetto dell’indennità di malattia corrisposta dall’Inps, ma anticipata in busta paga dall’azienda. In particolare per le regole di calcolo dell’importo nonché su durata e obblighi del dipendente.

A chi spetta

L’indennità di malattia a carico dell’Inps non spetta a tutti i lavoratori. L’indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro, si rivolge infatti solamente alle seguenti categorie:

  • operai del settore industria;
  • operai e impiegati del settore terziario/servizi;
  • lavoratori dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • disoccupati;
  • lavoratori sospesi dal lavoro;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata (art. 2 comma 26 della legge 335/95).

Ne sono invece esclusi:

-* collaboratori familiari (colf e badanti);

  • gli impiegati dell’industria;
  • i dirigenti;
  • i portieri.

Importo

In generale per i dipendenti del settore privato l’indennità ammonta:

-* al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di assenza per malattia;

  • al 66,6% per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta.

Tuttavia ci sono delle eccezioni per alcune professioni specifiche. Ad esempio, ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria spetta l’80% della retribuzione per tutto il periodo di malattia.

È possibile che sia il datore di lavoro a farsi carico dell’indennità residua, così che durante la malattia spetti un importo più o meno simile a quello del normale stipendio.

È il singolo Ccnl a stabilire in che misura deve intervenire l’azienda per integrare l’indennità di malattia dei propri dipendenti. È questo, dunque, che bisogna consultare per sapere quanto spetta durante il periodo di malattia.

Riduzione dell’importo

Non sempre l’indennità spetta al 100%. Ci sono delle situazioni, infatti, in cui l’importo viene ridotto. Nel dettaglio, si procede con le seguenti riduzioni:

-* due quinti durante i periodi di ricovero se il soggetto non ha familiari a carico;

  • due terzi nei casi di disoccupazione o sospensione dal rapporto di lavoro.

Durata

L’indennità di malattia nel caso dei dipendenti del settore privato, dura per un massimo di 180 giorni in ciascun anno solare per:

-* i lavoratori a tempo indeterminato dell’industria;

  • i lavoratori a tempo indeterminato dell’agricoltura;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori sospesi.

I primi tre giorni di assenza dai luoghi di lavoro sono di carenza; questi quindi sono a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dal contratto collettivo di riferimento. Regole particolari ci sono anche per il riconoscimento dell’indennità nel primo giorno di malattia.

Durata e calcolo dipendenti pubblici

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici ci sono delle regole differenti sia per la durata che per il calcolo dell’indennità di malattia. Ai dipendenti pubblici la malattia viene pagata non per 180 giorni, bensì per 18 mesi.

Nei primi 9 mesi di assenza il lavoratore inoltre ha diritto al 100% della retribuzione. Nei tre mesi successivi, quindi dal 10° al 12°, gli spetta un’indennità pari al 90% della retribuzione. Dal 13° al 18° mese, infine, l’indennità si abbassa al 50% dello stipendio, mentre per dal 18° mese in poi non spetta più alcune retribuzione.

Casi particolari

Rispetto all’erogazione dell’indennità di malattia dobbiamo distinguere dei casi particolari sintetizzati nella seguente tabella.

LavoratoriIndennità di malattia
Lavoratori con contratto a tempo determinato Indennità per periodi non superiori all’attività eseguita nell’ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui. L’erogazione viene interrotta in concomitanza con la fine del rapporto di lavoro, ma è comunque garantita fino a 30 giorni di malattia anche se nell’ultimo anno il lavoro è stato svolto per meno di 30 giorni
Lavoratori agricoli a tempo determinato L’indennità di malattia è concessa purché risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell’anno precedente per almeno 51 giornate o previo rilascio del certificato d’iscrizione d’urgenza in caso di primo anno di iscrizione
Lavoratori in part-time verticale L’indennità di malattia è garantita solo per i giorni in cui è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa e non per quelli di “pausa contrattuale”
Lavoratori parasubordinati Hanno diritto all’indennità in caso di ricovero ospedaliero, per 180 giorni massimo nell’anno solare, e dal 1 gennaio 2007 all’indennità giornaliera di malattia, totalmente a carico dell’INPS

Inoltre, in molti non sanno che anche chi prende la Naspi ha diritto all’indennità di malattia. L’importo in questo caso è pari ai due terzi della percentuale prevista per i dipendenti.

Periodo di comporto

Parlando d’indennità di malattia è molto frequente imbattersi nel termine “periodo di comporto”. Con questo si intende quel periodo entro il quale il dipendente può assentarsi dal lavoro a causa di una malattia senza rischiare di perdere il proprio posto.

Oltre i limiti fissati per il periodo di comporto, infatti, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il dipendente assente per malattia.

La durata del periodo di comporto varia a seconda della tipologia di impiego, poiché è stabilito dal contratto collettivo di riferimento. Solitamente coincide con il periodo massimo indennizzabile dall’Inps, ossia 180 giorni nell’anno solare, ma non è sempre così.

Ci sono Ccnl, ad esempio, nei quali viene il periodo di comporto è previsto solo in modalità secca, quindi quando l’assenza per malattia è ininterrotta.

In altri, invece, per il periodo di comporto si effettua una sommatoria dei giorni di assenza per malattia di cui il dipendente ha usufruito durante l’anno solare.

In tal caso quindi vengono presi in considerazione tutti gli eventi morbosi che si sono verificati in questo periodo, inclusi i giorni festivi compresi nella malattia (a eccezione delle domeniche). Il periodo di comporto non si applica per gli eventi morbosi imputabili al comportamento del datore di lavoro.

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