Il decreto «salva conti» pone limiti stringenti alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Ecco chi non potrà più avvalersene retroattivamente.
Addio cessione del credito e sconto in fattura con effetto retroattivo, la brutta sorpresa che i proprietari non si aspettavano.
Cambiano ancora le norme del Superbonus, con il decreto 39 del 29 marzo 2024 dal 30 marzo le regole diventano più stringenti con nuovi limiti per la cessione del credito e lo sconto in fattura che sono retroattivi. Ecco cosa cambia per la cessione del credito e lo sconto in fattura con il decreto “salva conti”, anche soprannominato decreto “Superbonus 2024”.
Stop a cessione del credito e sconto in fattura con effetto retroattivo
L’obiettivo del Governo è ridurre il più possibile l’impatto sui conti economici del Superbonus e proprio per questo impone limiti sempre più stringenti.
Sappiamo che a partire dal mese di febbraio 2023 è attivo il blocco delle cessioni del credito e dello sconto in fattura, ma per chi ha presentato la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata) prima di tale blocco vi è ancora la possibilità di utilizzare tali strumenti per avvalersi delle detrazioni fiscali previste per chi ristruttura casa recuperando almeno due classi energetiche.
La nuova normativa approvata il 29 marzo 2024 ed entrata in vigore il 30 marzo pone limiti più stringenti, infatti, chi ha prodotto la Cila prima del 16 febbraio 2023, ma non ha iniziato i lavori e non li ha iniziati a far data dal 30 marzo 2024, non potrà comunque avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Ricordiamo che il decreto 11 del 2023, noto anche come decreto «blocca cessioni», prevedeva che a partire dal 17 febbraio 2023 non era possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Erano però previste delle deroghe:
- Cilas presentata entro il 17/02/2023;
- delibere condominiali adottate entro il 17/02/2023;
- Immobili danneggiati da eventi sismici dall’1/04/2009 con stato di emergenza dichiarato;
- eventi meteorologici dal 15/09/2022 con stato di emergenza;
- interventi da Iacp, cooperative abitative, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale costituite alla data del 17/02/2023.
Proprio tali deroghe vengono meno con il decreto Superbonus 2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024.
La norma tuttavia prevede una eccezione, infatti, possono continuare ad avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura coloro che effettuano interventi su immobili danneggiati da eventi sismici specifici, quali quelli del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016.
Adempimenti Superbonus 2024 nel decreto «salva conti»
Ricordiamo, infine, che entro il 4 aprile 2024 è necessario comunicare le opzioni per le cessioni del credito e lo sconto in fattura riferiti alle spese del 2023 o a rate residue di anni precedenti.
Tra gli adempimenti da non dimenticare anche la comunicazione all’Enea di:
- dati catastali dell’immobile sottoposto a lavori di efficientamento;
- ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto 39/2024;
- ammontare delle spese che probabilmente saranno sostenute nel 2024 e 2025;
- percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute.
Il decreto 39 del 2024 prevede una sanzione di 10.000 euro per chi omette tale adempimento.
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