La legge attribuisce al Giudice di pace specifiche competenze per materia e valore. Vediamo come funziona la causa davanti a questo magistrato onorario: come fare, a chi rivolgersi e quando.
In caso di controversia riguardante un sinistro stradale o di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della strada, è possibile rivolgersi al Giudice di pace competente per territorio avviando un apposito procedimento.
Si tratta dell’ufficio giudiziario cui è demandata, in ambito civile, competenza specifica in determinate materie previste dalla legge (competenza per materia), mentre, negli altri casi (e salvo alcune eccezioni) egli è competente per le controversie aventi ad oggetto domande su beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro (competenza per valore).
Esiste poi una competenza cosiddetta “mista”, per competenza e valore, riguardante le cause di risarcimento danni da sinistro stradale.
Per le cause al di sotto di una determinata soglia di valore, presso il Giudice di pace è altresì ammessa la possibilità, per l’interessato, di difendersi personalmente, ossia senza l’assistenza tecnica di un legale; negli altri casi, l’assistenza di un professionista è invece indispensabile.
Nel seguente articolo illustreremo, più nel dettaglio, come funziona una causa davanti al Giudice di pace: come fare, a chi rivolgersi e quando.
Causa davanti al Giudice di pace: indice
Chi è il Giudice di pace
Il Giudice di pace (oggi “giudice onorario di pace”) è un magistrato onorario, altresì detto “non togato”, il quale si differenzia dal magistrato di carriera in quanto non svolgente funzioni giudiziarie in modo professionale e in virtù di assunzione preceduta dal concorso in magistratura.
Come il magistrato di carriera (detto anche “togato”), il Giudice di pace fa parte dell’ordine giudiziario ed è sottoposto ai doveri di autonomia, indipendenza e imparzialità nell’esercizio delle proprie funzioni.
Inoltre, al pari del giudice togato, il Giudice di pace è sottoposto ai provvedimenti in materia di status e ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.).
Oltre alla funzione giudicante, egli ha una funzione conciliativa: in ambito civile, le parti possono interpellarlo, anche al di fuori dei normali limiti di valore e senza l’assistenza di un avvocato, per tentare la conciliazione della lite; in sede penale, nel corso della prima udienza, il Giudice di pace deve esperire il tentativo di conciliazione tra imputato e persona offesa.
Per assumere l’incarico di Giudice di pace è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. D. Lgs. n. 116/2017). In particolare, essi sono:
- cittadinanza italiana;
- esercizio dei diritti civili e politici;
- essere di condotta incensurabile;
- idoneità fisica e psichica;
- età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
- laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- in caso di partecipazione all’assegnazione di incarichi negli uffici della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Valle d’Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese.
Esistono poi alcuni titoli di preferenza, tra cui:
- l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- l’esercizio, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
- l’esercizio, per almeno un biennio, della professione di notaio;
- l’esercizio, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- l’esercizio, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
La legge prevede, infine, alcune situazioni di incompatibilità con questo tipo di incarico (art. 5, D. Lgs. n. 116/2017).
Chiarito, in breve, chi è e di cosa si occupa il Giudice di pace, vediamo di seguito quali sono le sue competenze nel settore civile.
La competenza in ambito civile
Per quanto riguarda il settore civile, sono riservate alla competenza esclusiva del Giudice di pace le cause riguardanti le materie previste dall’art. 7, comma 3 del Codice di procedura civile.
Egli ha inoltre competenza, in via generale e salvo alcune eccezioni, per le cause aventi ad oggetto beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro nonché per le cause in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale di valore non superiore a 20.000 euro.
Si può quindi parlare, rispettivamente, di competenza per materia e di competenza per valore.
La competenza per materia del Giudice di pace attualmente riguarda (art. 7, comma 3, c.p.c.):
- le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni che superano la normale tollerabilità.
La competenza per valore, invece, attualmente riguarda:
- le cause aventi ad oggetto beni mobili, il cui valore non ecceda i 5.000 euro, se non attribuite alla competenza di altro giudice;
- le cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, il cui valore non ecceda i 20.000 euro (si tratta, più precisamente, di una competenza “mista”, per materia e valore).
Al Giudice di pace vanno inoltre rivolti i ricorsi avverso le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada (multe) e contro le ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto a seguito di ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie, tranne i casi riservati al Tribunale.
Nel momento in cui si decide di avviare una causa che rientra nella competenza del Giudice di pace è necessario capire se e quando rivolgersi a un esperto del settore: ecco cosa c’è da sapere al riguardo.
