L’Agenzia delle Entrate ha spiegato le novità in merito alla responsabilità per la cessione del credito introdotte dai decreti Aiuti: le nuove regole vengono chiarite nella circolare n.33.
Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate viene finalmente sbloccata la cessione del credito. Nella circolare n. 33 del 6 ottobre, infatti, vengono spiegate le nuove regole relative alla responsabilità del fornitore.
Le novità riguardano le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi, e sono state introdotte dopo la conversione in legge del decreto Aiuti (dl 50/2022) e dl Aiuti bis (dl 155/2022). Con le nuove regole si raggiunge una sorta di compromesso. Cosa cambia? Viene circoscritta la responsabilità: solo chi non ha operato in modo diligente verrà sanzionato. L’obiettivo è, oltre a sbloccare i crediti, non far pagare le conseguenze della burocrazia e dei continui cambiamenti normativi a oltre 30mila aziende del settore edilizio, condomini e famiglie.
La responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Scendiamo nel dettaglio.
Cessione del credito sbloccata: le nuove regole sulla responsabilità spiegate dall’Agenzia Entrate
A cambiare le regole sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito è stato l’articolo 33-ter, introdotto dalla legge di conversione del decreto Aiuti-bis, che ha integrato le disposizioni inserendo all’articolo 14 del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2.
Il comma 1-bis.1 interviene sul comma 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, e modifica la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione. La responsabilità viene limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, purché siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dal decreto Rilancio.
Il comma 1-bis.2 ha previsto che le nuove regole vengano applicate anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca tutte le certificazioni mancanti.
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Cessione del credito e sconto in fattura, le nuove regole: l’Agenzia spiega i concetti di dolo e colpa grave
Per chiarire maggiormente le nuove regole, nella circolare n. 33 del 6 ottobre l’Agenzia fa un quadro dei due concetti di dolo e colpa grave.
Si considera dolosa, spiegano le Entrate nella circolare in commento, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del d.lgs. n.472 del 1997:
“la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento.”
La volontà dell’autore della violazione è consapevolmente diretta all’evasione, si legge nel documento di prassi, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente siffatto obiettivo.
La colpa grave, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussiste:
“quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.”
Pertanto, la colpa grave è connessa all’imperizia o negligenza indiscutibili, ovvero, specifica la circolare, avendo riguardo al possibile errore di diritto, all’impossibilità di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata.
In sintesi, quindi, la violazione dolosa è quella attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta per ostacolare l’accertamento, per esempio quando il cessionario sa che il credito è inesistente ma esiste un accordo con il cedente. La colpa grave sussiste quando la negligenza e l’imperizia sono indiscutibili, per esempio quando il cessionario non produce la documentazione richiesta, l’immobile è diverso o l’asseverazione si riferisce ad altro fabbricato.
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