Bonus edilizi, cessione del credito senza visto di conformità per le opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021: l’Agenzia delle Entrate aggiorna i software per l’invio della comunicazione.
Bonus edilizi, al via la comunicazione della cessione del credito senza visto di conformità per le opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software di compilazione e controllo per l’invio delle comunicazioni relative alle fatture già ricevute e saldate per lavori rientranti nei bonus edilizi “ordinari”, per le quali l’invio telematico della comunicazione per la cessione del credito non sarà appesantita dagli obblighi introdotti dal Decreto legge antifrode.
Ad annunciare l’aggiornamento era stata la stessa Agenzia delle Entrate, con le FAQ del 22 novembre 2021, che salvaguardano i contribuenti con lavori già conclusi ed accordi per la cessione già stipulati.
Dal 26 novembre parte quindi la possibilità di compiere l’ultimo passo per la formalizzazione della cessione del credito, ossia l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Bonus edilizi, cessione del credito senza visto di conformità: software AdE aggiornati
È accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate che è possibile visualizzare l’avviso relativo all’aggiornamento delle procedure telematiche per la comunicazione delle opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus.
L’aggiornamento dei software di compilazione e controllo, datato 25 novembre 2021, è stato eseguito in conformità con quanto indicato nelle FAQ del 22 novembre, che esonerano dall’obbligo di apposizione del visto di conformità le comunicazioni relative a cessioni di fatto già effettuate prima dell’11 novembre, data di entrata in vigore degli obblighi antifrode.
Sarà quindi possibile ora completare l’operazione, mediante le regole ordinarie.
Ad evitare di dover incaricare un professionista per l’apposizione del visto di conformità e l’invio della comunicazione telematica sono i contribuenti che hanno già pagato le spese ammesse ai bonus casa e sottoscritto gli accordi di cessione con il cessionario della somma.
Se l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate è l’unico passaggio rimasto per perfezionare la cessione del credito e lo sconto in fattura, non si applicano le regole previste dal decreto legge antifrode.
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