Per la Naspi e la cassa integrazione INPS ha comunicato gli importi 2021 che non registrano alcun aumento rispetto allo scorso anno. Vediamo quali sono nella circolare n°7 del 21 gennaio 2021.
Anche quest’anno per Naspi e cassa integrazione ci sono i nuovi importi massimi 2021 resi noti con la circolare n° 7 del 21 gennaio da INPS. Nessun aumento per il 2021 rispetto a quanto registrato lo scorso anno.
L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, come specifica INPS nella circolare, che dal 1° gennaio di ogni anno gli importi di Naspi, DIS-COLL e cassa integrazione, i cosiddetti “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, sono aumentanti del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Non solo anche la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto per le prestazioni sopra elencate viene rivalutata.
Quest’anno tuttavia per Naspi e cassa integrazione, come d’altronde è accaduto anche per le pensioni, l’aumento non è stato registrato.
Vediamo quali sono nel dettaglio gli importi 2021 per Naspi e cassa integrazione nella circolare INPS.
Naspi e cassa integrazione: importi 2021
INPS nella circolare del 21 gennaio riporta i nuovi importi per Naspi, cassa integrazione e altre prestazioni. Nel dettaglio INPS indica con la circolare n°7 gli importi massimi 2021:
- dei trattamenti di integrazione salariale;
- dell’assegno ordinario;
- dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
- dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;
- dell’indennità di disoccupazione Naspi;
- dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- dell’indennità di disoccupazione agricola;
- la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Cassa integrazione: importi 2021
Nella circolare INPS riporta gli importi massimi mensili 2021 per la cassa integrazione, anche per il settore edile con causale relativa alle intemperie stagionali.
Prima di vedere quali sono gli importi evidenziamo che INPS chiarisce nella circolare che il trattamento di cassa integrazione ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali. Tale 80% spetta anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà ai quali si applica anche il massimale.
INPS chiarisce che gli importi della cassa integrazione 2021 sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
---|---|---|---|
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
Ora si capisce, grazie ai massimali, perché lo stipendio in busta paga con la cassa integrazione non è propriamente l’automatico l’80% di ciò che ordinariamente spetta al lavoratore.
Detti importi massimi, specifica INPS nella circolare, devono essere incrementati di un ulteriore 20% per i trattamenti d’integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
---|---|---|---|
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
Importi assegno ordinario ed emergenziale fondo credito e credito cooperativo
INPS nella circolare riporta gli importi 2021, i massimali mensili, per l’assegno ordinario e l’assegno emergenziale del Fondo credito, aggiornati per l’anno in corso, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Riporta anche massimali e retribuzione 2021 dell’assegno emergenziale del fondo credito cooperativo. Vediamo quali sono nel dettaglio gli importi con le tabelle INPS riportate nella circolare. Anche in questo caso non si sono registrati aumenti ovviamente rispetto al 2020.
Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) | Inferiore a 2.184,24 | 1.186,29 | |
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 | 1.367,35 | |||
Superiore a 3.452,74 | 1.727,41 |
Massimali assegno emergenziale
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
---|---|---|
Inferiore a 41.829,33 | 2.443,35 | 2.300,66 |
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 | 2.752,41 | |
Superiore a 55.037,77 | 3.852,34 |
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
---|---|---|
Inferiore a 39.543,11 | 2.343,44 | 2.206,58 |
Compresa tra 39.543,11 – 55.152,24 | 3.151,99 | |
Superiore a 55.152,24 | 3.666,06 |
Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola: importi 2021
Anche per Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola INPS riporta nella circolare gli importi 2021. Anche in questo caso nessuna variazione è prevista rispetto al 2020.
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione Naspi è pai a € 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile della Naspi non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a € 1.227,55 per il 2021 e la stessa indennità non può comunque superare € 1.335,40. Gli importi per le due tipologie di indennità di disoccupazione sono i medesimi.
Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola, specifica INPS, con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2020, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per lo scorso anno e quindi sono:
- € 1.199,72 per il massimale più alto;
- € 998,18 per il massimale più basso.
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a € 595,93. Per maggiori dettagli rimandiamo alla circolare INPS sugli importi 2021 di Naspi, cassa integrazione e altre prestazioni che alleghiamo di seguito.
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