Assegno di inclusione, cosa fare in caso di variazioni del nucleo familiare

Simone Micocci

13 Marzo 2024 - 16:03

Assegno di inclusione, se cambia il nucleo familiare serve un nuovo Isee e (ma non sempre) bisogna rifare la domanda.

Assegno di inclusione, cosa fare in caso di variazioni del nucleo familiare

L’Assegno di inclusione spetta all’intero nucleo familiare, per quanto alcuni componenti - quelli di età compresa tra i 18 e i 59 anni - non sono compresi nel parametro di scala di equivalenza.

Anche per questo motivo quando c’è una variazione nel nucleo familiare, con uno o più componenti che si aggiungono o altri che invece lo abbandonano, serve darne tempestiva comunicazione all’Inps entro le tempistiche dettate dalla normativa.

D’altronde, se cambiano i componenti del nucleo è anche l’Isee a subire una variazione; e dal momento che il valore dell’attestazione è determinante tanto per il diritto all’Assegno di inclusione quanto per l’importo spettante, è ovvio che è necessario un aggiornamento per continuare a beneficiare della misura.

A tal proposito, va detto che le variazioni del nucleo familiare non vanno comunicate con il modello Adi-com - come invece succede quando ad esempio uno o più componenti iniziano una nuova attività di lavoro - in quanto vi è una procedura ben precisa da seguire.

Quando cambia il nucleo familiare

Vanno comunicate all’Inps le variazioni rispetto al nucleo familiare indicato nella Dsu ai fini Isee (in corso di validità). Le variazioni possono dipendere da molti casi, eccone alcuni esempio:

  • morte di un componente del nucleo;
  • nascita di un nuovo componente. A riguardo, è bene sottolineare che si aggiunge al nucleo non solo il neonato, ma anche l’altro genitore non sposato e non convivente (e quindi qualora questo non fosse originariamente incluso nel nucleo). Quest’ultimo andrà indicato nell’ISEE come componente aggregato al nucleo (clicca qui per approfondire);
  • matrimonio: ai fini fiscali, una coppia sposata non può essere divisibile. Per questo motivo, indipendentemente dalla residenza dei coniugi, questi devono comunque stare dentro lo stesso nucleo familiare. Ciò significa che i coniugi vanno a formare un nucleo familiare a sé, nel caso in cui non convivono con altre persone, oppure che uno dei due coniugi si aggiunge al nucleo familiare dell’altro. Pensiamo ad esempio al nucleo composto da due genitori e dal figlio maggiorenne, con quest’ultimo che dopo aver contratto matrimonio resta comunque a vivere con i genitori. Ebbene, al nucleo familiare si aggiungerà anche la neo sposa, con il numero dei componenti che quindi sale a quattro;
  • divorzio: parimenti, anche il divorzio e separazione comporta una variazione del nucleo familiare in quanto i due ex coniugi vanno a formare due diversi nuclei. Si ricorda, però, che ai soli fini del Reddito di Cittadinanza i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
  • cambio di residenza di uno dei componenti, il che comporta l’uscita dallo stato di famiglia. Ricordiamo, comunque, che il figlio maggiorenne non convivente fa comunque parte del nucleo familiare dei genitori qualora sia nella condizione di essere a loro carico ai fini Irpef, o comunque non è coniugato e non ha figli;
  • aggiunta di un componente per cambio di residenza: potrebbe anche succedere che una persona si aggiunga al nucleo familiare in quanto ne diventa convivente.

Assegno di inclusione e variazione del nucleo familiare, cosa fare?

Qualora si verifichi uno dei suddetti eventi, bisogna darne tempestiva comunicazione all’Inps presentando una nuova Dsu ai fini Isee entro 1 mese dall’avvenuta variazione (mentre con il Reddito di cittadinanza c’era tempo 2 mesi).

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare anche una nuova domanda di Adi, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione. Una volta acquisito il nuovo Isee, infatti, la domanda in essere decade.

Va anche detto che in caso di nuova domanda la durata residua del beneficio, che si calcola sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate, si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito di variazione.

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