Niente green pass con tampone: sarebbe legittimo?

Simone Micocci

16/11/2021

Le regole sul green pass potrebbero cambiare: sarà rilasciato solo dopo vaccino? Quanto sarebbe legittima una tale decisione?

Niente green pass con tampone: sarebbe legittimo?

I no vax guardano con attenzione alle ultime notizie sul green pass, in particolare l’indiscrezione secondo cui c’è chi vuole eliminare la possibilità di ottenere la certificazione a seguito di tampone negativo. Un problema serio, specialmente per coloro a cui serve il green pass per poter lavorare, i quali in questo ore si stanno chiedendo se riservare il rilascio del green pass ai soli casi di vaccinazione o guarigione dal Covid sia legittimo o meno.

Anche perché in questo caso si tratterebbe di una sorta di obbligo vaccinale celato, in quanto solo chi risulta vaccinato contro il Covid potrebbe andare al lavoro regolarmente (oltre ovviamente coloro che risultano guariti, ma questa situazione non la decide di certo il lavoratore).

Ad occuparsi dell’argomento, spiegando se ci sono i presupposti di legittimità per una tale decisione, è StudioCataldi.it, portale specializzato nella disamina di fatti e situazioni giuridiche.

Il green pass non verrà più rilasciato con il tampone?

Come prima cosa spieghiamo cosa sta succedendo. Per il momento nulla: come spiegato dal Governo, infatti, nell’immediato non c’è l’intenzione d’intervenire sulle regole per il rilascio del green pass. Una decisione a riguardo, tenendo anche in considerazione il numero dei contagi e le percentuali di vaccinati, come pure lo stato dei ricoveri in ospedale, verrà presa probabilmente a dicembre, così da “salvaguardare il Natale”.

Non ci saranno dunque cambiamenti rilevanti, neppure con la conversione in legge del decreto 127/2021, quello con cui appunto il green pass è stato reso obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, così da tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le indiscrezioni, però, ci dicono che non appena dovesse esserci un peggioramento della situazione sanitaria, il Governo prenderà nuove decisioni sul green pass, come appunto quella descritta a inizio articolo: nel dettaglio, potrebbe esserci la possibilità per cui il rilascio del green pass sarà solamente in caso di guarigione o di vaccinazione.

In alternativa, potrebbe essere deciso che anche a seguito di test negativo potrà essere rilasciato il green pass, ma limitando questa possibilità al tampone di tipo molecolare. Di fatto, non si potrebbe più ottenere il green pass con tampone rapido negativo, penalizzando ancora di più i lavoratori non vaccinati in quanto il costo del tampone molecolare è più alto rispetto a quello del rapido.

Ma tali decisioni, sarebbero legittime? Per rispondere a questa domanda possiamo analizzare le ultime sentenze della giurisprudenza a riguardo.

Obbligo del green pass al lavoro: è legittimo?

Sono molti i lavoratori che contrari all’obbligo del green pass al lavoro hanno fatto ricorso ai giudici. Come vedremo di seguito, però, secondo i giudici non si è trattato di un provvedimento discriminante:

  • ordinanza 5705/2021, Tar del Lazio: non c’è alcuna illegittimità nella norma che richiede il green pass per lavorare, in quanto il documento in questione non impone un obbligo vaccinale poiché è ottenibile anche con un semplice tampone rapido;
  • ordinanza 6154/2021, Tar del Lazio: viene ribadito che il green pass non impone un obbligo vaccinale in quanto è possibile ottenerlo a seguito di tampone negativo. Tuttavia, viene aggiunto un pezzo importante: nel dettaglio, i giudici hanno spiegato che “la scelta di non vaccinarsi non è necessariamente da considerarsi intangibile, poiché va contemperata con altri interessi fondamentali, come la salute pubblica e quello di assicurare il regolare svolgimento delle attività essenziali”.

Un principio, quest’ultimo, poi ripreso anche dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Green pass senza tampone: sarebbe legittimo?

L’analisi delle due suddette pronunce potrebbe far pensare che un green pass rilasciato solo con vaccino o guarigione al Covid potrebbe essere discriminante, in quanto verrebbe a mancare il fattore “tampone” a cui si sono aggrappati i giudici per confermare la legittimità del provvedimento.

Ma attenzione, perché non è proprio così. Nelle loro pronunce, infatti, i giudici hanno cominciato ad aprire alla possibilità per cui possa esserci anche un obbligo vaccinale, tra l’altro già richiesto ad alcune categorie di lavoratori come ad esempio i professionisti del settore sanitario.

Lo abbiamo già visto con l’ordinanza 6154/2021 del Tar del Lazio, ma in tal senso la pronuncia più importante è quella racchiusa nel decreto 5950/2021 del Consiglio di Stato. Qui viene evidenziato che nonostante la Costituzione tuteli il diritto alla salute precisando che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, questo diritto non ha comunque valore assoluto: spiegano i giudici che qualora questo “sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone il cui diritto a scongiurare possibili contagi può avere valore assoluto, allorché ha prevalenza perché espressione di una componente della salute pubblica”.

Viene di fatto spiegato che la possibilità di poter rifiutare il vaccino non ha un valore assoluto. D’altronde lo stesso articolo 32 della Costituzione spiega che non vi è solo la tutela dell’individuo ma anche quella della collettività. Per non parlare poi dei doveri di solidarietà sociale descritti dall’articolo 2 della Costituzione.

Con questo non stiamo dicendo che un green pass solo con vaccino sarebbe legittimo. Ma va precisato che i giudici che in questi mesi sono intervenuti sulla questione non lo hanno neppure escluso a priori.

La vicenda riguardante un eventuale obbligo vaccinale, dunque, resta contorta: per valutarne la legittimità, quindi, bisognerà attendere che il Governo prenda una tale decisione, guardando poi a come si esprimeranno i giudici che saranno eventualmente chiamati a giudicare la legittimità di un tale provvedimento.

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