Attuazione in Italia «direttiva copyright»: le principali novità introdotte

Marco Montanari

16 Dicembre 2021 - 07:18

È stata data attuazione in Italia alla direttiva UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale («direttiva copyright»): ecco alcune delle principali novità introdotte.

Attuazione in Italia «direttiva copyright»: le principali novità introdotte

In vigore dal 12 dicembre di quest’anno, il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 introduce in Italia importanti novità in materia di sfruttamento del diritto d’autore in attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019.

Come noto, obiettivo della direttiva è l’adeguamento della normativa in materia di diritto d’autore da parte dei singoli Stati membri alle nuove esigenze nate dallo sfruttamento digitale e on-line delle opere protette da copyright, al fine di garantire ad autori e altri titolari dei diritti un adeguato livello di protezione.

Altro punto focale dell’intervento normativo è la previsione di nuovi criteri per garantire ai titolari dei diritti un adeguato compenso per lo sfruttamento delle loro opere.

In quest’ottica, il decreto legislativo interviene sulla L. n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) introducendo norme volte a garantire non soltanto maggiore chiarezza e trasparenza nelle operazioni di sfruttamento delle opere dell’ingegno, ma anche adeguate remunerazioni per autori ed editori nonché specifici poteri di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi così introdotti.

Tra le principali novità introdotte, meritano attenzione:

  • il diritto all’equo compenso per l’utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico;
  • il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata per taluni professionisti dello spettacolo;
  • l’obbligo di previa autorizzazione sui contenuti caricati on-line dagli utenti delle piattaforme di condivisione;
  • l’obbligo di rendiconto sullo sfruttamento dei diritti sulle opere trasferiti o concessi in licenza;
  • il diritto di risoluzione del contratto in caso di mancato sfruttamento dell’opera.

Infine, è stato riconosciuto il ruolo dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) nell’individuazione dei criteri cui fare riferimento per la determinazione dell’equo compenso (o del compenso adeguato e proporzionato) in caso di disaccordo delle parti.

Esaminiamo, brevemente, alcune di queste importanti novità.

L’equo compenso per gli editori on-line

Il decreto estende agli editori delle opere di carattere giornalistico, qualora queste siano utilizzate da prestatori di servizi su piattaforme on-line, inclusi media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione già previsti dalla Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) dagli articoli 13 e 16.

A tal fine, il provvedimento dà una definizione precisa di pubblicazione di carattere giornalistico, intendendo come tale un “insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa” (art. 43 bis, L. n. 633/1941).

Viene inoltre introdotto il principio dell’equo compenso per l’utilizzo su web, da parte delle piattaforme che danno accesso a tali contenuti, delle pubblicazioni di carattere giornalistico: tale compenso – individuato secondo i criteri stabiliti dall’AGCOM con un futuro regolamento – deve in ogni caso tenere conto, tra l’altro:

  • del numero di consultazioni on-line dell’articolo;
  • degli anni di attività degli editori;
  • della rilevanza sul mercato degli stessi;
  • del numero di giornalisti impiegati;
  • dei costi sostenuti per gli investimenti tecnologici;
  • dei rispettivi benefici economici che ne derivano alle parti, quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.

Come incide l’equo compenso sulla remunerazione degli autori delle suddette opere?

Come specifica il nuovo comma 13 dell’articolo 43 bis, gli editori dovranno riconoscere agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2% e il 5%, dell’equo compenso concordato con la piattaforma di diffusione on-line, nello specifico determinato:

  • per i lavoratori autonomi, su base convenzionale;
  • per i lavoratori subordinati, dalla contrattazione collettiva.

Ma le novità non riguardano soltanto l’attività giornalistica on-line: vediamo cosa cambia nel settore della cinematografia.

Il diritto al compenso adeguato e proporzionato

Quanto alle opere cinematografiche, il nuovo articolo 44 estende, in primo luogo, la qualifica di coautore dell’opera anche a direttori artistici e traduttori.

Anche i doppiatori vengono annoverati tra gli artisti interpreti o esecutori, alla stregua di attori, cantanti, musicisti e ballerini (art. 80, comma 1, L. n. 633/1941).

Autori, direttori artistici, adattatori dei dialoghi, doppiatori e altre figure professionali operanti nel settore hanno ora diritto a un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera.

A favore degli autori di opere cinematografiche e assimilabili, è previsto altresì il diritto a un compenso adeguato e proporzionato, a carico delle emittenti, in caso di cessione del diritto di diffusione per ciascuna utilizzazione pubblica dell’opera.

Detti compensi – definiti dalla legge come irrinunciabili – sono stabiliti sulla base di accordi di categoria; in loro mancanza, saranno individuati dall’AGCOM previa adozione di apposito regolamento.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 107 introduce, per i professionisti e artisti che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere, il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti.

