Cartello attenti al cane, in quali casi è obbligatorio e cosa rischia chi non lo ha

Ilena D’Errico

15 Gennaio 2023 - 00:03

Cartello attenti al cane per avvisare i passanti: è davvero obbligatorio? Ci sono dei rischi per chi non lo ha?

Cartello attenti al cane, in quali casi è obbligatorio e cosa rischia chi non lo ha

Molto spesso i proprietari dei cani appendono al di fuori della proprietà il cartello attenti al cane, in particolare se si tratta di cani di grossa taglia oppure aggressivi. Visto che l’uso di questi cartelli è molto frequente viene naturale chiedersi se siano obbligatori e se ci siano dei rischi per chi non li ha.

Quando il cartello attenti al cane è obbligatorio

Nonostante la vasta diffusione dei cartelli attenti al cane, la legge italiana non prevede alcun obbligo in merito. Non solo, quindi, non ci sono rischi per chi non li ha, ma averli non consente alcuno scarico di responsabilità in caso di incidenti. Secondo la legge, infatti, chi detiene il cane ne risponde pienamente, e deve evitare in qualsiasi modo eventuali danni provocati dall’animale. Sul proprietario, peraltro, ricadono anche le conseguenze penalmente rilevanti.

Utilizzare il cartello, che quindi non è mai obbligatorio, può essere utile per allertare le altre persone e limitare l’eventualità che si verifichino eventi spiacevoli. Nonostante ciò, il cartello non è considerato una precauzione sufficiente e bisogna detenere l’animale con la massima prudenza possibile.

In sintesi, l’utilizzo del cartello per avvisare della presenza di un cane è una scelta del tutto libera dei proprietari, ma può essere utile per aumentare la collaborazione in caso interazioni con l’animale. Di conseguenza, non esistono specifiche tipologie di cartello da utilizzare, il cartello personalizzato con frasi divertenti e la semplice scritta a penna hanno lo stesso valore legale: nullo.

Chi è responsabile del cane

La responsabilità del comportamento del cane non grava esclusivamente sul proprietario, ma su qualsiasi soggetto che al momento dei fatti si occupava di tenerlo con sé, come un dog sitter. Questo è valido soltanto per il campo civile, bisogna infatti ricordare che la responsabilità si estende a livello civile quanto a livello penale. Le azioni del cane, infatti, possono essere penalmente rilevanti, come le lesioni personali, quanto civilmente, riguardo al risarcimento danni ed eventuali sanzioni.

L’aggressione effettuata dal cane viene considerata dal nostro ordinamento come se compiuta dal proprietario, per quanto riguarda le conseguenze penali, e anche l’apposizione del cartello che invita alla prudenza non costituisce in alcun caso un’attenuante.

Oltre alle disposizioni in tema di responsabilità stabilite dalla legge, anche la Corte di cassazione si è espressa riguardo alla responsabilità dei proprietari dei cani, anche in riferimento all’utilizzo del cartello di avviso. Tra le numerose ordinanze in proposito, la n. 17133/2017 ricorda proprio che il proprietario non può mai esimersi dalla custodia adeguata dell’animale.

L’adeguatezza della custodia deve essere commisurata alle necessità specifiche, come la taglia del cane e l’accessibilità della proprietà, ma non esistono dei requisiti fissi a riguardo. Ad esempio, non si può imporre al proprietario di un cane di tenerlo legato all’interno della proprietà privata. Il proprietario, tuttavia, deve assicurarsi di sorvegliare il cane in modo puntuale e scegliere i mezzi più adatti per favorire questo compito.

Quando il proprietario non è responsabile del cane

L’unica eventualità che esclude la responsabilità del detentore e del proprietario è il caso fortuito, così come previsto dall’articolo 2052 del Codice civile. Il caso fortuito deve essere necessariamente dimostrato e può essere considerato tale soltanto quando del tutto imprevedibile e incontrollabile. Bisogna anche ricordare che il controllo del cane deve essere sempre adeguato, anche un’aggressione all’interno della proprietà privata è quindi sanzionabile, a meno che non si possa dimostrare il caso fortuito.

La giurisprudenza ha stabilito che un comportamento del cane diverso dal solito non può essere considerato un caso fortuito, in ragione dell’obbligo di vigilanza, mentre il caso fortuito può essere dovuto a un’azione imprevedibile e sconsiderata da parte della vittima. Ad esempio, l’introduzione abusiva di un ladro può essere considerata un caso fortuito, ma soltanto se effettivamente incontrollabile.

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