Avvocati: sanzione per chi chiama le colleghe “signore”. Lo dice la giurisprudenza

Simone Micocci

28 Marzo 2017 - 10:36

Rivolgersi ad un avvocato donna chiamandola signora è un comportamento sanzionabile: lo prevede il Codice Deontologico Forense.

Avvocati: sanzione per chi chiama le colleghe “signore”. Lo dice la giurisprudenza

Rivolgersi ad un avvocato donna durante il processo definendola “signora” è un comportamento disciplinarmente rilevante per un professionista; ci sono diverse sentenze della giurisprudenza infatti che obbligano un avvocato a rivolgersi in modo corretto nei confronti di una propria collega.

Per modo “corretto” non intendiamo solamente che non bisogna utilizzare frasi offensive, poiché rientra nel comportamento sanzionabile anche quello del professionista che rivolgendosi alla collega la chiami semplicemente “signora” privandola del dovuto titolo di avvocato.

È importante quindi utilizzare un linguaggio consono quando ci si rivolge ad una collega, anche se ci si trova fuori dall’udienza. Infatti, non è solo il linguaggio offensivo ad essere sanzionabile, ma anche quello “sconveniente” nel quale rientra anche l’appellativo “signora”. Naturalmente questo non è offensivo, ma svilisce la figura della professionista privandola del titolo di avvocato.

Negli ultimi anni ci sono state diverse sentenze che hanno ribadito l’importanza di utilizzare un linguaggio opportuno quando si discute con un avvocato donna. Ecco cosa ha detto la giurisprudenza in merito e qual è il criterio alla base di questo divieto.

L’avvocato donna non può essere chiamato “signora”: cosa dice il Codice Deontologico

L’articolo 52 del nuovo Codice Deontologico Forense (ex art. 20) stabilisce il “Divieto di uso di espressioni offensive e sconvenienti”. Nel dettaglio, questo recita:

“1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’ esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

Quindi, la deontologia forense prevede l’obbligo per gli avvocati di rivolgersi in modo offensivo e sconveniente nel corso dell’attività professionale (non solo quindi nel corso dell’udienza), sia nei confronti dei magistrati che in quelli dei colleghi. Lo stesso divieto vale per le controparti e i terzi.

Questo articolo va letto in combinato disposto con l’articolo 9 del Nuovo Codice Deontologico Forense (ex art. 5):

“1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della professione forense.”

Quindi l’avvocato deve tenere un comportamento fondato sui criteri della “lealtà”, “correttezza” e “decoro” al fine di salvaguardare non solo la propria reputazione ma tutta l’immagine della professione forense. Ecco perché quando si discute con una collega non la si può snaturare del proprio ruolo definendola semplicemente “signora”: questa nello svolgimento della sua professione è un avvocato e come tale bisogna trattarla.

Queste norme sono state riprese in più di un’occasione dalle giurisprudenza a conferma che troppo spesso ancora si utilizza un linguaggio offensivo e sconveniente.

L’avvocato donna non può essere chiamato “signora”: cosa dice la giurisprudenza

Già nel 2006, con la sentenza n°195, il Consiglio Nazionale Forense ha applicato i suddetti articoli per confermare una condanna di censura comminata ad un avvocato colpevole di aver utilizzato nei confronti di una collega un linguaggio sconveniente, definendola semplicemente “signora” e privandola del titolo di avvocato.

Lo stesso anno, con la sentenza n°76, il CNF aveva chiarito che il linguaggio non può essere “offensivo e sconveniente” neppure quando ci si rivolge alla controparte.

A tal proposito, con la sentenza n°219 del 2013, il Consiglio Nazionale Forense ha fatto chiarezza sulla facoltà in capo al giudice che ha la completa libertà nell’effettuare un riesame delle espressioni utilizzate nel corso dell’udienza per accertare eventuali violazioni del Codice Deontologico.

Nel corso del riesame il giudice dovrà valutare se il comportamento tenuto dall’avvocato può aver offeso in qualche modo il prestigio dell’intera classe forense.

Infine, con la sentenza n°78 del 2015, il CNF ha ribadito che l’avvocato può difendere la parte assistita utilizzando “fermezza” e “toni accesi”, senza mai violare il proprio dovere di “probità” e “lealtà” o trascendere in comportamenti lesivi per la dignità della professione.

In parte questi principi sono stati ripresi anche dalla Corte di Cassazione; ad esempio, con la sentenza n°11370/2016 è stato stabilito che non si è legittimati ad utilizzare un linguaggio offensivo o sconveniente neppure quando si è provocati dalla controparte. Neppure lo “stato d’ira” o “d’agitazione” consentono di utilizzare un linguaggio offensivo.

Insomma, il rispetto degli articoli del Codice Deontologico Forense che regolano il linguaggio dei professionisti è fondamentale ed è per questo che anche definire un avvocato “signora” è considerato offensivo. E pensare che invece la Corte di Cassazione nei giorni scorsi ha dichiarato che non rientra nel comportamento sanzionabile il definire gli avvocati come “capre”; quella però è una fattispecie differente da questa che potete approfondire leggendo- Dire “capre” agli avvocati non è reato: la sentenza della Cassazione.

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