Infortunio sul lavoro: quale indennizzo se il dipendente è in trasferta?

Francesca Nunziati

05/03/2014

Con la circolare n. 52/2013 l’INAIL ha stabilito i criteri per la comprensione e trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione ed in trasferta. Vediamoli insieme .

Infortunio sul lavoro: quale indennizzo se il dipendente è in trasferta?

Gli infortuni sul lavoro purtroppo interessano molti lavoratori ogni anno durante lo svolgimento delle loro mansioni. Le denunce arrivate all’ INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) da gennaio a dicembre del 2021 sono state ben 555.236, di cui 1.361 mortali. Nonostante i titolari delle imprese facciano di tutto per rispettare le norme previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, comunque la completa tutela contro gli infortuni sul lavoro non è garantita mai al 100%.

Dal dopoguerra in poi la normativa di riferimento fu cristallizzata nel Testo Unico (T.U.) delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria (d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124) poi modificato dal D.lgs n. 38/2000.
Ora, accade non di rado che il dipendente inviato dal datore di lavoro in trasferta, o in missione che dir si voglia, rimanga vittima di un infortunio.

Proprio con riguardo a tale situazione, alla luce delle ultime modifiche normative e della posizione della giurisprudenza, l’Inail, con la Circolare 23.10.2013, n. 52, ha stabilito i principi che regolamentano l’operatività della tutela assicurativa.

Vediamoli insieme

L’infortunio in itinere

Un particolare tipo di infortunio sul lavoro è stato introdotto con l’art. 12 del d.lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, intervenendo sulle disposizioni del “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124)”, fa irrompere una singolare tutela per il lavoratore, vale a dire l’indennizzabilità del c.d. “infortunio in itinere”.

Questa particolare tipologia di infortunio per grandi linee è quello che può verificarsi lungo il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:

  • dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;
  • da un primo luogo di lavoro (es. un’azienda x) ad un altro (es. azienda y) qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa qualora non sia presente una mensa all’interno dell’azienda.

Le aziende sono obbligate al pagamento di un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui possono essere esposti i propri dipendenti. L’ente interessato è l’INAIL, che in caso di infortunio (anche in itinere), malattia professionale o morte sul lavoro, eroga un’apposita indennità economica a copertura dei periodi di non lavoro degli infortunati.

La nozione di trasferta

Con il termine «trasferta» s’identifica il mutamento temporaneo del luogo nel quale deve essere resa la prestazione lavorativa, con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. Correlata alla missione è l’erogazione dell’ indennità di trasferta, la quale presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla (ossia al di fuori del Comune nel quale è situata l’unità produttiva di appartenenza) mentre non rilevano la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l’esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione.

La circolare Inail n. 52 del 2013.

L’infortunio in itinere è indennizzato nel caso in cui si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.

Nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata, ovvero in missione e/o trasferta, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, è stabilito dal datore di lavoro.

La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro.

Le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta sono individuate dall’INAIL:

  • nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
  • nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa.

Anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa sono infortuni in attualità di lavoro.
Tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, sono indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro: perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.

Anche gli eventi accaduti in una stanza di albergo posso essere oggetto di indennizzo. Questi non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione. Il soggiorno in albergo è necessitato dalla missione e/o trasferta. Il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.

Sono oggetto della tutela dell’INAIL, dunque, gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione. La tutela assicurativa non opera per quegli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni nonché nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

Gli infortuni avvenuti in stanza d’albergo

La regola generale – avallata dalla giurisprudenza della Cassazione – è quella secondo la quale l’infortunio che il lavoratore subisce all’interno della propria abitazione non è indennizzabile, in quanto risulta oggettivamente difficile stabilire se lo spostamento tra le mura domestiche fosse ricollegabile all’attività lavorativa e, inoltre, il lavoratore ha grande familiarità con l’ambiente in cui vive.

Del tutto diverso è, invece, il caso del lavoratore che soggiorni in una stanza d’albergo (o in un residence, in un bed & breakfast e strutture similari): in tale ipotesi, infatti, oltre a mancare quella familiarità con i locali (e quindi, in pratica, con spigoli, gradini ecc.), tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o
trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a che vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, sono indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.

La tutela per l’azienda

Le particolarità degli infortuni in itinere obbligano, le aziende datrici di lavoro degli infortunati, all’adozione di particolari accorgimenti gestionali, di certo diversi e maggiori di quelli che sono necessari per trattare un normale infortunio professionale, dal momento che bisogna fornire all’INAIL tutta una serie di dati e di informazioni aggiuntive, che servono per poter valutare compiutamente l’indennizzabilità del caso.

È necessario iniziare dall’obbligo che l’art. 52, del D.P.R. n. 1124/1965, pone a carico dei lavoratori che, ogni volta che patiscono un infortunio, anche se di lieve entità, devono informare dell’accaduto, senza indugio, il loro datore di lavoro.

Tale regola dovrebbe essere osservata, ugualmente anche quando l’infortunio succede fuori dal luogo e dall’orario di lavoro, ma comunque lungo il percorso casa-lavoro-casa o nelle altre situazioni (trasferte, trasferimenti, pausa mensa, ecc.), in modo da permettere al datore di lavoro di preparare e inoltrare per tempo all’INAIL la denuncia d’infortunio, almeno a titolo cautelativo, anche al fine di non incorrere nelle gravose sanzioni di legge.

Anche nel caso degli infortuni in itinere, i datori di lavoro, i committenti, e, in generale, tutti gli assicuranti, hanno l’obbligo di trasmettere, ai fini assicurativi e nei modi e nei termini di cui all’art. 53 del T.U. sul lavoro e s.m.i., la denuncia di infortunio all’INAIL, senza peraltro fare alcuna valutazione, né a proposito del riconoscimento o meno del caso come infortunio sul lavoro, né, tantomeno, circa la sua probabile indennizzabilità.

Ecco perché, anche quando sussistono dubbi circa l’eventualità che l’incidente stradale extra lavorativo possa essere un infortunio sul lavoro, se i danni fisici patiti dal lavoratore sono stati prognosticati guaribili in più di tre giorni, è necessario che il datore di lavoro provveda comunque a inoltrare, entro due giorni da quando ha ricevuto il certificato medico, la denuncia d’infortunio all’INAIL.

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