Il cane può essere sequestrato?

Ilena D’Errico

4 Dicembre 2022 - 18:02

In alcuni casi il cane può essere sequestrato, cioè per proteggere la sicurezza delle altre persone e anche del cane stesso. Ecco cosa prevede la legge.

Il cane può essere sequestrato?

Il cane è considerato dalla legge un essere senziente, pertanto non è equiparabile a un bene e non può essere pignorato in caso di posizioni debitorie. Nonostante ciò, in alcuni casi previsti dalla legge il cane può essere sequestrato, ma soltanto per tutelare l’incolumità altrui e quella del cane stesso.

Il sequestro a cui possono essere sottoposti gli animali domestici prende il nome di sequestro preventivo, proprio perché è atto a impedire la ripetizione di alcuni reati. In ogni caso la formula del sequestro non deve essere intesa come una punizione, diretta all’animale o al suo proprietario, ma proprio come l’unico mezzo in alcune situazioni per impedire gravi conseguenze.

Il cane, ovviamente, non è direttamente responsabile del suo comportamento e spetta dunque al suo proprietario controllarlo e rispondere legalmente al suo posto. Quando il padrone dimostra di non volere o non potere educare il cane adeguatamente, e il cane crea disturbo o danni, il sequestro rappresenta l’unico mezzo applicabile per tutelare gli interessi degli altri.

Quando il cane può essere sequestrato

Il primo caso in cui il cane può essere sequestrato è quello in cui l’animale ha già creato alcuni disagi:

  • Lesioni alle persone.
  • Disturbo della quiete pubblica.
  • Danni a cose.

In questi casi, tuttavia, il sequestro non viene predisposto immediatamente ma soltanto se questo comportamento continua e si reitera nel tempo. Altrimenti, il cane può essere sequestrato anche in prima istanza se risulta evidente che non sussistono le condizioni per evitare la ripetizione del reato.

Quest’ultimo, comunque, va sempre in capo al proprietario il quale dovrà risponderne penalmente, proprio come se l’avesse compiuto personalmente. Una sentenza della Cassazione del 2020 conferma appieno l’applicazione di questo principio. Nel caso in esame, infatti, un cane è scappato dal recinto della sua abitazione e ha aggredito una persona e un altro cane.

La sentenza ha confermato ancora una volta i precedenti giurisprudenziali secondo i quali il padrone deve adottare tutte le cautele necessarie nella custodia degli animali. Il fatto che l’abitazione fosse privata e che fosse presente persino una recinzione, infatti, non ha impedito al cane di scappare e mettere in pericolo altre persone, questo vuol dire necessariamente che dovevano essere prese delle misure precauzionali più attente.

La decisione della Corte ha quindi riconosciuto alla proprietaria del caso in esame la piena responsabilità delle lesioni personali provocate dal suo cane. In genere, il proprietario viene indagato anche per omessa custodia. L’articolo 672 del Codice penale, infatti, impone ai proprietari custodire con tutte la cautele necessarie gli animali pericolosi, pena la sanzione amministrativa da 25 euro a 258 euro.

Le responsabilità del cane altrui e la tutela dell’animale

L’articolo 672, peraltro, specifica che è presente lo stesso tipo di responsabilità anche quando la persona che è con l’animale lo sta semplicemente tenendo in detenzione, quindi anche in assenza di un rapporto di proprietà. Di conseguenza si può affermare che in linea generale il pieno responsabile è il proprietario, ma tale responsabilità passa temporaneamente al soggetto che accetta la detenzione (come un dog-sitter o un semplice amico che si offre di passare del tempo con il cane).

Lo stesso fattore si applica se il cane ha provocato disturbo alla quiete pubblica, anche in questo caso solo se l’azione si è ripetuta o il proprietario non può impedirla, ad esempio perché è costretto a passare molte ore fuori casa e non c’è nessuno che può badare al cane nel frattempo.

Esiste infine un’ultima eventualità, ossia quella in cui il sequestro è necessario per tutelare l’incolumità dell’animale. Questo avviene quando il proprietario copie il reato di maltrattamento, punito dall’articolo 544 ter del Codice penale con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi, oppure la multa da 5.000 euro 30.000 euro.

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