L’indennità di disoccupazione è compatibile con il tirocinio. E per il tirocinante vi è la possibilità di mantenere inalterato l’importo della NASpI, cumulando interamente le due prestazioni.
La possibilità di prendere parte ad un tirocinio (conosciuto anche come stage) non è preclusa a coloro che sono disoccupati e nel frattempo percepiscono l’indennità NASpI; prendere parte ad un tirocinio, infatti, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
Il tirocinio extracurriculare è quel percorso di apprendimento di tipo pratico che ha come scopo quello di agevolare la crescita personale e professionale del tirocinante; solitamente si tratta di una buona opportunità in quanto consente di apprendere nuove competenze in ambito professionale percependo nel frattempo un’indennità.
È bene specificare fin da subito che non si tratta di una vera e propria attività di lavoro subordinato: il tirocinio, infatti, si intende perlopiù come attività di formazione.
In questo periodo in cui migliaia di lavoratori hanno perso il lavoro e hanno avuto accesso alla NASpI, molti si sono guardati intorno interessandosi anche a delle opportunità di tirocinio. Prima di candidarsi, però, questi si sono domandati se un’eventuale partecipazione al tirocinio avrebbe comportato la perdita del proprio stato di disoccupazione, nonché se l’indennità riconosciuta per il periodo formativo sia compatibile - e cumulabile - con la NASpI; facciamo chiarezza a riguardo.
Tirocinio: compatibilità con la NASpI
Come prima cosa è importante sottolineare che il tirocinio non si configura come un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Per questo motivo, al tirocinante non viene riconosciuto uno stipendio, ma solamente un’indennità a titolo di rimborso spese (il cui importo è variabile a seconda della Regione di riferimento).
Ebbene, c’è piena compatibilità tra tirocinio e NASpI. La normativa, infatti, prevede che i tirocini extracurriculari possano essere promossi a favore anche dei disoccupati beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. Chi prende la NASpI, quindi, può partecipare ad un tirocinio e questo vale anche per chi è a rischio disoccupazione.
Tra i potenziali partecipanti ad un tirocinio extracurriculare, infatti, ci sono - oltre agli studenti che hanno terminato un percorso di qualifica, diploma o specializzazione - anche i lavoratori a rischio disoccupazione o interessati da situazioni di crisi aziendale ed inseriti in percorsi di politica attiva definiti da accordi tra parti sociali, come pure i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
Tirocinio: l’indennità è cumulabile con la NASpI?
Dal momento che non si tratta di un’attività lavorativa, il tirocinio non comporta né la perdita né la riduzione dell’indennità di disoccupazione. È lo stesso Inps a confermarlo, ricordando che i titolari di “borse lavoro, stage e tirocini professionali non svolgono attività lavorativa”. Le remunerazioni derivanti da tali attività - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - sono di conseguenza “interamente cumulabili con l’indennità NASpI” e per questo non vi è l’obbligo di comunicare all’Inps lo svolgimento della relativa attività, nonché le remunerazioni percepite.
Non solo, quindi, chi svolge un tirocinio mantiene lo stato di disoccupazione: questo ha anche diritto ad un importo invariato della NASpI. E lo stesso vale per chi prende il Reddito di Cittadinanza, in quanto l’indennità di tirocinio non deve essere comunicata - e non va ad abbassare l’importo del sostegno mensile - a differenza degli altri redditi da attività di lavoro autonomo o subordinato.
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