Violenza sessuale di notte: la Corte esclude l’aggravante della minorata difesa

Isabella Policarpio

14 Gennaio 2019 - 11:29

La Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa quando la violenza sessuale avviene in tarda serata. I motivi della decisione.

Violenza sessuale di notte: la Corte esclude l’aggravante della minorata difesa

La Corte di Cassazione in una recente sentenza ha sancito che alla violenza sessuale perpetrata in tarda serata non si deve applicare l’aggravante di pena della minorata difesa della vittima.

Secondo i giudici della Corte, la circostanza temporale (la tarda serata) non basta ad integrare l’aggravante prevista dall’articolo 61 del Codice Penale, ma occorre la presenza di altre circostanze idonee a configurare la minorata difesa.

Sia il giudice di primo grado che il giudice in Corte d’Appello avevano confermato la presenza della minorata difesa poiché la violenza era stata messa in atto in orario notturno e in un contesto di coabitazione che avrebbe agevolato la condotta di reato, ma gli ermellini hanno stravolto la decisione.

Il caso di specie

La decisione della Corte di Cassazione prende le mosse da una condanna di violenza sessuale. Nello specifico, secondo l’accusa, l’imputato avrebbe commessa lo stupro ai danni di una sua coinquilina approfittando dell’orario notturno e dell’assenza in casa degli altri coinquilini.

Dunque, il giudice di primo grado, aveva applicato l’aggravante prevista per la minorata difesa della vittima, poiché il fatto era stato commesso in tarda sera, circostanza temporale che, secondo il giudice, avrebbe favorito, la commissione del reato.

Anche i giudici della Corte d’Appello avevano confermato quanto deciso in primo grado, aderendo completamente alla ricostruzione fatta dal giudice di merito. Tuttavia, in Appello la pena era stata ridotta da un anno a 4 mesi di reclusione, in applicazione dell’articolo 609bis del Codice Penale: quando il fatto è di minorata gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi e delle prevalenti circostanze attenuanti.

La Corte d’Appello aveva anche concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena.

Nonostante ciò, l’imputato aveva deciso di impugnare la sentenza emessa, chiedendone l’annullamento. Il motivo del ricorso era la contestazione dell’attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla vittima.

La decisione della Corte di Cassazione

Dopo la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato aveva deciso di impugnare la decisione in Cassazione, deducendo il vizio della motivazione della sentenza, anche in relazione alla circostanza aggravante della minorata difesa della donna.

Infatti, secondo il giudice di primo grado ed anche il giudice della Corte d’Appello, la violenza sessuale sarebbe stata favorita e, quindi, aggravata, dal fatto che l’imputato avesse aspettato la tarda serata per commettere il fatto.

La Corte di Cassazione si è espressa sulla questione negando quanto stabilito in primo grado e in Appello, giustificando la decisione sulla base della precedente giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la Corte di Cassazione si è riferita alla sentenza n. 53570 del 5 ottobre 2017 ed alla n. 53343 del 30 novembre del 2016, nelle quali si era stabilito che l’aggravante minorata difesa non trova applicazione se la circostanza di reato è avvenuta in tarda serata quando non ci sono ulteriori elementi, oltre a quello temporale, idonei ad annullare o sminuire la capacità di difesa della vittima.

L’orientamento richiamato si era formato rispetto al reato di furto, ma ora la Corte ha stabilito che quanto detto in precedenza deve ritenersi valido anche per quanto riguarda il delitto di violenza sessuale.

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