Dove serve il green pass sui treni e su quali si può salire senza? Quali i nuovi obblighi per i passeggeri e chi controlla i certificati? Ecco cosa cambia per i viaggi in treno dal 1° settembre 2021.
Cambiano le regole per chi viaggia in treno dal 1° settembre: solo chi è munito di certificazione verde Covid-19 o green pass può salire a bordo dei treni. La misura resterà in vigore almeno fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, e si applica ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità.
A stabilirlo, il decreto-legge n. 111/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto, che estende l’obbligo di green pass a mezzi di trasporto come aerei, navi e traghetti interregionali, autobus che collegano più di due regioni, autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, e alla scuola.
Ma non solo trasporti nazionali: da settembre ci sono nuove regole anche per il trasporto pubblico locale metropolitano, tranviario, ferroviario regionale e provinciale, secondo i provvedimenti approvati dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (qui le linee guida ufficiali). Ecco cosa cambia per i viaggi in treno e tutto quello che c’è da sapere.
Viaggi in treno: cosa cambia dal 1° settembre 2021
Tra le principali novità del settore del trasporto ferroviario troviamo il green pass, obbligatorio dal 1° settembre anche per salire a bordo dei treni di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità.
All’atto della prenotazione del biglietto il viaggiatore deve dichiarare sotto la personale responsabilità di essere in possesso, all’inizio del viaggio, della certificazione verde Covid-19. Dovrà, inoltre, dichiarare con autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi. Il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati. Il passeggero si assume inoltre l’impegno, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia Covid-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.
Sono esclusi dall’obbligo di green pass sui treni e in tutti gli altri luoghi in cui è previsto, i soggetti che per motivi di salute non possono vaccinarsi, sulla base di idonea certificazione medica. L’obbligo di green pass non si applica neppure ai bambini sotto i 12 anni perché esclusi per età dalla campagna vaccinale. Tuttavia in caso di viaggio dall’estero in Italia è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido ai bambini dai 6 anni in su.
Chi controlla il green pass sui treni
Come riportato nel documento delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico” del MIT, la verifica delle certificazioni Covid è effettuata a bordo treno all’atto del controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca il green pass o lo stesso risulti essere non veritiero, il viaggiatore è invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai passeggeri senza green pass e dovrà scendere dal mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvederà il prima possibile a trasmettere una apposita relazione alla Polizia ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell’eventuale reato di falsa dichiarazione resa all’atto della prenotazione in relazione al possesso della certificazione verde.
Altre misure per chi viaggia in treno
La capacità di riempimento dei treni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste, è dell’80% della capienza massima prevista.
Resta l’obbligo di mascherina indossata a copertura di naso e bocca sia all’interno della stazione ferroviaria, sia a bordo del treno per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
Sono raccomandate, inoltre, misure come interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; la previsione di percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani dei passeggeri.
Le regole sui treni regionali
Dal 1° settembre si può salire senza green pass sui mezzi del trasporto pubblico locale (metro, bus, tram, filobus), treni e ai pullman regionali anche se collegano regioni diverse, poiché utilizzati soprattutto da lavoratori e studenti pendolari.
I mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano, categoria in cui rientrano anche i treni regionali, possono viaggiare con una capienza massima dell’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo l’utilizzo prioritario dei posti a sedere. La capacità di riempimento dell’80% è ammessa esclusivamente nelle Regioni o nelle Province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una Regione/Provincia autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio più elevato.
A bordo treno vigono le seguenti regole:
- ricambio d’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura di finestrini o di altre prese di aria naturale;
- disinfezione, sanificazione e igienizzazione almeno una volta al giorno dei treni e delle infrastrutture da parte dell’azienda responsabile del servizio di trasporto Si raccomanda un’ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione infragiornaliera per i mezzi a più elevata frequenza di utilizzo e capacità di trasporto.
- obbligo di mascherina a copertura di naso e boca
- salita e discesa dei passeggeri devono avvenire secondo flussi separati.
Altre misure da adottare:
- adeguata attività informativa e realizzazione di campagne di divulgazione e di comunicazione da parte delle Regione e delle Province autonome, nonché delle Aziende responsabili del servizio sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione alle nuove disposizioni e raccomandazioni previste dalle presenti Linee guida;
- adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
- graduale riavvio delle attività di vendita dei titoli di viaggio a bordo, anche mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici;
-* graduale riavvio delle attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra.
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