Azienda e dipendente possono accordarsi per inserire in cedolino una voce di adeguamento del netto. Attenzione però a tutte le variabili in gioco. Ecco una guida completa per evitare brutte sorprese
Il lavoratore a fronte dell’attività manuale e/o intellettuale svolta in favore dell’azienda ha diritto di ricevere uno stipendio lordo, definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato, dalla legge e dalle ulteriori previsioni indicate nella lettera di assunzione.
Dalla retribuzione lorda devono poi essere sottratte le trattenute per contributi Inps a carico del dipendente, tassazione Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il risultato dell’operazione definisce quello che è il netto in busta paga da liquidare al dipendente. Dal momento che molte sono le variabili in gioco, il netto spettante è difficilmente lo stesso da un mese all’altro.
Azienda e dipendente possono tuttavia accordarsi per definire un compenso fisso, superiore a quello che spetterebbe applicando la retribuzione definita dalla legge, dal Ccnl e dal contratto di assunzione.
Analizziamo in dettaglio come fare.
Busta paga con netto fisso tutti i mesi: possibile?
- Netto fisso tutti i mesi: possibile?
- Le mensilità aggiuntive
- Le assenze dal lavoro
- I premi o altre voci straordinarie
- Le festività non godute
- Rimborsi da dichiarazione dei redditi o conguaglio fiscale
- Trattenute da dichiarazione dei redditi o conguaglio fiscale
- Si può diminuire il netto se superiore alla somma stabilita?
Netto fisso tutti i mesi: possibile?
Azienda e dipendente possono accordarsi per garantire in ogni mensilità ordinaria (ed eventualmente anche in sede di tredicesima e quattordicesima) un determinato netto.
In tal caso si inserisce in busta paga una voce lorda (che può ad esempio assumere la denominazione di «Adeguamento al netto»), soggetta a trattenute per contributi Inps e tassazione Irpef, in grado di portare il netto all’importo desiderato.
Naturalmente non dovrà essere inserita alcuna voce nel caso in cui il netto (senza l’adeguamento) sia già di importo superiore alla soglia prefissata.
La scelta di riconoscere un netto fisso mensile e la definizione delle variabili per l’applicazione dello stesso (che vedremo tra poco) dev’essere necessariamente formalizzata in un’apposita lettera di attribuzione sottoscritta da azienda e dipendente.
Il documento dovrà riportare:
- l’importo del netto fisso mensile;
- la gestione delle mensilità aggiuntive;
- la gestione delle assenze dal lavoro e delle assenze non retribuite;
- la gestione di premi e altre voci straordinarie;
- la gestione degli importi a titolo di festività non goduta;
- la gestione di rimborsi o trattenute per conguaglio fiscale o derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Quali aspetti definire nella lettera di attribuzione? Le mensilità aggiuntive
All’interno della lettera di attribuzione è importante definire innanzitutto se il netto dev’essere garantito anche in sede di liquidazione della tredicesima ed eventuale (se prevista dal Ccnl applicato) quattordicesima mensilità.
Se, ad esempio, la somma da accreditare al lavoratore dev’essere pari a 1.800,00 euro e, al pagamento della tredicesima, si stabilisce di mantenere il netto fisso, il dipendente avrà diritto a:
- 1.800,00 euro netti in caso di elaborazione della tredicesima con un cedolino a parte;
- 3.600,00 euro netti se la tredicesima viene erogata con il cedolino della mensilità ordinaria, ad esempio novembre, dicembre o gennaio (in base alle scadenze fissate dal Ccnl).
Al contrario, se il netto fisso non si applica alle mensilità aggiuntive, le stesse saranno elaborate normalmente, prelevando dal compenso lordo le trattenute per contributi Inps e tassazione Irpef.
Le assenze dal lavoro
Un altro elemento da considerare nel concordare il netto fisso mensile è la gestione di:
- assenze per malattia, maternità, infortunio;
- assenze non retribuite;
- assenze non citate nei punti precedenti.
