La disoccupazione è cumulabile con il tirocinio? Cerchiamo di capire se lo stagista in regime di NASpI ha la possibilità di mantenere entrambe le indennità.
Spesso criticati per la scarsa retribuzione o per l’incapacità di garantire un reale valore aggiunto al tirocinante – sia sotto il profilo formativo che professionale – i tirocini continuano, almeno teoricamente, a rappresentare un trampolino di lancio verso un inserimento più stabile nel mondo del lavoro.
Se ti trovi in una situazione di disoccupazione involontaria e stai percependo la NASpI, potresti imbatterti in un’opportunità di tirocinio. Magari hai risposto a un annuncio su un portale online e il tuo curriculum ha attirato l’attenzione di un’azienda interessata.
A questo punto, una domanda sorge spontanea: l’indennità prevista per lo stage può essere cumulata con la NASpI, l’assegno mensile che l’INPS eroga fino a un massimo di 24 mesi in seguito alla perdita del lavoro? E, una volta concluso il tirocinio, hai ancora diritto alla NASpI o questa decade automaticamente?
Cerchiamo di dare una risposta a questi quesiti di grande rilevanza pratica per migliaia di lavoratori.
Come funziona la NASpI oggi?
A partire dal 1° gennaio 2025, sono state introdotte alcune modifiche significative ai requisiti per l’accesso alla NASpI. Secondo le attuali disposizioni, per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione, è necessario soddisfare i seguenti criteri:
- stato di disoccupazione involontaria: il lavoratore deve aver perso il lavoro in modo non volontario, ossia a causa di licenziamento o scadenza naturale del contratto. Le dimissioni volontarie generalmente escludono il diritto alla NASpI, salvo casi particolari come le dimissioni per giusta causa;
- requisito contributivo: è richiesto aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Questo include sia i contributi effettivi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, sia eventuali contributi figurativi per periodi come maternità o congedo parentale.
Una novità introdotta nel 2025 riguarda i lavoratori che, dopo aver presentato dimissioni volontarie da un impiego a tempo indeterminato, vengono assunti da un nuovo datore di lavoro e successivamente licenziati entro 12 mesi. In tali casi, per avere diritto alla NASpI, è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo impiego.
NASpI e tirocinio sono compatibili e cumulabili?
Secondo le normative vigenti, la partecipazione a un tirocinio formativo è compatibile con la percezione della NASpI. L’INPS ha chiarito che il tirocinio non compromette lo status di disoccupato e l’indennità mensile spettante al tirocinante è cumulabile con la NASpI, anche oltre i limiti d’indennità minima previsti dalle discipline regionali.
Questa compatibilità si basa sul fatto che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, ma è un’esperienza formativa finalizzata all’acquisizione di competenze professionali. Di conseguenza, l’indennità di partecipazione al tirocinio non è considerata un reddito da lavoro dipendente e non influisce sul diritto alla NASpI.
Un beneficiario della NASpI può quindi partecipare a un tirocinio e percepire sia l’indennità di disoccupazione che l’indennità di partecipazione al tirocinio. Non esistono limiti specifici riguardanti l’importo dell’indennità del tirocinio che possano influire sulla NASpI. Tuttavia, è fondamentale che il tirocinio mantenga la sua natura formativa e non si configuri come un rapporto di lavoro subordinato mascherato.
Cosa deve fare il tirocinante per continuare a prendere l’indennità di disoccupazione?
Sebbene la partecipazione a un tirocinio sia compatibile con la NASpI, è consigliabile comunicare all’INPS l’inizio del tirocinio. Questa comunicazione può essere effettuata tramite il servizio online «NASpI-COM: invio comunicazione» disponibile sul sito dell’INPS. Anche se non esiste un obbligo esplicito in tal senso, informare l’INPS può prevenire eventuali malintesi o problematiche future che possano riguardare gli indennizzi.
I chiarimenti offerti da una circolare ad hoc dell’Inps
A togliere ogni dubbio - se ce ne fosse bisogno - sulla compatibilità tra stage e NASpI, e dunque anche sulla possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione dopo lo stage, ci ha pensato l’Inps, con una circolare ad hoc del 2017. Nel documento, infatti, l’istituto ha ricordato la possibile coesistenza di tirocinio e indennità NASpI e anzi la piena cumulabilità tra l’indennità di stage e la NASpI.
D’altronde tieni conto del fatto che le finalità sono ben diverse:
- le indennità derivanti da borse lavoro, stage e tirocini hanno una funzione ricollegabile a un rimborso, non prevedono la maturazione di contributi e non consentono dunque di chiedere la NASpI al termine del percorso di formazione;
- l’indennità di disoccupazione NASpI rappresenta invece una misura di supporto del reddito perso a causa della cessazione involontaria dell’impiego.
Non a caso, lo stagista o tirocinante che incassa la NASpI non ha l’obbligo di comunicare all’Inps (sebbene possa essere comunque consigliato) lo svolgimento del percorso di formazione e i collegati compensi. Considerando ciò, a maggior ragione dopo il periodo di stage, sarai comunque e continuerai a essere percettore della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, che ti sarà versata per la durata prevista (entro un massimo di 24 mesi in base alla tua storia contributiva) e indipendentemente del percorso formativo svolto.
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