Bonus e aiuti, quali sono esentasse e quali vanno inseriti nel 730 2024?

Patrizia Del Pidio

26 Giugno 2024 - 16:47

Su quali somme percepite devono essere pagate le tasse? Vediamo quali aiuti di Stato e quali bonus devono essere inseriti nel 730/2024.

Bonus e aiuti, quali sono esentasse e quali vanno inseriti nel 730 2024?

Gli aiuti di Stato e i bonus sono sempre esentasse? Quali vanno inseriti nel 730/2024 per il pagamento dell’Irpef? I contribuenti ch hanno avuto redditi nel corso del 2023 sono chiamati alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 nella quale inserire tutte le somme percepite su cui sono dovute le imposte.

Il problema principale è che non sempre è chiaro quali sono i redditi da indicare nella dichiarazione, soprattutto se si procede alla presentazione autonoma senza consultarsi con un Caf o un professionista abilitato. Vediamo, quindi, quali sono i bonus e gli aiuti di stato esentasse e quali, invece, vanno inseriti in dichiarazione dei redditi.

730/2024, a cosa serve?

Con il modello 730 o con il modello Redditi PF, il contribuente dichiara al Fisco tutti i redditi che ha percepito nell’anno di imposta precedente (nel caso del 730 del 2024, percepiti nell’anno di imposta 2023). Con la dichiarazione, poi, l’Irpef (o l’imposta sostitutiva nel caso dei contribuenti forfettari) viene ricalcolata sul reddito complessivo.

Solitamente, infatti, l’Irpef è trattenuta sulla busta paga, sulla pensione o su eventuali indennità erogate dall’Inps. Ma può anche capitare che il sostituto di imposta non applichi la giusta aliquota non conoscendo il reddito complessivo. In ogni caso le eventuali tasse già pagate nel corso dell’anno sono scomputate dall’Irpef dovuta.

I bonus e gli aiuti di Stato

Molto spesso i bonus e gli aiuti che lo Stato eroga non sono imponibili fiscalmente. E questo proprio per la loro natura di “aiuti”, Quando questi bonus sono esentasse non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi perché su di essi l’Irpef non è dovuta.

E’ il caso, ad esempio, della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento che, proprio per la loro natura assistenziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e, quindi, si tratta di somme non sottoposte a tassazione. Proprio per questo non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi.

Discorso diverso, invece, per l’assegno ordinario di invalidità: si tratta di una prestazione che a tutti gli effetti è equiparata a una pensione, concorre alla formazione del reddito ed è imponibile all’Irpef e, di conseguenza, va indicato nella dichiarazione dei redditi.

Trattamento integrativo, è esentasse?

Il trattamento integrativo che spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati con redditi fino a 15.000 euro annui (in alcuni casi fino a 28.000 euro) non è imponibile fiscalmente ed è, quindi, esentasse.

Ma essendo un bonus volto alla riduzione della pressione fiscale e che spetta solo a determinate condizioni il suo conguaglio è fatto proprio nella dichiarazione dei redditi con modello 730. Proprio per questo l’importo percepito a titolo di trattamento integrativo, pur non essendo tassato, deve essere indicato nel rigo C14 del modello 730.

Naspi e Dis Coll sono soggette a Irpef

Naspi e Dis Coll sono indennità di disoccupazione riconosciute rispettivamente a lavoratori subordinati e collaboratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

Entrambe le prestazioni, oltre all’indennità mensile prevedono anche copertura contributiva figurativa. Entrambe sono assoggettate all’Irpef. L’Inps in questo caso opera come sostituto di imposta effettuando le trattenute Irpef direttamente prima dell’erogazione (come avviene con la busta paga).

Le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione, quindi, vanno inserite nel modello 730 visto che a inizio anno l’Inps rilascia regolare Certificazione Unica per le stesse.

L’assegno unico fa reddito?

L’assegno unico è una prestazione economica a sostegno dei nuclei familiari con figli minori e maggiorenni fino a 21 anni di età. La somma erogata dipende dell’Isee del nucleo e le somme spettanti sono corrisposte direttamente dall’Inps al beneficiario.

Quanto si percepisce a titolo di assegno unico, in ogni caso, non rileva ai fini del computo del reddito imponibile e di fatto si tratta di somme che, come per gli assegni al nucleo familiare, sono esentasse. E proprio per questo motivo non vanno inserite nella dichiarazione dei redditi. La Certificazione Unica che ogni anno l’Inps rilascia per queste somme, infatti, specifica chiaramente che si tratta di redditi esenti ed è messa a disposizione solo a scopo informativo e non dichiarativo.

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