In queste ipotesi, ad esempio in caso di assenze di lunga durata (una settimana o due) l’azienda è obbligata comunque ad adeguare il netto o deve limitarsi a calcolare la busta paga senza importi aggiuntivi?
Un altro dubbio riguarda la presenza nel mese di assenze non retribuite, permessi non retribuiti o assenze ingiustificate.
In questi frangenti, la somma da inserire in busta paga per raggiungere il netto concordato sarà naturalmente superiore a quella di un mese in cui il dipendente ha regolarmente lavorato.
I premi o altre voci straordinarie
Nel corso del rapporto di lavoro il dipendente può aver diritto a una serie di importi erogati in maniera sporadica o comunque non regolare. È il caso, ad esempio, di premi o indennità una tantum corrisposti in determinati periodi dell’anno (si pensi ai premi riconosciuti in occasione delle festività natalizie) o legati ai risultati raggiunti dall’azienda.
Queste voci estemporanee incidono naturalmente sull’importo da liquidare al dipendente. Per l’adeguamento del netto le alternative sono:
- si calcola il netto senza le voci straordinarie, lo si adegua all’importo fisso e successivamente si aggiungono le voci straordinarie;
- si calcola il netto con le voci straordinarie e, se inferiore all’importo fisso, lo si adegua.
Una volta scelta la strada da percorrere il tutto dev’essere formalizzato nella lettera di attribuzione.
Le festività non godute
Le festività che cadono di domenica o in un altro giorno festivo conferiscono di norma, a seconda di quanto previsto dal Ccnl applicato, una quota aggiuntiva di retribuzione, al fine di compensare il disagio del lavoratore che perde la possibilità di sfruttare un giorno di assenza dal lavoro, retribuito.
In questo caso la scelta da formalizzare nella lettera di assegnazione è tra le medesime alternative del punto precedente, con riguardo a premi e altre voci straordinarie.
Rimborsi da dichiarazione dei redditi o conguaglio fiscale
Il dipendente che, nel corso dell’anno, ha subito trattenute fiscali superiori a quelle effettivamente spettanti ha diritto, in sede di dichiarazione dei redditi o di conguaglio fiscale di fine anno - fine rapporto, al rimborso in busta paga delle somme trattenute in eccedenza.
Di conseguenza, nella scrittura di attribuzione dell’adeguamento al netto, le parti dovranno definire se:
- calcolare l’adeguamento al netto senza il rimborso delle imposte (da aggiungere in seguito);
- calcolare il cedolino con il rimborso delle imposte, adeguando il netto se inferiore all’importo stabilito.
Trattenute da dichiarazione dei redditi o conguaglio fiscale
Il caso contrario rispetto al rimborso è quello del lavoratore che ha totalizzato trattenute fiscali inferiori a quelle effettivamente previste. Di conseguenza, il datore di lavoro inserirà in busta paga una trattenuta a titolo di imposte non pagate, derivanti dal conguaglio di fine anno - fine rapporto o dalla dichiarazione dei redditi.
Nella scrittura di attribuzione le parti dovranno specificare se, in caso di trattenuta per conguaglio fiscale, il netto debba o meno essere adeguato.
Si può diminuire il netto se superiore alla somma stabilita?
La possibilità di adeguare il netto a una somma fissa mensile è una scelta legittima delle parti dal momento che è da intendersi come una condizione di maggior favore, rispetto alla retribuzione spettante in base agli elementi di paga definiti dal contratto collettivo e dalla lettera di assunzione.
Di conseguenza non si può dar luogo a una trattenuta tale da portare il netto effettivo all’importo definito nella lettera di attribuzione.
La trattenuta in questo caso sarebbe illegittima, posto che il dipendente ha diritto al compenso per l’attività svolta, come definito dalla legge e dal Ccnl.
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