Bonus affitti, detrazione mascherine e calcolo bonus dipendenti: dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti, con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020.
Bonus affitti, detrazione mascherine e non solo: con la circolare n. 11/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 6 maggio 2020 arrivano nuovi chiarimenti sulle novità fiscali previste dal decreto Cura Italia e dal DL Liquidità.
Il documento contiene nuove risposte a quesiti di natura operativa: si va dal calcolo del bonus sugli affitti, fino alle regole per la determinazione del fatturato ai fini della proroga delle scadenze fiscali, passando per le modalità di determinazione del reddito dei dipendenti per il bonus di 100 euro.
La circolare n. 11 del 6 maggio 2020 specifica inoltre le regole per fruire della detrazione delle spese relative all’acquisto di mascherine.
Il rimborso Irpef in dichiarazione dei redditi è ammesso esclusivamente per i dispositivi certificati, conservando i relativi documenti di spesa. Una serie di “adempimenti” e verifiche che rendono complesso capire quali sono i DPI detraibili.
Le novità nella circolare n. 11 dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su decreto Cura Italia e Liquidità
Nelle 45 pagine della circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulle novità fiscali previste dai due decreti economici emanati dal Governo per l’emergenza coronavirus, il Cura Italia ed il Decreto Liquidità.
Sono 4 le macro tematiche oggetto di analisi nella circolare n. 11:
- sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- credito d’imposta per botteghe e negozi;
- altri quesiti (dai premi per le polizze contro il rischio da Covid-19 al trattamento IVA sugli acquisti extra-UE connessi all’emegenza coronavirus;
- sospensione dei versamenti tributari, bonus 100 euro dipendenti, detrazione mascherine e bonus per le donazioni effettuate alla protezione civile.
Analizziamo di seguito due dei chiarimenti specifici forniti nel documento dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus affitti anche per spese condominiali e pertinenze: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11 del 6 maggio 2020
Ai fini del calcolo del bonus affitti, il credito d’imposta del 60% sulle locazioni di negozi e botteghe, si considerano anche le spese condominiali.
Nella circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria al canone di locazione, e qualora tale circostanza risulti dal contratto, possano concorrere alla determinazione dell’importo dal quale calcolare il credito d’imposta.
Il bonus affitti spetta inoltre anche per il canone di locazione che comprende sia il negozio di categoria C\1 che la pertinenza.
Quello che evidenzia l’Agenzia delle Entrate è che la spettanza del credito d’imposta è riconosciuta anche sulla pertinenza, in quanto locale accessorio al bene principale, purché venga utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Detrazione mascherine, l’Agenzia delle Entrate spiega quando spetta lo sconto fiscale del 19%
Particolarmente attesi erano poi i chiarimenti sulla detraibilità delle mascherine, bene ormai divenuto di prima necessità.
Sono detraibili al 19% esclusivamente le mascherine protettive certificate dal Ministro della Salute e rientranti nella categoria dei dispositivi medici. Per poter beneficiare dello sconto fiscale è necessario che dallo scontrino o fattura risulti chiaramente:
- la descrizione del prodotto acquistato;
- il soggetto che sostiene la spesa.
La natura del prodotto può essere identificata anche con l’inserimento da parte della rivenditore del codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE), utilizzato ai fini della trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria.
L’indicazione del codice AD consente al contribuente di evitare una serie di adempimenti ulteriori.
Infatti, specifica la circolare dell’Agenzia delle Entrate, se il documento di spesa non contiene tale dicitura, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).
La farmacia e, in genere, il soggetto che vende la mascherina, può assumersi l’onere di individuare quali sono i prodotti detraibili, indicando in fattura o nello scontrino la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.
In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.
In ogni caso, specifica l’Agenzia delle Entrate, sono detraibili al 19% le mascherine protettive acquistate anche da soggetti diversi dalle farmacie, a patto che siano classificate come dispositivi medici dal Ministro della Salute o che rispettino i requisiti di marcatura CE.
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