Multe da annullare nel caso di violazioni dei limiti di velocità accertati da autovelox non omologati. Ecco come riconoscerli.
Sono da annullare le multe per eccesso di velocità applicate in seguito ad accertamento da parte di autovelox non omologati.
A confermarlo una recente sentenza della Corte di Cassazione destinata a fare giurisprudenza per la disperazione dei Comuni italiani. Oggetto del contendere è l’autovelox utilizzato dal Comune di Treviso per accertare il superamento dei limiti di velocità da parte di un automobilista (nonché avvocato) di Treviso, il quale risulta essere “approvato” ma non “omologato”.
Il problema è che rischiano di essere nella stessa situazione la maggior parte degli autovelox utilizzati dai Comuni italiani, tant’è che adesso l’Anci teme un aumento dei ricorsi che sulla base della sentenza in oggetto potrebbero portare alla restituzione di milioni di euro recuperati dalle sanzioni per eccesso di velocità.
A tal proposito, è importante capire quando un autovelox non è omologato e di conseguenza in quali casi c’è la possibilità che il ricorso abbia un esito positivo per l’automobilista.
Approvazione e omologazione sono due concetti distinti secondo la sentenza della Cassazione
Spesso, anche a causa di una poca chiarezza normativa, si ritiene che approvazione e omologazione di un autovelox siano la stessa cosa. Ma in realtà la giurisprudenza ci dice che non è così.
Come spiegato dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente che l’apparecchiatura sia stata autorizzata dal ministero delle Infrastrutture: è necessaria, infatti, anche una verifica tecnica più dettagliata necessaria per definire l’omologazione.
Per quanto si tratti perlopiù di un vuoto normativo, sul quale il governo dovrà intervenire il prima possibile, la sentenza ci dice che tutte quelle multe comminate a seguito di un superamento dei limiti di velocità accertato da un autovelox approvato ma non omologato possono essere annullate.
La differenza tra approvato e omologato
È l’articolo 195 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada (rimandando all’articolo 45 dello stesso) a parlare distintamente di questi due concetti, i quali quindi non sono da considerare sinonimi.
Ogni autovelox, dunque, deve essere approvato e omologato, con la differenza che:
- l’approvazione è la procedura con cui semplicemente si autorizza l’utilizzo di quel modello nel rispetto degli standard definiti dalla normativa;
- l’omologazione, invece, è un vero e proprio accertamento dei requisiti tecnici con la conseguente autorizzazione alla riproduzione in serie.
L’una non esclude l’altra, il che significa che un autovelox pur essendo approvato non è conforme alla normativa laddove non risulti allo stesso tempo omologato.
Come sapere se l’autovelox è omologato (e la multa si può annullare)
A questo punto è interessante capire come verificare se un autovelox è omologato oppure no. A tal proposito va detto che non è possibile rendersene conto da un primo sguardo, in quanto a una tale informazione si risale solamente dal verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità.
Nella multa, infatti, sono indicate le informazioni specifiche dell’apparecchio, compresa la dicitura “Regolarmente approvato dal competente Mit”. A questo punto basterà controllare, attraverso un’istanza di accesso agli atti, cosa contiene il decreto di riferimento (nel verbale è indicato il numero e l’anno) così da verificare se qui si parla di approvazione o di omologazione. Se così come nella maggior parte dei casi viene riportato che “è approvato il sistema denominato…” allora l’autovelox non presenta alcuna omologazione.
Cosa fare se l’autovelox non è omologato
Intanto vi consigliamo di farvi assistere da un legale in tutta questa procedura, fin dalla richiesta di accesso agli atti per verificare se il dispositivo che ha rilevato il superamento dei limiti di velocità è omologato o approvato.
A tal proposito, una volta accertata la mancata omologazione ci sono due diverse possibilità:
- fare ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla sanzione. Non ci sono costi da sostenere, ma laddove il ricorso venga respinto bisognerà farsi carico della sanzione raddoppiata;
- ricorso davanti al giudice di pace, da presentare però entro 30 giorni dalla sanzione. In tal caso si tratta di un vero e proprio contenzioso che permette un esame più minuzioso di quanto accaduto. Tale operazione ha però un costo, in quanto bisogna farsi carico della marca da bollo da 43 euro per i ricorsi su importi fino a 1.033 euro. L’importo sale in caso di importi più rilevanti.
Scegliere se avvalersi all’uno o all’altro percorso dipende perlopiù dalle vostre preferenze personali, come pure dall’accaduto. Per questa ragione ribadiamo che specialmente in caso di sanzioni di importo elevato è consigliato richiedere la consulenza di un legale prima di valutare la migliore opzione per il ricorso.
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