Nuove regole sulle cause di esclusione dalle gare di appalto per gli operatori economici che abbiano violato le norme tributarie e siano ancora in attesa di giudizio definitivo.
Pubblicato il 12 ottobre il Gazzetta Ufficiale il decreto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) del 28 settembre 2022 recante disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.
In linea con la posizione assunta dall’Ance, il decreto in esame individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori che abbiano violato le norme tributarie e siano ancora in attesa di giudizio definitivo.
Si tratta però di violazioni fiscali almeno pari al 10% del valore dell’appalto e comunque mai sotto i 35.000 euro e solo se, decorsi i termini per il pagamento, l’atto d’accertamento sia stato impugnato.
Cosa dice il Codice degli appalti pubblici
La materia in esame è disciplinata nell’attuale Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l’art. 80, comma 4, quinto periodo, come sostituito dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Il medesimo Codice dei contratti pubblici, al comma 4, settimo periodo, dello stesso articolo 80, così come modificato della legge 23 dicembre 2021, n. 238, prevede che:
... costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.
La norma del 2021 rimandava però ad un Decreto ministeriale la definizione dei limiti e delle condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, «in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro» . Limite in precedenza fissato a 5.000 euro.
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Limiti e condizioni per l’esclusione alla partecipazione a una gara di appalto
L’atteso provvedimento ministeriale è stato pubblicato ora in Gazzetta e specifica i limiti e le condizioni per l’applicazione della causa di esclusione dalla partecipazione a una gara di appalto.
Tale esclusione per gravi irregolarità fiscali non accertate definitivamente, può essere oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante se le irregolarità risultino di importo superiore al 10% del valore dell’appalto e comunque superiori a 35 mila euro.
Occorre però che si tratti di violazioni per le quali non siano decorsi i termini di pagamento e in relazione alle quali il concorrente abbia impugnato la relativa cartella perché soltanto in questi casi l’irregolarità viene qualificata come «non definitivamente accertata»: quelle accertate definitivamente e non più oggetto di impugnazione, fanno infatti scattare in automatico l’esclusione.
Ambito di applicazione della norma
Il decreto in esame considera come violazione, l’inadempimento agli obblighi attinenti al pagamento di tasse e imposte derivanti dalla:
- notifica di atti impositivi, derivanti da attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, derivanti da attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento riguardanti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità inviate a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Rispetto a tali irregolarità si deve quindi distinguere quelle di cui si occupa il provvedimento del Mef, cioè quelle gravi, “non definitivamente accertate”, dalle altre - definitive- che comportano l’esclusione.
Le soglie di esclusione definite dal decreto ministeriale
La violazione individuata dai punti precedenti viene considerata come grave quando è relativa all’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per una somma che, escludendo sanzioni ed interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Per gli appalti divisi in lotti, la soglia di gravità dev’essere comparata al valore del lotto per il quale il soggetto concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità dev’essere comparata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
In ogni caso, si ribadisce che l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Le violazioni non definitivamente accertate
Le violazioni, come sopra individuate e determinate, si considerano non definitivamente accertate, e pertanto come valutabili dalla stazione appaltante per l’esclusione, quando siano trascorsi inutilmente:
- i termini per adempiere all’obbligo di pagamento;
- l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Dal punto di vista della non definitività dell’accertamento dell’irregolarità fiscale che deve essere oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante in sede di gara, il Decreto stabilisce quindi come linea di demarcazione sia il decorso dei termini per adempiere all’obbligo di pagamento, sia il fatto che l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Entrambe le situazioni devono essere presenti per considerare non definitivamente accertata la violazione. Il provvedimento precisa che queste violazioni non possono portare all’esclusione dalla gara se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato.
Questa irrilevanza, ai fini dell’esclusione, vale fino all’eventuale riforma della stessa o fino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
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