Anticipo eredità, come funziona e a chi spetta

Ilena D’Errico

17 Settembre 2023 - 12:56

La legge vieta l’anticipo dell’eredità per il divieto di patti successori. Al di fuori da questo limite, è possibile ottenere lo stesso effetto di un anticipo. Ecco come funziona e a chi spetta.

Anticipo eredità, come funziona e a chi spetta

Parlare di anticipo dell’eredità può sembrare naturale, perché non usufruire subito del denaro quando serve anziché attendere la morte del de cuius? Ebbene, la questione non è così semplice come appare, perché non è possibile sapere a priori quale sarà la divisione ereditaria, se non entro certi limiti. La legge, infatti, prevede il divieto di patti successori.

In particolare, l’articolo 485 del Codice civile determina la nullità di tutti gli accordi che riguardano il patrimonio ereditario stipulati prima della morte del de cuius. Bisogna ricordare che il testamento può sempre essere modificato o revocato, perciò l’ammissione dei patti successori sarebbe in contrasto con questa libertà. Le uniche alternative possibili sono: impedire la modifica del testamento (che violerebbe la libertà testamentaria) oppure permetterla e creare contrasto tra i nuovi testamenti e i patti preventivamente stipulati.

Il divieto di patti successori è funzionale anche alla tutela del testatore ma non impedisce del tutto gli anticipi ereditari. Il risultato che si intende raggiungere con l’anticipo dell’eredità è perfettamente ottenibile in altro modo e precisamente con lo strumento della donazione.

Come funziona l’anticipo dell’eredità

Alla luce di quanto previsto dal Codice civile non è possibile accordarsi con il defunto per ricevere denaro o altri beni che saranno sottratti dalla quota ereditaria. Questo divieto è in parte aggirabile con la donazione che, se effettuata verso un futuro erede, produce il risultato desiderato.

Chi vuole dare un anticipo dell’eredità desidera infatti fornire a un futuro erede, spesso un figlio, parte del denaro e dei beni che gli spetterebbero comunque alla sua morte ma di cui al momento necessita, con la consapevolezza che non li riceverà doppiamente con l’eredità.

Come già detto, questo meccanismo può essere piuttosto complicato, perché le disposizioni ereditarie non sono certe fino alla morte del testatore e in alcuni casi nemmeno dopo. Si pensi infatti all’impugnazione del testamento, che può avvenire per svariate ragioni. Uno dei problemi principali a riguardo deriva dal fatto che l’ordinamento successorio non consente una piena discrezionalità, ma prevede dei limiti.

In particolare, ci sono alcuni eredi, ossia il coniuge e i figli (in mancanza di questi ultimi i genitori) ai quali l’eredità non può essere negata se non nei rari casi di indegnità. Non solo questi eredi, detti legittimari, hanno sempre diritto all’eredità ma hanno anche diritto a specifiche quote (appunto le quote di legittima) che non possono essere loro ridotte. Questo limite non si traduce in una non applicazione delle donazioni o successivamente del testamento, ma consente agli eredi di avviare una causa ereditaria per ottenere quanto spetta loro, compresa l’eventuale donazione fatta ad altri dal testatore ancora in vita.

Il motivo per cui la donazione è per certi versi equiparata all’anticipo dell’eredità è semplicemente che il suo contenuto viene calcolato nel patrimonio ereditario ed è quindi rilevante riguardo alle quote, pur essendo stata effettuata ancora in vita.

A chi spetta l’anticipo dell’eredità

Viste le limitazioni imposte dalle leggi successorie, l’anticipo dell’eredità tramite donazione spetta soltanto agli eredi legittimari in misura delle quote di legittima. Questo perché la donazione non può essere contestata da nessun altro chiamato all’eredità e, per il funzionamento stesso della donazione, viene calcolata nella divisione ereditaria, proprio come se gli eredi avessero già ricevuto tutta o una parte della propria quota.

Resta possibile effettuare donazioni a mo’ di anticipo ereditario anche verso altri soggetti, ma in questo caso è bene assicurarsi di non ledere le quote di legittima per evitare possibili impugnazioni. Così come sono vietati i patti successori, infatti, non è ammessa la rinuncia alla rivendicazione della legittima quando il testatore è ancora in vita.

Ha senso parlare di anticipo, ovviamente, soltanto con riferimento ai futuri chiamati all’eredità secondo la legge. Per eventuali altri soggetti che il defunto intende includere nell’eredità, infatti, la situazione si complica. In questo caso, bisogna tenere conto della quota disponibile (il patrimonio ereditario privato della quota di legittima) e far sì che l’ammontare tra donazione e futuro lascito non la superi.

Anche quando il patrimonio non è ampio è pertanto più utile affidarsi a un esperto, magari un notaio o un avvocato esperto in materia successoria. Il procedimento è invece molto semplificato quando non ci sono eredi legittimi. In questo caso, se sono presenti potenziali eredi è sufficiente ridurre o escludere la loro quota ereditaria con il testamento per ridistribuire il patrimonio con la donazione e i futuri lasciti. In ogni caso, determinando nel testamento l’eredità bisogna indicare la quota o l’importo già privato della donazione.

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