L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le istruzioni operative per verificare la legittimità e la regolarità dei tirocini formativi extracurricolari.
Con la circolare n. 8 pubblicata il 18 aprile 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni ai propri ispettori in materia di vigilanza nei confronti dei tirocini extracurricolari.
In accordo con le Regioni quindi verranno effettuati dei controlli per verificare che i soggetti ospitanti, che possono essere delle aziende o degli enti, non attivino un numero di tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale.
La verifica verrà effettuata solo per ciò che concerne i tirocini extracurricolari ovvero quelli che mirano all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e quindi i controlli non verranno effettuati su quelli curricolari che di solito si svolgono all’interno del piano di studi universitario.
Gli ispettori del lavoro per effettuare le verifiche sui tirocini extracurricolari dovranno fare riferimento alla normativa regionale che disciplina la materia.
Vediamo nel dettaglio quali istruzioni sono state fornite dall’Ispettorato del Lavoro e quali sanzioni sono previste se si viola la normativa regionale.
Gli obiettivi della verifica
L’obiettivo principale dell’attività di controllo del personale ispettivo relativamente ai tirocini extracurricolari è quello di valutare complessivamente le modalità del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Per controllare il regolare svolgimento del tirocinio extracurricolare gli ispettori dovranno verificare che venga rispettata la normativa regionale.
Nel caso in cui il personale ispettivo dovesse riscontrare la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio (fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti) potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ovvero il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riporta una serie di ipotesi di violazione della normativa regionale che riguardano:
- l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo;
- l’assenza di uno degli elementi essenziali, quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale;
- la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore.
Queste irregolarità possono compromettere la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.
Inoltre dovrà essere considerato - sempre per verificare che il tirocinio non si trasformi in una mera prestazione lavorativa - l’assoggettamento del tirocinante alle stesse regole a cui è sottoposto il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario, oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
Le sanzioni
Nel caso in cui si verifichi il superamento della durata massima del tirocinio extracurricolare stabilita dalla legge regionale, il soggetto ospitante potrà andare incontro a pesanti sanzioni.
Infatti in questi casi la prosecuzione del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxi-sanzione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda infine che in caso di mancata corresponsione dell’indennità - indicata formalmente nel PFI - al soggetto che ospita il tirocinante verrà applicata una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro.
Si allega di seguito la circolare n. 8 pubblicata il 18 aprile 2018 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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