Bonus affitto, al via la cessione del credito dal 13 luglio, fino al 31 dicembre 2020. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 c’è il modulo da inviare e le regole per la corretta compilazione.
Bonus affitto, al via la cessione del credito d’imposta dal 13 luglio: le istruzioni per la comunicazione telematica, così come il modulo, si trovano nel provvedimento AdE del 1° luglio dell’Agenzia delle Entrate.
Le regole di tale provvedimento sono valide non solo per l’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, ma anche per il bonus botteghe del decreto Cura Italia.
Per ora l’invio è consentito solo in via diretta ai contribuenti: un successivo provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria disciplinerà le regole da seguire per l’invio tramite intermediari abilitati.
Bonus affitto, cessione del credito dal 13 luglio 2020: regole e modulo
Il provvedimento del 1° luglio dell’Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per la cessione del credito maturato relativamente al:
- bonus botteghe, contenuto nel decreto Cura Italia;
- bonus affitti previsto dal DL Rilancio.
Per quanto riguarda, invece, il bonus sanificazione e l’incentivo per l’adeguamento dei posti di lavoro si dovrà attendere un ulteriore provvedimento delle Entrate.
I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, incluse le banche e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente.
La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, dal 13 luglio fino al 31 dicembre 2020.
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Bonus affitto e cessione del credito: modulo e dati nella comunicazione alle Entrate
Come anticipato, il provvedimento in commento è dedicato al’invio diretto dei contribuenti: per gli intermediari abilitati sarà emanato un ulteriore provvedimento con le relative regole da seguire.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve contenere i seguenti dati, a pena d’inammissibilità:
- il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
- la tipologia del credito d’imposta ceduto. Per il credito di cui al punto 1.1, lettera b), ovvero il bonus affitti del DL Rilancio, il tipo di contratto a cui si riferisce;
- l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce nel caso del bonus affitti del DL Rilancio;
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
- la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Con una prossima risoluzione verrà istituito il codice tributo e le relative istruzioni per la corretta compilazione del modello F24.
In alternativa all’uso diretto dei crediti maturati, il contribuente può optare per una ulteriore cessione del credito entro il 31 dicembre 2020.
È importante ricordare che i crediti vanno utilizzati, in compensazione o tramite cessione, entro la scadenza del 31 dicembre 2020.
Bonus affitto, i controlli sulla cessione del credito
L’Agenzia delle Entrate effettuerà i propri controlli sulla spettanza dei crediti anche in caso di cessione. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.
Come viene specificato nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate verificherà:
- in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata l’assenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
- in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.
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