Bonus facciate ad ampia portata: anche per edifici in strade private ma aperte al pubblico

Rosaria Imparato

13 Maggio 2021 - 11:29

Il bonus facciate può essere richiesto anche per i lavori su edifici in strade private ma che rientrano nella definizione di uso pubblico: i chiarimenti si trovano nella risposta all’interpello n. 377 del 12 maggio dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate ad ampia portata: anche per edifici in strade private ma aperte al pubblico

Si allarga la portata del bonus facciate: la detrazione del 90% si può richiedere anche per gli edifici in strade private ma aperte al pubblico.

A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 337 del 12 maggio 2021. L’istante in questo caso è un condominio che ha approvato la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sull’involucro esterno dell’edificio. L’edificio si trova all’interno di un residence con altre palazzine e villette a schiera.

Bonus facciate ad ampia portata: anche per edifici in strade private ma aperte al pubblico

Con la risposta all’interpello n. 337 del 12 maggio l’Agenzia delle Entrate allarga la portata del bonus facciate.

L’agevolazione consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa. Per averne diritto, bisogna realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali. Con le novità del decreto Rilancio il bonus facciate si può usare anche con lo sconto in fattura o con la cessione del credito.

Queste le regole generali. Nel caso specifico posto dall’istante, il lato nord dell’edificio è visibile da una strada comunale, mentre il lato sud affaccia su una via interna al residence, ma non si tratta di una strada chiusa in quanto accessibile a persone e veicoli interni ed esterni al complesso, per cui ne deve essere riconosciuto un “uso pubblico” (secondo i chiarimenti del Consiglio di Stato contenuti nella sentenza 2999/2020 dello scorso 12 maggio).

Il bonus facciate può essere usato anche per il lato visibile dalla strada interna: il benestare dell’Agenzia delle Entrate arriva ripercorrendo la nota RU 0348403 del 9 novembre 2020:

“si condivide l’interpretazione, che tiene conto anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate.”

Risposta AdE all’interpello n. 337 del 12 maggio 2021
Bonus facciate - interventi realizzati su una palazzina parzialmente visibile da una strada che non è classificata come pubblica. Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020.

Bonus facciate: quali sono i lavori ammessi?

Le spese ammesse in detrazione sono quelle sostenute per i lavori di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti e su parti di essi.

L’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:

  • interventi sulle strutture opache della facciata;
  • lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna;
  • interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

È possibile portare in detrazione anche le spese per:

  • l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori, come l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, per esempio: le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

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