La stessa remunerazione deve essere inoltre commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento dell’opera; a tal fine, i soggetti ai quali tali diritti sono stati trasferiti o concessi in licenza avranno l’obbligo di fornire, almeno ogni sei mesi, informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento dell’opera e sulla remunerazione dovuta (obbligo di rendiconto).

Sul rispetto di tale adempimento sarà chiamata a vigilare l’AGCOM, cui spetterà il potere di irrogare sanzioni pecuniarie.

Quando, infine, la remunerazione concordata risulta sproporzionata rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica, agli autori e artisti titolari è riconosciuto il diritto a una remunerazione aggiuntiva definita, anch’essa, adeguata ed equa (art. 110 quinquies).

Il diritto di risolvere il contratto

Cosa succede in caso di mancato sfruttamento del diritto concesso in licenza o trasferito in esclusiva, ovvero quando colui che ottiene il diritto di sfruttamento dell’opera non lo esercita impedendo all’autore di trarne altrimenti profitto?

Il nuovo articolo 110 septies prevede la possibilità per l’autore e l’artista interprete o esecutore di agire per la risoluzione del contratto di licenza o di trasferimento, oppure di revocare l’esclusiva del contratto.

Ciò, a meno che il mancato sfruttamento non dipenda da circostanze a cui l’autore o l’artista possa ragionevolmente porre rimedio.

Sfruttamento on-line del diritto d’autore

Tra le più importanti modifiche apportate alla Legge n. 633/1941 dalla nuova disciplina, va segnalata la più incisiva regolamentazione delle attività di condivisione on-line di contenuti protetti da diritto d’autore.

Il decreto legislativo di attuazione inserisce nella Legge sul diritto d’autore il nuovo Titolo II – quater, dedicato alla disciplina sull’utilizzo “di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line”.

La finalità è quella di garantire maggiore controllo, da parte del titolare dei diritti, sui contenuti caricati dagli utenti delle piattaforme di condivisione on-line (come i social network), riconoscendo maggiori responsabilità in capo ai prestatori di tali servizi.

La nuova disciplina (artt. 102 sexies e seguenti) non si applica ad alcune categorie di servizi, quali:

  • le enciclopedie on-line senza scopo di lucro;
  • i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro;
  • le piattaforme di sviluppo e condivisione di software cosiddetti “open source”.

Le maggiori garanzie per gli autori dei contenuti caricati in rete sono prima di tutto attuate attraverso l’equiparazione della concessione di accesso al pubblico all’opera presente sulla piattaforma, all’atto di comunicazione al pubblico dell’opera stessa.

In queste ipotesi, è previsto l’obbligo per la piattaforma web di ottenere un’apposita autorizzazione da parte dei titolari dei diritti sull’opera anche tramite accordo di licenza; in mancanza, la piattaforma è considerata responsabile per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico delle opere coperte da copyright.

La stessa autorizzazione deve essere ottenuta anche qualora l’utente (colui che carica il contenuto) non agisca per scopi commerciali o la sua attività non generi ricavi significativi.

Ma la piattaforma di condivisione on-line è sempre considerata responsabile per la pubblicazione non autorizzata di contenuti?

Secondo il tenore della nuova norma, esistono eccezioni a tale regola laddove il prestatore di servizi dimostri la presenza di determinate condizioni, tra cui:

  • l’aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale del settore;
  • l’avere disabilitato tempestivamente l’accesso o rimosso il contenuto dal proprio sito, a seguito di una segnalazione motivata da parte dei titolari dei diritti;
  • l’aver compiuto i massimi sforzi affinché ne venisse impedito un nuovo caricamento in futuro.

È invece considerato sempre responsabile il prestatore di servizi di condivisione on-line che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d’autore.

Per gli utenti è riconosciuta la possibilità di caricare contenuti “da loro generati” su servizi di condivisione on-line anche in deroga al diritto d’autore e a quelli connessi, quando la pubblicazione avviene a scopo di:

  • citazione, critica o recensione; oppure
  • parodia, caricatura o pastiche.

In ogni caso, la richiesta da parte degli autori o di altri titolari di diritti di rimuovere o disabilitare l’accesso a contenuti non autorizzati deve essere motivata (art. 102 decies).

All’utente che ha caricato il contenuto contestato è sempre riconosciuta la facoltà di proporre reclamo sulla decisione (di blocco o rimozione del contenuto) adottata dalla piattaforma di condivisione on-line.

La decisone sul reclamo, infine, può essere a sua volta contestata con ricorso all’AGCOM.

Il recepimento della direttiva (UE) 2019/789

È opportuno infine segnalare che il Governo, con Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, ha dato attuazione anche alla direttiva (UE) 2019/789 che, sempre in materia di copyright, stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.

La nuova disciplina è in vigore dal 14 dicembre 2021.

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