L’apprendista può essere licenziato? Sì, ma a seconda del momento deve sussistere una valida motivazione. E bisogna seguire una determinata procedura che tiene conto dell’obbligo del preavviso.
Si può licenziare l’apprendista, per il quale tuttavia sono previste le medesime tutele previste per i lavoratori assunti con normale contratto di subordinazione a tempo indeterminato. È l’articolo 6 dell’accordo di riordino dell’apprendistato del 2012 a chiarire che il trattamento nei confronti di questi lavoratori deve essere conforme a quello previsto per coloro che sono assunti con un vero e proprio contratto di lavoro che appartengono alla qualifica “per la quale egli è stato assunto”.
A tal proposito, nel periodo di apprendistato il datore di lavoro può impedire la trasformazione del contratto a tempo indeterminato alla fine del percorso, anche senza motivazioni dettagliate, limitandosi a indicare il mancato superamento del percorso. Tuttavia, per interrompere anticipatamente il contratto durante la formazione, è invece necessaria una valida giustificazione.
Per licenziare un apprendista bisogna quindi distinguere tra due momenti, ossia se l’interruzione avviene nel periodo formativo oppure alla fine dello stesso. In entrambi i casi la procedura non cambia, poiché ad esempio è sempre previsto l’obbligo del preavviso. L’unica differenza sta nella motivazione appunto, in quanto il licenziamento ad nutum (senza motivazione) è consentito solo nel secondo caso.
Al di fuori di questo momento il licenziamento è legittimo solo se sussiste la giusta causa o il giustificato motivo (oggettivo o soggettivo che sia): diversamente potrebbero esserci i presupposti per l’impugnazione da parte del lavoratore.
Fatte le dovute premesse, vediamo come fare per licenziare un apprendista, nonché quali sono le conseguenze tanto per il datore di lavoro quanto per il lavoratore.
Come e perché licenziare un apprendista durante il periodo di formazione
Come specificato sopra, durante il periodo di formazione l’apprendista può essere licenziato al pari degli altri dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Dunque la cessazione del rapporto di lavoro può concludersi per:
- licenziamento per giusta causa, detto anche “disciplinare”, ossia un comportamento del dipendente così grave da imporre il licenziamento senza preavviso;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo. Il motivo soggettivo è simile alla giusta causa ma riguarda l’inadempimento di obblighi contrattuali meno gravi, il motivo oggettivo invece è legato a motivi economici.
L’azienda che intende licenziare l’apprendista durante il periodo di formazione deve comunque seguire la normale procedura di contestazione disciplinare, ovvero:
- inviare una lettera scritta con cui contesta un certo comportamento contrario al codice etico-disciplinare aziendale o al Ccnl;
- concedere 5 giorni di tempo per presentare giustificazioni e ogni altro elemento a sua difesa;
- comminare il provvedimento disciplinare, quindi licenziare l’apprendista per giusta causa o giustificato motivo.
Il datore deve comunicare la volontà licenziare l’apprendista con le seguenti formalità:
- inviare il modello Unilav in via telematica al centro per l’impiego;
- corrispondere tramite modello F24 il contributo Naspi all’Inps;
- riconoscere l’intensità sostituita in busta paga se non rispetta il termine di preavviso.
In mancanza di diversa pattuizione, invece, il rapporto contrattuale prosegue e si tramuta automaticamente in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come e perché licenziare un apprendista al termine il periodo di formazione
Diverso è invece il discorso per la mancata conferma dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato che, a seconda dei casi, può andare dai 3 ai 5 anni.
La normativa consente di licenziare l’apprendista al termine del periodo di formazione, anche senza alcuna motivazione: si chiama “recesso ad nutum”. Il licenziamento impedisce che l’apprendistato si trasformi automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.
Il datore deve comunicare la decisione di recedere dal contratto:
- in forma scritta;
- specificando l’ultimo giorni di lavoro dell’apprendista;
- nel rispetto del periodo di preavviso (stabilito dal Ccnl) che decorre dal termine dell’apprendistato.
Allo stesso modo del licenziamento durante il periodo di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto alle comunicazioni seguenti:
- inviare il modello Unilav in via telematica al centro per l’impiego;
- corrispondere tramite modello F24 il contributo Naspi all’Inps, il cosiddetto ticket di licenziamento;
- riconoscere l’intensità sostituita in busta paga se non rispetta il termine di preavviso.
La disciplina del “recesso ad nutum” (senza motivazione) non si applica all’ apprendistato professionalizzante attivato per soggetti che beneficiano della disoccupazione e dell’indennità di mobilità. Significa che anche questi soggetti possono essere licenziati al termine dell’apprendistato soltanto per giusta causa o giustificato motivo.
Periodo di preavviso in caso di recesso del contratto di apprendistato
Anche nel caso dell’apprendistato occorre rispettare il periodo di preavviso, che decorre dal termine di scadenza del contratto: il licenziamento intimato o le dimissioni notificate entro l’ultimo giorno del periodo di apprendistato sono efficaci, ma in caso di mancato preavviso la parte inadempiente dovrà corrispondere un’indennità prevista dal contratto.
Per calcolare i giorni di preavviso necessari, occorre fare riferimento al Ccnl di categoria e verificare il periodo previsto per il livello con cui si era inquadrati durante l’apprendistato (non a quello che si raggiunge al termine del periodo formativo).
Il preavviso decorre dal momento in cui si è stati messi a conoscenza del recesso e la decorrenza è interrotta nel caso in cui sopraggiungano le ferie.
Licenziamento senza motivo, diritti dell’apprendista e conseguenze del datore di lavoro
Abbiamo visto quali sono i motivi che possono portare al licenziamento sia durante il periodo di formazione che alla sua conclusione: ma cosa succede se licenziamento non è giustificato da validi motivi?
Trova applicazione la normativa generale che impone il risarcimento del danno o la reintegrazione sul posto di lavoro in caso di addebito inesistente. Diversamente, le dimissioni dell’apprendista sono libere e non possono essere contestate dal datore.
Diritto alla Naspi con l’interruzione dell’apprendistato
Concludiamo con una domanda che molti apprendisti si pongono: con l’interruzione del periodo di apprendistato si ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi? Assolutamente sì: come per licenziamento e dimissioni, infatti, valgono le stesse regole previste per il lavoratore subordinato.
Questo significa che se è il datore di lavoro a interrompere l’apprendistato si potrà fare domanda di disoccupazione, viceversa non sarà così nel caso in cui sia stata volontà del lavoratore. Attenzione però: perché laddove il dipendente si opponga alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si parla di dimissioni: per questo motivo si mantiene il diritto alla Naspi.
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