L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 19 del 2 maggio 2023 indica i codici tributo da usare per la cessione del credito per le detrazioni relative ai bonus edilizi
La legge 38 dell’11 aprile 2023 è intervenuta in materia di cessioni del credito da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sisma bonus (articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ) prolungando i tempi entro i quali è possibile avvalersi della detrazione fiscale fino a 10 anni, in sostituzione dei precedenti 4 anni.
Questa possibilità è però limitata nel tempo. Si applica ai crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.
Le modalità operative richiedono che per potersi avvalere di questa possibilità sia necessario non esercitare l’opzione per la detrazione fiscale in 4 anni nella dichiarazione 2023 relativa all’anno 2022.
L’opzione potrà essere esercitata per il periodo di imposta 2023 su dichiarazioni quindi presentate nel 2024.
Ora l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 19 del giorno 2 maggio 2023 ha reso noti i codici tributo per le opzioni esercitate dal 1° aprile 2023, si tratta quindi delle opzioni successive rispetto alla data limite del 31 marzo 2023. Codici che si aggiungono ai precedenti da utilizzare in base alle opzioni che si vogliono esercitare.
Codici tributo opzioni esercitate dal 1° aprile 2023
Codici tributo | Denominazione |
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7709 | CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023 |
7719 | SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023 |
7738 | CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n.63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023 |
7739 | SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 –art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023 |
7710 | CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023 |
7740 | SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020- OPZIONI DAL 01/04/2023 |
Restano validi i codici tributo istituiti con precedenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e utili per la ripartizione in 4 rate.
In particolare i codici adottati con la Risoluzione 12/2022
I codici adottati con la Risoluzione 83/2020
I codici adottati con la Risoluzione 71 del 2022
Codici rateizzazione lunga in 10 rate annuali
Con provvedimento del 18 aprile 2023 sono state definite le modalità per esercitare l’opzione per la cessione lunga dei crediti in 10 anni in luogo della cessione in 4 anni. Con la Risoluzione del 2 maggio 2023 sono stati indicati i relativi codici tributo.
Questi devono essere utilizzati per contraddistinguere tale scelta rispetto alla ripartizione in 4 rate.
Codici tributo | denominazione |
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7771 | SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022 |
7772 | SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022 |
7773 | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022 |
Come utilizzare i crediti in compensazione
I crediti possono essere utilizzati in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo anno di riferimento deve essere indicato in formato “AAAA” l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito.
In fase di elaborazione l’Agenzia esegue controlli automatizzati per verificare che la quota utilizzata in compensazione non superi la quota disponibile per ciascuna annualità. In caso di irregolarità il modello F24 viene scartato e il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
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