Riders: tutele, compensi minimi, infortuni. Cosa prevede la legge?

Daniele Bonaddio

7 Novembre 2019 - 16:09

Operative le tutele in favore dei riders. Dopo la conversione in legge del D.L. n. 101/2019, i ciclofattorini hanno ora diritto a un compenso minimo, oltre a una specifica tutela infortuni. Ecco le novità.

Riders: tutele, compensi minimi, infortuni. Cosa prevede la legge?

Riders: la legge ora prevede tutele, compensi minimi e una disciplina in caso di infortuni. Grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 del L. n. 128/2019, di conversione del D.L. n. 101/2019 (cd. “Decreto tutela lavoro e crisi aziendali”), i riders trovano finalmente una specifica tutela.

Sul punto, il governo è intervenuto in due modi:

  • ai rider soggetti alle direttive del datore di lavoro, quindi impiegati in maniera continuativa ed etero organizzata, si applicano le tutele del lavoro subordinato;
  • ai rider impiegati in maniera occasionale e discontinua, saranno introdotti livelli minimi di tutela.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutto nel dettaglio.

Riders subordinati: esteso il concetto di etero organizzazione

Partendo dai riders che svolgono la loro attività in maniera etero organizzata dal committente, il legislatore è intervenuto con due modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015:

  • è sufficiente ora che le prestazioni siano “prevalentemente” personali e non più “esclusivamente”;
  • le modalità esecutive sono organizzate dal committente, senza necessità che lo siano “anche” per i tempi e il luogo di lavoro. Pertanto, la disciplina dell’art. 2 viene estesa anche ai casi in cui l’organizzazione del committente non riguarda le modalità dei tempi e luoghi di lavoro.

Dunque, il collaboratore etero organizzato rimane tecnicamente “autonomo”, ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione, limiti di orario, ferie e previdenza, il suo rapporto è regolato allo stesso modo dei dipendenti. Sono escluse le norme riguardanti la tutela dei licenziamenti.

Riders autonomi: tutte le tutele

Diversamente, ai riders impiegati in maniera saltuaria è garantito un “pacchetto” di tutele minime, che spazia dal divieto di retribuire il lavoratore “a cottimo”, vale a dire a consegne effettuate, alla copertura antinfortuni e contro le malattie professionali, passando per il compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL).

In merito al compenso, l’art. 47-quater stabilisce che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.

Inoltre, ai lavoratori che prestano la loro attività di notte, durante le festività e in condizioni meteorologiche sfavorevoli, deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto.

Altra tutela è rinvenibile nell’art. 47-septies che garantisce ai riders la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell’art. 41 del Dpr. n. 1124/1965, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

Infine, i riders sono soggetti anche al divieto di discriminazione. Nello specifico, ai questi ultimi si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma.

L’esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.

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