La CILA semplificata è valida solo per il superbonus 110% o anche per gli altri bonus casa? E come ci si comporta in caso di più procedure?
La CILA semplificata si può usare per tutti i bonus casa o è legata solo al superbonus 110%? Come comportarsi quando, oltre agli interventi del superbonus, si fanno lavori in casa slegati dal 110%?
Il nuovo documento semplificato, diventato obbligatorio dal 5 agosto, si usa per dare il via ai lavori del superbonus 110%. Capita spesso però che ci siano anche degli interventi “misti”: in questo caso bisogna attivare a due procedure. Vediamo quali sono i possibili problemi a cui si va incontro.
CILA semplificata: è valida per tutti i bonus casa?
Il nuovo modulo di CILA semplificata non è riuscito a risolvere tutti i problemi burocratici legati all’inizio dei lavori in casa.
Il modello infatti si usa per dare il via agli interventi del superbonus 110%, ma nel momento in cui ci sono anche altri lavori da fare, che non rientrano nel perimetro del 110%, quindi con un trattamento giuridico e fiscale differente, il cittadino deve attivare due procedure.
Un chiarimento arriva dall’ANCI, ripreso dal Sole 24 Ore del 20 agosto:
“per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la Cila superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.”
La CILAS quindi può convivere con altri procedimenti, come la CILA ordinaria, la SCIA o con i permessi di costruire. Questa “convivenza” tra procedure amministrative, però, potrebbe andare incontro a una serie di problemi.
CILA semplificata, ordinaria e SCIA: i problemi legati alla convivenza tra procedure
Il primo problema legato a una “convivenza” del genere sta proprio nel fatto che, in quanto procedure amministrative diverse, hanno percorsi e perimetri diversi.
Facciamo un esempio pratico: la CILA semplificata ha eliminato per il superbonus 110% (tranne che per gli interventi di demolizione e costruzione) l’attestazione di stato legittimo.
Se però nei lavori in casa in atto si fanno anche interventi per cui va presentata la SCIA, va comunque attestato lo stato legittimo.
I possibili scenari, quando si fanno lavori “misti” al 110%, a questo punto sono tre:
- l’intervento aggiuntivo, quello fuori dal 110%, non richiede lo stato legittimo (e quindi la semplificazione è salva);
- l’intervento aggiuntivo non richiede lo stato legittimo ma ci sono abusi che comportano la decadenza dal beneficio fiscale. In questo caso si può procedere dal punto di vista amministrativo, ma in caso di controlli, se non si è almeno avvisato il committente, si va incontro alla revoca delle agevolazioni ordinarie;
- l’intervento aggiuntivo richiede lo stato legittimo: si dà il via a tutta la procedura, probabilmente verranno fuori vecchi abusi che vanno sanati, le tempistiche si allungano e si dice addio alla semplificazione.
È chiaro che, semplificazione o meno, il committente va sempre avvisato in caso di abusi, e proprio a sua tutela sarebbe meglio effettuare comunque una verifica di conformità edilizia.
Vi è poi un ultimo dubbio, che riguarda il responsabile dei lavori e i coordinatori della sicurezza: ancora non è chiaro se basta un’unica notifica preliminare e i tecnici possano essere gli stessi per entrambe le attività o se invece debbano/possano differire.
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