Nuovo bonus Renzi dal 1° luglio 2020: nella circolare n. 29/E pubblicata il 14 dicembre l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi e operativi sul trattamento integrativo e la detrazione spettante, affrontando anche argomenti come l’incapienza causa Covid-19 e la restituzione del bonus stesso.
Bonus Renzi, pronta la circolare dell’Agenzia delle Entrate con i primi chiarimenti interpretativi e operativi.
Dal 1° luglio 2020 è entrato in vigore il taglio sul cuneo fiscale, che si è tradotto in un aumento in busta paga (trattamento integrativo) per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito fino a 28.000 euro, e in una ulteriore detrazione fiscale per i redditi da 28.001 fino a 40.000 euro.
Con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla misura volta a ridurre la tassazione sul lavoro, affrontando temi come la salvaguardia del bonus per gli incapienti causa Covid-19 oppure cosa fare in caso di restituzione.
Bonus Renzi, i chiarimenti nella circolare delle Entrate
Il decreto sul taglio del cuneo fiscale ha di fatto abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero il bonus Renzi, con effetto dal 1° luglio 2020.
In pratica, il decreto n. 3 del 5 febbraio utilizza le risorse già precedentemente stanziate per il bonus Renzi, ne aggiunge altre grazie al taglio sul cuneo fiscale, e cambia il nome all’agevolazione molto amata dai lavoratori dipendenti.
La sostanza non cambia, perché il bonus viene comunque percepito in busta paga o come detrazione, ma con un’altra denominazione.
Il trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti che si trovano nella fascia di reddito più bassa, quindi fino a 28.000 euro annui, consiste in 100 euro in più in busta paga, per un totale di 600 euro nel 2020 e 1.200 euro nel 2021, e costituisce una misura di carattere strutturale.
I lavoratori dipendenti che si trovano nella fascia di reddito tra i 28.001 e i 40.000, invece, si vedono applicare una detrazione, che diminuisce all’aumentare del reddito. La detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea, adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che sia il trattamento integrativo che la detrazione siano riconosciute dai sostituti d’imposta, quindi i beneficiari della misura non devono effettuare nessuna richiesta per ottenere il bonus.
A sei mesi dall’entrata in vigore del taglio sul cuneo fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 29/E il 14 dicembre 2020: vediamo le novità in caso di incapienza causa Covid-19 e i casi in cui, invece, il bonus Renzi va restituito.
Nuovo bonus Renzi in caso di incapienza causa Covid-19: novità decreto Rilancio
Il 2020 è stato senza dubbio un anno “particolare” non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla pandemia, il decreto Rilancio prevede che per il 2020 il nuovo bonus Renzi, inteso sia come bonus Irpef fino al 30 giugno 2020 e come trattamento integrativo dal 1° luglio 2020 in poi, spetti:
“ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel paragrafo 1 (della circolare in commento, ndr) di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Il datore di lavoro quindi riconosce i benefici, se spettanti, per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal decreto Cura Italia assumendo, invece degli importi delle predette misure, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.
In particolare, il sostituto d’imposta deve valutare l’informazione relativa alla riduzione del reddito solo dopo aver verificato, sulla base della retribuzione effettivamente percepita, che l’imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è “incapiente”, ossia di importo inferiore a quello delle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi redditi.
L’ammontare della retribuzione contrattuale assunto per la verifica della spettanza dei benefici è indicato nella Certificazione Unica.
Il decreto Rilancio prevede, inoltre, che il sostituto d’imposta eroghi al lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di bonus Irpef, nel periodo in cui lo stesso ha fruito di talune misure a sostegno del lavoro previste dal decreto Cura Italia.
Il datore di lavoro deve corrispondere queste somme a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Nel caso in cui alla data del 1° luglio 2020 risulti cessato il rapporto di lavoro e il sostituto d’imposta non possa procedere ad un nuovo conguaglio di fine rapporto che tenga conto della prevista salvaguardia, il lavoratore potrà recuperare il bonus Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.
Bonus Renzi non spettante: cosa fare? I chiarimenti delle Entrate
Un altro punto interessante affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare in commento è il caso di trattamento integrativo non spettante. Cosa fare in questa situazione?
Dovranno essere i datori di lavoro a provvedere al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.
Si legge nella circolare, al paragrafo 6:
“Tale chiarimento vale ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta; a tale ultimo riguardo si precisa, infatti, che in caso di recupero da parte del sostituto d’imposta del trattamento integrativo, pur trattenendo dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.”
Nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante sia maggiore di 60 euro il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro sarà tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.
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