Le variazioni del prezzo in bolletta sono legittime? Secondo l’Antitrust no. Ecco come fare ricorso in caso di illegittimità.
Le variazioni del prezzo in bolletta sono legittime? Secondo l’Antitrust no e all’interno del decreto Aiuti bis (Art. 3) dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023 è sospesa la clausola che permette alle società di modificare il prezzo della fornitura. L’unico caso in cui queste modifiche sono considerate legittime sono quelle perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto.
Le autorità hanno quindi confermato la sospensione degli aumenti o il ripristino dei prezzi prima del 10 agosto 2022. Le associazioni dei consumatori si dicono soddisfatti perché tutte le loro richieste sono state accolte, ma come afferma il Codacons questo non basta. Non basta perché ci sono state modifiche ai contratti, aumenti di prezzo, fino anche alla rottura di contratti stessi. In questo caso a intervenire deve essere la magistratura secondo il Codacons.
Per questo chi riceve una lettera per il rinnovo del contratto di luce e gas, con annessi aumenti dei costi, può presentare un reclamo. Questi aumenti potrebbero infatti essere illegittimi, come conferma l’Antitrust. Ma come scoprire se gli aumenti in bolletta sono legittimi o meno?
Quali sono gli aumenti illegittimi: la decisione del decreto Aiuti bis
Le società di elettricità e gas naturale sul mercato libero hanno in più occasioni adottato provvedimenti di variazioni contrattuali, come gli aumenti dei costi in bolletta o la chiusura del contratto stesso. Il governo è intervenuto in merito con il decreto Aiuti bis. L’articolo 3 del decreto contrasta proprio la modifica del prezzo della fornitura, cioè gli aumenti in bolletta delle società energetiche.
L’articolo 3 del decreto aiuti bis sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni clausola contrattuale che consente di modificare le condizioni generali di contratto relative al prezzo in bolletta. Fino alla data del 30 aprile sono considerati inefficaci anche i preavvisi comunicati per l’aumento del prezzo risalenti a prima del 10 agosto 2022. L’unico caso in cui l’aumento del prezzo è considerato legittimo è quello in cui le modifiche contrattuali sono state perfezionate prima del 10 agosto 2022.
Cosa fare in caso di aumento delle bollette illegittimo?
Se si rientra in uno dei casi in cui l’aumento in bolletta è illegittimo si può presentare un reclamo. La strada è quella del reclamo individuale o del reclamo attraverso un’associazione di consumatori.
Se l’aumento è illegittimo si può contestare l’aumento direttamente con un reclamo scritto al gestore dell’energia. In questo il cliente deve esplicitare di essere a conoscenza della normativa di sospensione relativa alle rimodulazione dei prezzi, attualmente sospesi secondo l’articolo 3 del decreto Aiuti bis. Si può copiare il testo dell’articolo e spedirlo come parte del reclamo. La risposta al reclamo deve giungere entro 30 giorni solari, in caso contrario è l’azienda a dover rispondere con il pagamento di un indennizzo nella prima bolletta utile.
In seguito al reclamo l’azienda può comunque richiedere l’applicazione dell’aumento. In questo caso è necessario tentare una conciliazione, cioè l’intervento di un conciliatore che aiuta le parti a trovare un’intesa senza la presenza di un giudice. Si può fare richiesta del servizio di conciliazione al sito dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).
Come funziona il servizio di Arera?
Il servizio di conciliazione è stato istituito per mettere a disposizione dei clienti di energia elettrica e gas una procedura per risolvere eventuali controversie con gli operatori. Gli operatori sono tenuti a prendere parte al tentativo di conciliazione. L’accordo preso con il servizio di conciliazione costituisce un vero e proprio titolo esecutivo, cioè ha valore dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
La domanda di conciliazione può essere effettuata direttamente online al portale dedicato (www.sportelloperilconsumatore.it).
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