A chi rivolgersi e quando
Innanzitutto, è bene sapere che non sempre è obbligatoria l’assistenza tecnica di un legale.
In alcune ipotesi, infatti, la parte può stare in giudizio anche personalmente. Ciò può avvenire:
- in caso di ricorso in opposizione a sanzione amministrativa;
- nelle cause civili di valore di non superiore a 1.100 euro.
Anche al di fuori di tali ipotesi, il Giudice di pace, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso su istanza della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona (art. 82, c.p.c.).
In tutti gli altri casi, sarà necessario rivolgersi a un avvocato a cui dovrà essere conferito un apposito mandato, attraverso il quale egli assumerà l’incarico di rappresentare e difendere il cliente nel corso del procedimento.
Al riguardo, è utile distinguere tra mandato stragiudiziale e mandato giudiziale.
Il primo ha ad oggetto le attività esterne al giudizio, ossia le attività che non comportano l’avvio di un contenzioso davanti a un giudice.
Si pensi, ad esempio, alla fase delle trattative con la controparte volte a ricercare una soluzione conciliativa della lite.
Questo mandato non deve necessariamente rivestire la forma scritta, ben potendo essere conferito all’avvocato soltanto verbalmente, purché ciò emerga chiaramente sia dal comportamento del cliente (e dell’avvocato) sia dalle circostanze di fatto.
Diversamente, il mandato giudiziale, detto anche “procura alle liti” o “procura processuale”, deve essere conferito per iscritto.
La procura alle liti dovrà, infatti, essere depositata in giudizio dall’avvocato al fine di dimostrare l’esistenza dell’incarico a rappresentare e difendere il cliente nel corso del procedimento.
Causa presso il Giudice di pace: come funziona
Una volta ricevuto il mandato dal proprio assistito, l’avvocato si occuperà di introdurre la causa davanti all’ufficio del Giudice di pace competente per territorio.
Per fare ciò, il legale dovrà predisporre un atto introduttivo che può avere la forma dell’atto di citazione o del ricorso.
Per le cause in materia civile davanti al Giudice di pace, la forma utilizzata è, normalmente, quella dell’atto di citazione, il quale deve contenere (art. 163, c.p.c.):
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario presso cui è presentata la domanda;
- il nome, cognome e le altre generalità delle parti;
- l’oggetto della domanda;
- l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento di quest’ultima;
- le conclusioni;
- le prove di cui intende avvalersi chi agisce in giudizio;
- il nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapiti e firma dell’avvocato.
Con lo stesso atto, il legale inviterà la controparte (che assume la qualifica di parte convenuta) a costituirsi in giudizio entro i termini, nelle modalità e con le forme previste dalla legge; al contempo, indicherà la data in cui si terrà l’udienza davanti al giudice adito.
Tale data è spesso soltanto indicativa perché, di norma, l’udienza viene differita dall’ufficio giudiziario presso cui è iscritta la causa.
Successivamente, l’atto di citazione dovrà essere notificato al convenuto.
La notificazione può avvenire in diversi modi: o tramite ufficiale giudiziario o direttamente ad opera dell’avvocato, a mezzo di posta raccomandata (“atti giudiziari”) o pec.
A seguito della notifica dell’atto, il legale provvederà a iscrivere a ruolo il procedimento depositando presso la cancelleria del giudice l’atto notificato insieme ai documenti posti a sostegno della domanda.
Successivamente, la parte convenuta potrà difendersi rispetto alla pretesa dell’attore (colui che ha dato avvio al giudizio) depositando, entro la prima udienza per non incorrere in decadenze, una comparsa di costituzione e risposta.
In seguito alla prima udienza di comparizione e discussione, si svolgerà la fase istruttoria (dove vengono ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti) e la successiva fase decisoria, fino alla pronuncia di una sentenza da parte del giudice.
Tra l’inizio e la fine del procedimento possono tenersi varie udienze, a seconda delle specifiche esigenze del caso; tuttavia, questo tipo di giudizio - per sua natura celere e non molto complesso - potrebbe esaurirsi nel giro di due o tre udienze.
La forma del ricorso sarà invece utilizzata nel caso di opposizione a sanzione amministrativa o quando si voglia ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo: quest’ultima opzione è per lo più indicata per ottenere, in modo celere, la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro esattamente determinata.
A differenza della citazione, il ricorso deve essere prima iscritto a ruolo e successivamente notificato alla controparte insieme al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione o al decreto ingiuntivo.
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