Bonus Renzi per chi guadagna più di 15 mila euro, quando spetta e come recuperarlo

Patrizia Del Pidio

06/02/2024

Per chi ha un reddito compreso tra i 15.000 e i 28.000 euro potrebbe esserci il diritto al bonus 100 euro in busta paga (ex bonus Renzi). Se non si è avuto in busta paga, ecco come recuperarlo.

Bonus Renzi per chi guadagna più di 15 mila euro, quando spetta e come recuperarlo

Bonus 100 euro in busta paga o ex bonus Renzi, questi sono gli altri nomi con cui è conosciuto il trattamento integrativo. Dopo i cambiamenti dei requisiti per averne diritto del 2022, anche nel corso del 2023 non è stato erogato a tutti i lavoratori dipendenti, spettando di diritto solo a chi ha avuto redditi fino a 15.000 euro. Per chi guadagna più di 15.000 euro, ma non più di 28.000, il diritto c’è solo a patto che la somma delle detrazioni spettanti sia superiore all’imposta dovuta. Proprio per questo motivo molti lavoratori che guadagnano più di 15.000 euro hanno deciso di non ricevere il bonus in questione nella busta paga mensile, per non correre il rischio di doverlo restituire con il conguaglio del 730/2023. Ora, però, per chi non ha ricevuto il trattamento integrativo nel 2023, ma ne ha diritto, come si deve fare per recuperare le somme spettanti?

In questo articolo andremo ad approfondire a chi spetta di diritto il trattamento integrativo laddove i redditi percepiti sono superiori ai 15.000 euro e come fare a recuperare quanto non percepito mensilmente in busta paga nel corso del 2023.

Trattamento integrativo per redditi superiori ai 15.000 euro

Quello che è certo è che nel 2023 l’ex Bonus Renzi è spettato di diritto e in misura piena (100 euro al mese) a tutti coloro che hanno avuto un reddito imponibile fino a 15.000 euro (a patto di avere guadagni superiori a 8.174 euro l’anno e di non ricadere nella no tax area). Per redditi superiori, ma entro i 28.000 euro spettava solo a condizione che la somma delle detrazioni spettanti fosse superiore all’imposta dovuta.

Sembra una decisione strana quella di stanziare un bonus solo per chi ha diritto a detrazioni alte, ma c’è un motivo di fondo in questa scelta. Per chi ha detrazione superiori all’imposta lorda dovuta si ha diritto allo sconto sull’imposta solo fino alla capienza del reddito. Il resto delle detrazioni vanno perdute.

Supponiamo che un contribuente abbia diritto, tra detrazioni per lavoro dipendente, ristrutturazioni edilizie, spese sanitarie, di istruzione di familiari a carico, a detrazioni per un importo pari a 13.500 euro ma che l’imposta dovuta sia solo di 11.000 euro. Avrà diritto a portare in detrazione solo 11.000 euro perdendo il diritto a 2.500 euro di detrazioni per incapienza fiscale.

In questo caso il trattamento integrativo spetterebbe per intero, ovvero 1.200 euro perché l’importo spettante è dato dalla differenza tra detrazioni spettanti e imposta dovuta fino a un massimo di 1.200 euro.

Facciamo un altro esempio. Un contribuente ha detrazioni per 9.000 euro ma un imposta lorda di 8.400 euro. Gli spetterà un trattamento integrativo di 600 euro, ovvero la differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta dovuta.

Come si recupera il trattamento integrativo non percepito?

Soprattutto per i lavoratori con redditi tra 15.000 e 28.000, l’incertezza di non rientrare nel diritto del bonus ha spinto a non richiederlo mensilmente in busta paga. Questo per non trovarsi nella spiacevole situazione di doverlo, poi, restituire con il conguaglio del 730.

Per recuperare le somme che, invece, spettavano e non sono state erogate la strada è sempre quella della dichiarazione dei redditi. La Sezione è la V del quadro C, ovvero lo spazio dedicato appositamente al trattamento integrativo.

Per avere la somma cui si avrebbe avuto diritto bisogna consultare la CU: se nel punto 390 della certificazione unica è riportato il codice 1, il datore di lavoro ha erogato in tutto o in parte il trattamento integrativo. E nel punto 391 è indicato l’importo che il datore di lavoro ha erogato.

Se nella CU è riportato il codice 2 significa che il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo.

Nella sezione V del quadro C, quindi, andrà indicato nel rigo C14, nella colonna 1 il codice (1 o 2), mentre nella colonna 2 l’importo erogato (desumibile dal punto 391 della CU). Nel conguaglio della dichiarazione dei redditi 2024 il lavoratore avrà diritto al trattamento integrativo interamente spettante se il datore di lavoro non ha erogato nulla, in caso contrario alla differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente ricevuto (erogato parzialmente dal datore di lavoro).

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